Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21871 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21871 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
1.La Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato le sue domande, volte ad ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il RAGIONE_SOCIALE dal 1994 al 2011, nonché la sussistenza del suo diritto all’assunzione, quale vincitore del concorso pubblico per esami a n. 90 posti nell’area B, posRAGIONE_SOCIALEne economica B2, pr ofilo professionale tecnico-infermiere professionale indetto in data con provvedimento pubblicato sulla GU, -IV serie speciale n. 23 del 23.11.2004 e la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad assumerlo con contratto a tempo pieno e indeterminato nel suddetto profilo professionale e a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate medio tempore .
La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame ed ha rilevato il difetto di specifiche allegazioni in ordine al carattere subordinato del rapporto nel periodo da agosto 1994 al 2011 e per tali ragioni non ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale; non ha inoltre considerato dirimente il nomen iuris attribuito al rapporto di lavoro dalle parti; ha infine escluso che nel caso di specie potesse trovare applicazione l’art. 2126 cod. civ., in quanto tale istituto presuppone che il rapporto di lavoro abbia i connotati RAGIONE_SOCIALE subordinazione.
Ha poi rilevato che il diritto all’assunzione, fondato sull’essere l’appellante vincitore del concorso indetto in data 18 ottobre 2004, non poteva più essere fatto valere, essendo divenuta l’instaurazione del rapporto giuridicamente impossibile sulla base RAGIONE_SOCIALE normativa sopravvenuta.
In particolare, ha evidenziato che, al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione del blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni, era intervenuta la legge che aveva trasferito le funzioni dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE ed ha aggiunto che l’appellante non poteva fare leva sul fatto che il d.P.C.M. fosse intervenuto solo il 1° aprile 2008 perché il decreto aveva anche previsto che le graduatorie ancora valide potessero essere utilizzate dalle RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
A seguito di formulazione RAGIONE_SOCIALE proposta di definRAGIONE_SOCIALEne ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., NOME COGNOME ha presentato istanza di decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis, secondo comma, cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
DIRITTO
Preliminarmente occorre richiamare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui « nel procedimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente RAGIONE_SOCIALE sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definRAGIONE_SOCIALEne accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudRAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudRAGIONE_SOCIALE di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa» ( Cass. S.U. n. 9611/2024).
Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1256 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 283, legge n. 244/2007, degli artt. 1, 3, commi da 1 a 10, del DPCM 1.4.2008, RAGIONE_SOCIALE‘art. 95 RAGIONE_SOCIALE legge n. 311/2004., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di assumere il COGNOME decorreva dal 1°.1.2008 ed è rimasto efficace e attuabile fino al 15.3.2008, data in cui è avvenuto il trasferimento del personale di ruolo in servRAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE per effetto del DPCM del 1°.4.2008, pubblicato il 30.5.2008.
Aggiunge che l’interesse pubblico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’assunzione del COGNOME non era venuto meno con la riorganizzazione del medesimo RAGIONE_SOCIALE attuata con il d.P.C.M. del 1°.4.2008, non essendo la graduatoria del concorso mai stata revocata dall’Amministrazione, ed avendo il COGNOME continuato ad
espletare fino al 2011 le stesse funzioni che dovevano essere assolte dal personale da assumere all’esito RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, 111, comma 2, Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma primo n. 4 cod. proc. civ.
Lamenta il carattere apparente e perplesso RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che ha escluso il diritto del COGNOME all’assunzione in quanto, non avendo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provveduto, alla data del 15.3.2008, ad assumere i vincitori, non poteva trasferirli alla RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che il diritto del NOME all’assunzione era sorto e si era protratto de die in die fino al 15.3.2008, per tutto il periodo in cui il medesimo aveva continuato a svolgere le stesse funzioni sanitarie per conto del RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 1223, 1218, 2697, comma 2, cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 d.lgs. n. 165/2001, in relazione al l’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Insiste nel sostenere la sussistenza di un diritto soggettivo all’assunzione da parte del NOME, vincitore del concorso, essendo incontestato che la graduatoria del concorso, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 30.4.2007 e rettificata con provvedimento del 17.5.2007 non era mai stata revocata.
