Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7009/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE domicilio digitale EMAILpec.ordineavvocatitorino.it,
-ricorrente-
CONTRO
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro; QUESTORE DI AGRIGENTO
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE AGRIGENTO n. 3873/2023 depositata il 23/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dal Giudice di pace di Agrigento il 22 febbraio 2024 comunicata il 23 febbraio 2024, di rigetto del ricorso in riassunzione- dopo rinvio della Suprema
Corte- avverso il decreto di respingimento adottato dal Questore di Agrigento il 31 agosto 2022 e notificato il medesimo giorno. Espone che egli, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa il 30 agosto 2022; trasferito presso l’hotspot dell’isola, il 30 agosto 2022 veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e il 31 agosto 2022 il Questore di Agrigento adottava un decreto di respingimento e un contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino convalidato dal Giudice di pace di Torino il 2 settembre 2022.
Con ricorso depositato a mezzo posta il ricorrente impugnava il decreto di respingimento, deducendo, tra l’altro, mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale (artt. 10, c. 4, 10 ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE). Il 3 ottobre 2022 il Giudice di pace di Agrigento emetteva ordinanza di rigetto del ricorso avverso la quale COGNOME adiva la Suprema Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n. 30185/23 del 15 settembre 2023, depositata il 31 ottobre 2023 accoglieva il ricorso, in quanto ‘ il Giudice di Pace ha omesso ogni argomentazione sul thema decidendum difetto di informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale rendendo una motivazione del tutto evasiva sulle specifiche censure del ricorrente ‘, con conseguente rinvio per nuovo esame. Il Giudice di pace di Agrigento in sede di riassunzione respingeva nuovamente il ricorso rilevando che dall’allegato ‘foglio notizie’ letto e sottoscritto dall’odierno ricorrente, emerge che il ricorrente ha dichiarato di essere venuto in Italia per lavoro e non per richiedere protezione internazionale, pertanto, non si tratta di respingimento collettivo posto che per ogni singolo migrante è stato stilato il foglio notizie, che permette di individuare lo straniero ed i motivi che lo hanno spinto a venire in Italia.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi ad un motivo. L’Avvocatura
dello Stato non tempestivamente costituita ha depositato istanza per la partecipazione all’eventuale discussione orale.
RITENUTO CHE
1.Con l’unico motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10 ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE e la manifesta illegittimità del decreto di respingimento per mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale Il ricorrente deduce che nel ricorso aveva rilevato la violazione degli artt. 10 comma 4 e 10 ter del D.lgs. 286/1998 in ragione della mancata tempestiva informazione del diritto a richiedere il riconoscimento della protezione internazionale, argomento che il Giudice di pace ha respinto facendo riferimento unicamente al foglio notizie e alle dichiarazioni in esse contenute, senza tenere conto che l’informativa in merito alla protezione internazionale è adempimento preliminare ed essenziale all’adeguata raccolta delle informazioni dello straniero. Deduce che non risulta alcuna prova dell’assolvimento dell’onere di informazione nei suoi confronti in merito alla possibilità di chiedere protezione internazionale: né il foglio notizie di pre -identificazione del 28 agosto 2022, né quello compilato il 31 agosto 2022 attestano la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, né agli atti è allegata la ‘Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 della Direttiva 2013/32/UE’.
2.- Il motivo è fondato
Questa Corte ha già affermato che l’art. 10 ter del D.lgs 286/1998 il quale dispone che allo straniero ‘ è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario
assistito ‘ deve interpretarsi, in conformità al parametro costituzionale ex art 117 Cost. rappresentato dalla giurisprudenza CEDU (ric .n. 21329/18, J.A. e altri contro Italia del 30/03/2023; ric. n. 27765/09 Hirsi Jamaa ed altri c. Italia, 23 febbraio 2012). Pertanto, deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. Ed ancora, si è affermato che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite (v. Cass. civ. sent. 20/11/2023 n. 32070; Cass. civ. ord. 05/03/2024 n. 5903).
3.- Nella specie, il Giudice di pace afferma che il ricorrente sarebbe stato informato dei suoi diritti con l’aiuto di un mediatore culturale, ma giunge a questa conclusione per il semplice fatto che è stato compilato un foglio notizie ove però risulta soltanto -stando alla ricostruzione che ne fa il Giudice di pace -che lo straniero ha dichiarato di non volere chiedere la protezione internazionale, dichiarazione che se fatta ‘al buio’ e cioè prima di avare ricevuto l’informativa non può considerarsi validamente espressa (sul punto v. Cass. 32070/2023, cit.) Vale qui la pena di rilevare che la Corte EDU con la recente sentenza del 30/03/2023 (ricorso n. 21329/18, J.A. e altri contro Italia), nel ribadire i principi già espressi in tema di respingimenti collettivi, e nel condannare l’Italia al riguardo per violazione dell’art 4 Protocollo 4 (con riferimento ad una vicenda dell’ottobre 2017) ha ritenuto rilevante che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica abbia censurato la pratica del c.d. foglio notizie. Ne rapporto redatto da questa Commissione si legge infatti che la pratica del foglio notizie non è un colloquio vero e proprio, ma la semplice compilazione di un questionario che risulta formulato in maniera estremamente stringata e poco comprensibile.
4.- Da quanto sopra può trarsi la conclusione che nel caso di specie sia mancata una completa ed adeguata informativa, nei termini imposti dall’art 10 ter cit. pertanto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato e non essendo necessari di ulteriori accertamenti in fatto deve annullarsi l’originario decreto di respingimento.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D.lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
P oiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace.
P.Q.M.
accoglie il ricorso cassa la ordinanza impugnata, e decidendo nel merito annulla il decreto di respingimento emesso nei confronti del ricorrente in data 31 agosto 2022 Così deciso in Roma, il 13/11/2024.