Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5903 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10716/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
Contro
QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore pro tempore RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore -intimati- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE TORINO n. 14752/2022 depositata il 07/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME ricorrente, cittadino tunisino, sbarcato a Lampedusa (AG) il 29 ottobre 2022 a seguito di una operazione di soccorso, è stato notificato un decreto di respingimento con contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino.
Ha dedotto che i n occasione dell’udienza di convalida, 7 novembre 2022, ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale. Il Giudice di Pace ha convalidato la misura restrittiva, così motivando: ‘ rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98,atteso che: ha carta d’identità tunisina e patente, ha zio cittadino italiano che vive a Siena che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 pericolo di fuga ‘ , richiamando quanto esposto nel verbale di udienza. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato affidandosi ad un motivo. Non si sono costituiti gli intimati il ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 14 novembre 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, art. 8, Direttiva 2013/32/UE per la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto e la mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale. Il ricorrente deduce che l’informativa in merito alla protezione internazionale è adempimento preliminare ed essenziale all’adeguata raccolta delle informazioni dallo straniero. È infatti del tutto evidente che la redazione di un foglio notizie in assenza della preventiva informazione in merito alla possibilità di chiedere asilo ne determina l’inutilizzabilità ai fini della determinazione della condizione giuridica dello straniero (alla luce di Cass., nn. 5926/15 e 18189/20), al quale deve essere concretamente garantita la facoltà di esercizio di un proprio diritto fondamentale. Rileva che il foglio notizie del 29 ottobre 2022 non attesta la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, né agli atti è allegata la ‘Scheda informativa per
l’eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 della Direttiva 2013/32/UE ‘. Rileva che del tutto inconsistente è peraltro la tesi del Giudice di Pace di Torino (esposta nel verbale di udienza), il quale riteneva assolto l’onere informativo in quanto il foglio notizie era ‘ sottoscritto dal trattenuto, dall’operatore e dal mediatore linguistico, con scritte anche in arabo ‘, essendo del tutto ovvio che lungi dall’attestare la somministrazione dell’informativa i n parola -tali ‘scritte’ non rappresentano altro che la traduzione del testo redatto in italiano, che non menziona alcuna informazione relativa al diritto di richiedere la protezione internazionale.
2.- Il motivo è fondato.
La motivazione resa dal giudice di pace è stereotipata e standardizzata e non fornisce risposta alle ragioni di opposizione alla convalida proposte dal ricorrente, in particolare non dà conto se è stato assolto il dovere di informativa previsto dall’ar t. 10 ter del T.U.I, il quale così dispone ‘ Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in NOME Stati membri
dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito’.
3.- L’art. 10 ter citato deve interpretarsi, in conformità al parametro costituzionale ex art 117 Cost. rappresentato dalla giurisprudenza CEDU (ric .n. 21329/18, NOME e NOME contro Italia del 30/03/2023; ric. n. 27765/09 NOME c. Italia, 23 febbraio 2012), nel senso che ai sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in NOME Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. Ed ancora che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da NOME atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrat a, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o
mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite (v. Cass. 32070/2023).
4.- Dichiarando di non avere ricevuto alcuna informativa, il ricorrente ha quindi posto una questione di manifesta illegittimità del respingimento e -di conseguenza- del trattenimento, sulla quale il Giudice di pace avrebbe dovuto necessariamente indagare prima di emettere il provvedimento di convalida. E’ infatti principio consolidato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 D.lgs n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo (Cass. n. 18404/2023, Cass. n. 5750/2017).
Peraltro, questa Corte ha già rimarcato (Cass. 504/2023) che in tema di trattenimento la necessaria accuratezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irrego lare, dell’art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l’accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell’art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti. fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d’ufficio, sulla base degli elementi della fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall’interessato (Corte giust., grande sezione, cause C-704/20 e C39/21)
Ne consegue, decidendo nel merito, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, posto che il trattenimento non è stato (validamente) prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
Pertanto, poiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con ist anza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 14/11/2023.