La proposta di definRAGIONE_SOCIALEne ex art. 380 bis c.p.c. risulta così formulata: « Rilevato che: la sentenza impugnata è conforme all’orientamento espresso da questa Corte che, in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, ha ritenuto che la rivendicata assunzione era stata impedita dalla normativa sopravvenuta (cfr. Cass. n. 26192, 26201,26203, 26204, 28318 del 2024) ed ha perciò escluso il diritto soggettivo del candidato pur se utilmente collocato in graduatoria; con le richiamate pronunce è stato evidenziato che ‘l’effetto preclusivo RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del rapporto di lavoro con i vincitori del concorso in questione deve farsi risalire non, come ritenuto dalla parte ricorrente al DPCM RAGIONE_SOCIALE‘aprile del 2008, emanato successivamente al venir meno del blocco RAGIONE_SOCIALEe
assunzioni e perciò tale da consentire di dar corso a quelle nell’intertempo, bensì alla previsione legale di cui all’art. 2, comma 283, n. 244/2007, emanata in data antecedente alla cessazione del blocco, che disponeva il trasferimento di funzioni al RAGIONE_SOCIALE; …l’art. 2, comma 283, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. del 28 dicembre 2007, prevede con immediata efficacia il passaggio al RAGIONE_SOCIALE di tutte le funzioni svolte in materia sanitaria d al Dipartimento RAGIONE_SOCIALE e stabilisce, alla lettera b), il trasferimento dei soli «rapporti di lavoro in essere», «con contestuale riduzione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di ruolo trasferite al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»; …il successivo comma 284, intitolato «normativa di transRAGIONE_SOCIALEne», pur prevedendo che nelle more del trasferimento le funzioni continuano ad essere svolte dall’RAGIONE_SOCIALE cedente, non legittima nuove assunzioni e consente solo la proroga dei rapporti di incarico e RAGIONE_SOCIALEe collaborazioni con personale non appartenente ai ruoli organici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in corso alla data del 28 settembre 2007;.. il DPCM intervenuto nell’aprile 2008 ha avuto una funzione meramente attuativa di un trasferimento già definitivamente disposto dalla citata legge n. 244/2007, che modificava l’assetto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE impedendo allo stesso di dare corso alle assunzioni, una volta venuto meno il divieto sancito dalla legge n. 311/2004 ‘ ;
il ricorso non prospetta argomenti idonei a sollecitare un ripensamento del principio già enunciato, perché fa leva su considerazioni che questa Corte ha già valutato e ritenuto infondate… ».
La proposta di definRAGIONE_SOCIALEne anticipata è stata, dunque, formulata in presenza di plurimi precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte resi in fattispecie sovrapponibii.
Le censure, che vanno trattate congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALE loro connessione logica, sono infondate.
Non è configurabile la motivazione apparente o perplessa, in quanto la sentenza impugnata illustra con chiarezza le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione.
La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del diritto all’assunzione del COGNOME, a fronte del trasferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe funzioni sanitarie svolte all’interno degli istituti penitenziari.
L ‘istanza di decisione , nel sostenere che il COGNOME avrebbe dovuto essere assunto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 1°.1.2008 (data in cui era terminato il blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni) al 30.5.2008 (data di decorrenza del trasferimento al RAGIONE_SOCIALE di tutte le funzioni sanitarie svolte dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), non aggiunge nulla agli argomenti già valutati dalla Corte e ritenuti infondati.
Vanno in questa sede ribaditi i principi espressi dai precedenti richiamati nella proposta di definRAGIONE_SOCIALEne anticipata, secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso espletato dalla RAGIONE_SOCIALE. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento di nomina, RAGIONE_SOCIALE‘assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso (cfr. Cass., S.U. n. 16728/2012 e Cass. n. 12679/2016), di modo che l’Amministrazione, nel caso in cui tal e assetto sia mutato a causa di ius superveniens , ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima RAGIONE_SOCIALE modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost . (Cass. n. 16037/2024 e Cass. n. 9840/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).
Si è inoltre chiarito che il passaggio al RAGIONE_SOCIALE di tutte le funzioni svolte in materia sanitaria dal Dipartimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è avvenuto con efficacia immediata per effetto RAGIONE_SOCIALE previsione contenuta nell’art. 2, comma 283, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244 e che il DPCM interv enuto nell’aprile 2008 ha avuto una funzione meramente attuativa del trasferimento già definitivamente disposto da detta legge.
Nel caso di specie il concorso è stato bandito in data 18.10.2004 e fino al 31.12.2007 l’assunzione dei vincitori era preclusa dal blocco previsto dall’art. 1, comma 95, RAGIONE_SOCIALE legge n. 311/2004; alla data del 1.1.2008 era già entrato in vigore l’art. 2, comma 283, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
E’ dunque conforme a tali principi l a sentenza impugnata, che ha ritenuto infondata la pretesa del COGNOME a fronte del trasferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe funzioni sanitarie svolte all’interno degli istituti penitenziari .
Il ricorso va pertanto rigettato.
Considerato che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato, nessuna statuRAGIONE_SOCIALEne va adottata sulle spese di lite e, conseguentemente, non può trovare applicazione il terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ., al quale rinvia l’art. 380 bis, comma 4, cod. proc. civ.
Sussistono le condRAGIONE_SOCIALEni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Considerato che il giudRAGIONE_SOCIALE viene definito in conformità alla proposta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ., ed in continuità con quanto già affermato dalle Sezioni Unite con le recenti decisioni n. 27433/2023 e n. 27195/2023, trova applicazione il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 96 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE