Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 209 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 209 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 693/2022 R.G. proposto da:
LA GATTA NOME e NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1000/2021 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata in data 23.06.2021, N.R.G. 1746/2019;
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.12.2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e altri lavoratori, istruttori amministrativi di categoria C1, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che in parziale accoglimento delle loro domande, aveva accertato l’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato dai medesimi stipulati con il Comune di Foggia prima dell’assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data 1.10.2007, aveva dichiarato l’inefficacia dei termini finali limitatamente ai secondi contratti stipulati con l’ente e ri guardanti il periodo dal 30.12.2006 e il 30.6.2007 ed aveva condannato il Comune di Foggia al pagamento in loro favore dell’indennità ex art. 32 legge n. 183/2010 nella misura di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; aveva invece rigettato le domande volte al riconoscimento del loro diritto all’assunzione full time e al pagamento delle differenze retributive dal 1° ottobre 2007, oltre accessori.
Il Tribunale aveva escluso il diritto all’assunzione di NOME COGNOME, che, essendosi classificata al 33° posto era risultata idonea all’esito della procedura concorsuale indetta in data 17.2.1992 e conclusasi con graduatoria approvata in data 14.3.2003, aveva ritenuto giustificata l’assunzione degli altri ricorrenti, che erano risultati vincitori, con decorrenza dal 1.7.2005 ed aveva considerato indimostrato che il bando prevedesse l’obbligo dell’Amministrazione di assumere full time detti lavoratori.
La Corte territoriale ha richiamato un proprio precedente, secondo cui la circostanza che il Comune avesse deciso di attingere il personale da assumere part time dagli idonei della graduatoria approvata nel 2003 non aveva fatto sorgere il diritto degli stipulanti all’assunzione in base alle regole del bando, in quanto la decisione di assumere a condizioni diverse dal bando escludeva lo scorrimento.
Ha evidenziato che il diritto all’assunzione dell’idoneo non vincitore presuppone la perdurante efficacia di una graduatoria e la decisione
dell’Amministrazione di avvalersene per coprire i posti vacanti ; ha rimarcato che tale intento non può essere desunto dalla scelta di coprire il posto vacante mediante conferimento di incarichi a termine o attraverso l’ utilizzazione di personale interno (la cui illegittimità non rileva ai fini del riconoscimento del diritto all’assunzione ), anche qualora i posti si siano resi liberi per vacanze conseguenti alla mancata accettazione dell’incarico da parte dei vincitori.
Ha altresì affermato che l’obbligo di conferire agli idonei i posti resisi scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori , previsto dall’art. 23, comma 4, della legge n. 23/1986, presuppone che l’Amministrazione intenda coprire il posto; ha comunque evidenziato che nel caso di specie si tratta di un ente locale e non di Amministrazione statale.
Considerato che il contratto di assunzione era stato sottoscritto senza riserve, ha evidenziato che anche a fronte di un eventuale diritto alla stipula di un contratto a tempo pieno, le parti potevano pattuire un contratto part time nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, né vi erano elementi per escludere che la stipula del contratto a tali condizioni fosse il frutto di una libera scelta del lavoratore, che prima della richiesta del tentativo di conciliazione non aveva manifestato la sua contrarietà alla limitazione dell’orario di lavoro.
Ha evidenziato che a partire dal CCNL 14.9.2000 non era più vigente il divieto di stipula di contratti part time per il personale di polizia municipale; ha pertanto escluso che l’Amministrazione avesse abusato della propria posizione, nonché la sussistenza di vizi della volontà dei lavoratori.
Ha ritenuto assorbente la validità del contratto stipulato a tempo indeterminato part time nel 2007, dopo la precedente assunzione negoziata part time a tempo determinato del 2005, evidenziando che i lavoratori non avevano dedotto l’esistenza e la violazione di norme imperative di segno contrario, né fatti significativi di un vizio del consenso, di cui ha escluso la sussistenza.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Foggia ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 156, comma secondo, e 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per ave re la Corte territoriale del tutto omesso di esaminare il primo motivo di appello.
