Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9840 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9572-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 231/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 23/01/2018 R.G.N. 55/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
R.G.N. 9572/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/02/2024
CC
-che, con sentenza del 23 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Potenza, chiamata a pronunciarsi, quale giudice di rinvio a seguito della cassazione della pregressa pronunzia della stessa Corte territoriale, sul gravame avverso la decisione di rigetto resa dal Tribunale di Lagonegro sulla domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Castelluccio Superiore, avente ad oggetto, previo accertamento del diritto dell’istante all’assunzione alle dipendenze del Comune quale vincitore del concorso per titoli ed esami bandito per un posto di idraulico-autista, III livello funzionale, con delibera di approvazione della graduatoria n. 85/1988, la condanna dell’Ente a provvedervi, in riforma della predetta decisione, accoglieva in parte la domanda azionata, relativamente al riconoscimento della sussistenza del diritto all’assunzione , con esclusione, viceversa, della condanna a darvi corso;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto la propria giurisdizione per essersi formato il giudicato sul punto, e, nel merito, non avendo il Comune eccepito l’estinzione per prescrizione del medesimo, sussistente il diritto all’assunzione dell’COGNOME, in forza della delibera di approvazione della graduatoria del concorso n. 85/1988, ma interdetta la pronunzia di condanna dell’Ente a far luogo all’assunzione nel posto messo a concorso, risultando documentato ed incontestato che, a partire dal 2007, ovvero in epoca antecedente alla proposizione del ricorso da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, il Comune aveva disposto l’eliminazione dalla propria pianta organica della figura dell’idraulico -autista di scuolabus e l’COGNOME non aveva indicato posizioni professionalmente corrispondenti che poteva ricoprire;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre l’COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Castelluccio Superiore;
-che entrambe le parti hanno poi depositato memoria
CONSIDERATO
-che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione nonché la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 437 c.p.c. e della l. n. 241/1990, imputa alla Corte territoriale il travisamento dei fatti, laddove colloca in epoca antecedente alla proposizione del ricorso la modifica della pianta organica del Comune, con eliminazione del posto a concorso, disposta, invece, con delibera in data successiva, mentre in precedenza il Comune si era limitato a ridefinire la posizione identificandola come ‘autista scuolabus al 50%’ ; – aggiunge il ricorrente che il giudice del merito è pervenuto alle richiamate conclusioni sulla base di documentazione prodotta solo in sede di gravame e, perciò, inammissibile; – lamenta, inoltre, la non conformità a diritto della declinata pronunzia di condanna all’assunzione stante l’illegittimità della delibera di soppressione del posto in pianta organica in difetto di annullamento o revoca degli atti relativi all’espletata procedura concorsuale, dal bando all’approvazione della graduatoria, risultando l’autotutela esercitata in carenza di potere;
-che il motivo si rivela, per un verso, inammissibile, non avendo il ricorrente provveduto a trascrivere o allegare o indicare la collocazione in atti della documentazione invocata a dimostrazione dell’errore di fatto denunciato a carico della Corte territoriale, documentazione in relazione alla quale neppure specifica di avere tempestivamente in grado di
appello eccepito l’inammissibilità per tardività e, per altro verso, infondato, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 31407/2021), secondo cui va riconosciuto all’amministrazione il potere discrezionale di determinare e modificare la pianta organica, quale atto di organizzazione, sulla base delle proprie esigenze strutturali e funzionali, nel rispetto dei limiti di spesa, nonché il poteredovere di interrompere le procedure dalle quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, in conformità ai principi, di cui all’art. 97 Cost., di trasparenza, buon andamento ed efficienza della P.A. e ciò anche in ambito concorsuale (in termini v. Cass. n. 26838/2020, Cass. n. 30238/2017, Cass. n. 12679/2016 e Cass. Sez. Un., n. 16728/2012), degradando il diritto soggettivo all’assunzione ad interesse legittimo, non inciso dal legittimo atto amministrativo di organizzazione, insuscettibile come tale di disapplicazione;
-che il ricorso va, pertanto, rigettato;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000, 00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.2.2024.