Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19567 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
La Corte di Appello di Palermo , in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato le Amministrazioni convenute all’avviamento delle procedure di mobilità di cui all’art. 2, comma 2-bis RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 25/1993 secondo le procedure di cui allegato 12 al CCNL 2011/2013 e dell’art. 26 ed aveva rigettato le domande relative al Fondo di garanzia, ha rigettato la domanda proposta dagli originari ricorrenti.
La Corte territoriale, dopo avere osservato che la legge RAGIONE_SOCIALE n. 25/1993 sancisce una mera facoltà, in capo all’RAGIONE_SOCIALE, di attuare i processi di mobilità, ha evidenziato che l’art. 26 punto B CCNL 1994/1997 prevede un percorso strutturato, finalizzato al riassorbimento e/o alla fuoriuscita del personale in esubero dal quale non si desume alcun diritto giuridicamente azionabile nei confronti dell’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE.
Ha rilevato che la suddetta Amministrazione aveva preso parte alle intese raggiunte tra le parti sociali come mera coordinatrice, ma non rientrava tra le parti stipulanti; ha pertanto ritenuto che non fosse destinataria di alcun obbligo giuridico derivante dal medesimo accordo collettivo, dovendo al più qualificarsi
come soggetto politicamente tenuto a fornire soluzioni per il ricollocamento nel quadro degli interventi di politica RAGIONE_SOCIALE ai quali la Regione è istituzionalmente chiamata.
Ha aggiunto che i processi di mobilità vanno attivati nell’esercizio delle incoercibili potestà pubblicistiche e devono innanzitutto rispondere agli obiettivi di efficienza, imparzialità ed equilibrio finanziario sanzionati dall’art. 97 Cost., ed ha pertanto escluso la sussistenza di un diritto soggettivo azionabile da parte dei lavoratori nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione Siciliana.
Avverso tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
Le Amministrazioni sono rimaste intimate.
DIRITTO
1.Con l’unico motivo, il ricorso denuncia la violazione dell’art. 9, comma quarto, legge n. 845/78, dell’art. 2, comma 2-bis, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 25/1993, artt. 34 e 35 del CCNL 2011/2013 degli operatori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché dell’allegato 12, seconda parte, comma 1, al medesimo CCNL, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che avendo l’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 25/1993 riconosciuto all’RAGIONE_SOCIALE competente l’autorizzazione a porre in essere la procedura pattizia, ha individuato un diritto alla mobilità in capo ai dipendenti degli enti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rimasti privi d’incarico ed un correlativo obbligo di attuazione da parte dell’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE.
Richiama le disposizioni del CCNL 2011/2013 degli operatori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché la Direttiva del Dipartimento Regionale del Lavoro e la circolare dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’Emigrazione n. 10/94/IIFP del 5.10.1994.
Il ricorso è inammissibile, dovendo ritenersi assorbente la statuizione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, secondo cui i processi di mobilità vanno attivati nell’esercizio delle incoercibili potestà pubblicistiche che devono innanzitutto rispondere agli obiettivi di efficienza, imparzialità ed equilibrio finanziario
sanzionati dall’art. 97 Cost. ; per tali ragioni la Corte territoriale ha correttamente escluso la sussistenza di un diritto soggettivo azionabile da parte dei lavoratori nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione Siciliana.
Inoltre, il ricorso non si confronta con la statuizione secondo cui l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE non ha partecipato alle intese raggiunte tra le parti sociali, e sollecita un giudizio di merito attraverso l’interpretazione di documenti (Direttiva del Dipartimento Regionale del Lavoro e la circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’Emigrazione n. 10/94/IIFP del 5.10.1994).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese di lite, in quanto le Amministrazioni convenute non hanno svolto alcuna attività difensiva.
5 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per le parti ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo per le parti ricorrenti , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione il 20.6.2024.
La Presidente
NOME COGNOME