Evidenzia che a fronte delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, che aveva ritenuto indimostrato l’obbligo dell’Amministrazione di assumere a tempo indeterminato, con il primo motivo di appello i lavoratori avevano dedotto che erano incontestate le deduzioni in fatto riguardanti la partecipazione dei ricorrenti al concorso pubblico indetto dal Comune di Foggia in data 17.2.1992 per la selezione di 20 dipendenti con la qualifica di Ufficiale Amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata può essere al più riferita alla posizione di NOME COGNOME COGNOME, idonea non vincitrice del concorso indetto nel 1992, ma non ha riguardato la posizione dei vincitori.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per inesistenza o, comunque, mera apparenza della motivazione, in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., nonché degli artt. 156, comma secondo, 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Evidenzia che NOME era risultata vincitrice del concorso, e dunque titolare del diritto soggettivo all’assunzione.
Insiste nel sostenere che il precedente richiamato dalla sentenza impugnata era al più riferibile alla posizione della ricorrente COGNOME.
Le prime due censure, che per ragioni di connessione logica e giuridica vanno trattate congiuntamente, sono inammissibili, in quanto non colgono il decisum .
Dalla sentenza impugnata risulta che con il primo motivo i lavoratori hanno censurato la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale accertato la loro partecipazione al concorso pubblico indetto dal Comune di Foggia per il conferimento di 20 posti di istruttore
amministrativo categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e per non avere ritenuto il loro diritto all’assunzione .
Riguardo a tale censura non è configurabile l’omessa pronuncia, né l’apparenza della motivazione sul primo motivo di appello.
La Corte territoriale non si è infatti è limitata ad escludere che nel 2005 il Comune di Foggia avesse effettuato lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto in data 17.2.1992, ma ha espressamente ritenuto assorbente, rispetto alle domande proposte da tutti i lavoratori appellanti, la validità del contratto a tempo indeterminato part time sottoscritto in data 1° ottobre 2007.
La sentenza impugnata ha poi rimarcato che tale ragione ha assorbito anche il motivo di appello riguardante la posizione della ricorrente COGNOME, fondato sulla pretesa sussistenza di un diritto soggettivo all’assunzione.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 29/1993 e sue successive modifiche ratione temporis applicabili, dell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell’art. 1336 cod. civ., in relazione all’art. 1218 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza del diritto delle ricorrenti all’assunzio ne alle condizioni previste dal bando di concorso.
Critica la sentenza impugnata per avere attribuito alle lavoratrici oneri probatori che non trovano alcun conforto normativo in ordine alla libera rinegoziabilità delle condizioni di assunzione rispetto a quelle proposte dal bando, che l’Amministrazione è tenuta a rispettare.
Riguardo alla posizione della ricorrente NOME COGNOME, richiama anche la delibera n. 199 del 30.7.2007 con cui la Giunta Comunale aveva conferito alla medesima il diritto all’assunzione.
Anche tale motivo è inammissibile, in quanto non si misura con il decisum e sollecita un giudizio di merito.
La censura non si confronta con la sentenza impugnata, che ha escluso lo scorrimento, in ragione del fatto che l’assunzione era avvenuta condizioni diverse da quelle previste dal bando, e tanto per i vincitori, quanto per la
lavoratrice risultata idonea, ha ritenuto assorbente la validità del contratto stipulato dalle parti in data 1.10.2007.
La Corte territoriale non ha statuito sulla ripartizione degli oneri probatori, ma ha rilevato, a monte, che le lavoratrici non avevano dedotto la violazione di norme imperative, né la sussistenza di vizi del consenso e ne ha altresì escluso l’effettiva sussistenza.
Riguardo alla posizione di NOME COGNOME, la censura fa leva sulla delibera n. 11 del 30.7.2007, che nemmeno risulta dalla sentenza impugnata.
In disparte il rilievo che il motivo non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 cod. proc. civ. e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ. in quanto non precisa se ed in quale atto dei gradi di merito tale delibera sarebbe stata menzionata, va rammentato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
8 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per le ricorrenti , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME