Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3259 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3259 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/02/2025
Il Tribunale di Sassari ha rigettato le domande di NOME COGNOME volte all’accertamento del suo diritto alla mansione di funzionario amministrativo contabile categoria D3 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali, la condanna del Comune al riconoscimento della suddetta mansione, con inserimento della lavoratrice nella categoria D3 e nella pianta organica del Comune di Alghero, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate dalla stabilizzazione della medesima nella categoria C fino al deposito del ricorso, al risarcimento del danno da demansionamento e da dequalificazione professionale e al versamento dei contributi previdenziali.
La COGNOME aveva dedotto di avere svolto in forza di contratti di collaborazione mansioni riconducibili al profilo professionale D dal 1.8.2002; aveva inoltre allegato che il Comune, dopo avere deciso con delibera del 23.3.2007 di stabilizzare nella categoria D il personale utilizzato a tempo determinato con rapporti di lavoro di durata almeno triennale, aveva prima sospeso la procedura di stabilizzazione e con delibera n. 126 del 29.4.2008 aveva poi stabilito di reclutare il personale di categoria D mediante progressione verticale e di procedere alla stabilizzazione solo per il personale di categoria C.
Aveva dunque lamentato di essere stata illegittimamente stabilizzata nella categoria C e di avere subito un demansionamento.
La Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha rigettato l’appello proposto dalla Arras avverso tale sentenza.
La Corte territoriale ha preliminarmente osservato che l’appellante non aveva depositato il proprio fascicolo di primo grado, ma si era limitata a precisare che tale fascicolo era contenuto nel fascicolo di ufficio, non essendo stato ritirato; non avendolo rinvenuto nel fascicolo di ufficio di primo grado, ed in difetto di
deposito telematico, nonché di deduzione e prova dello smarrimento da parte della cancelleria del primo giudice, non ha disposto alcun differimento per la ricostruzione del fascicolo di parte.
Ha altresì rilevato che nemmeno l’Amministrazione aveva depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado ed ha pertanto ritenuto che il quadro probatorio avrebbe tenuto conto di tali carenze istruttorie.
Il giudice di appello ha accolto l’eccezione di decadenza sollevata dal Comune ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010 in relazione alla domanda della COGNOME volta ad accertare la simulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; ha pertanto ritenuto inammissibili tutte le domande proposte in relazione al periodo dal 2002 all’intervenuta stabilizzazione .
In relazione al periodo successivo, riguardo alla dedotta illegittimità della delibera che aveva autorizzato la procedura di progressione verticale per coprire un numero di posti di categoria D3 eccedente quella consentita, ha ritenuto che la mancata produzione delle delibere, del regolamento comunale e del bando precludessero il vaglio della fondatezza delle relative censure.
Per quanto attiene alla doglianza sulla correttezza dell’inquadramento, ha rilevato la mancanza di adeguate deduzioni istruttorie finalizzate all’indagine trifasica; ha in particolare evidenziato che la COGNOME si era limitata a dedurre lo svolgimento di compiti riconducibili alla categoria D, senza rapportare le concrete mansioni svolte alle declaratorie contrattuali e senza approfondire la ragione per la quale non rientrerebbero nella categoria C.
Respinta la domanda di inquadramento nella categoria superiore in assenza di una selezione, ha ritenuto inammissibile ed irrilevante la prova testimoniale; ha inoltre rimarcato che non era stato precisato il grado di autonomia e di responsabilità che caratterizza la categoria di inquadramento rispetto a quella invocata.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, illustrati da memoria.
Il Comune di Alghero ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia errata interpretazione della domanda giudiziale; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 32 legge n. 183/2010, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che l’atto di appello aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la COGNOME avesse rivendicato il diritto soggettivo all’inquadramento nella categoria D per avere prestato attività lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa e di avere rilevato che tale rapporto celava un rapporto di carattere subordinato sin dall’agosto 2002.
Precisa che la domanda proposta nel ricorso introduttivo era volta ad ottenere la riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso con il Comune e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che tale domanda fosse volta ad ottenere la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la Arras decaduta dall’azione.
2.Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. h) del d.l. n. 11/2020 e dell’art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. n. 18/2020, nonché degli artt. 111 Cost., 101 e 429 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. pro c. civ.
Deduce che con provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Cagliari del 30.4.2020 aveva previsto il deposito in via telematica di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni entro il 12.5.2020 e che il mancato deposito di tali note sarebbe stato considerato come mancata comparizione con i conseguenti provvedimenti di rito; ove anche una sola delle parti avesse inteso chiedere la discussione orale del procedimento o il deposito di note autorizzate scritte, questo sarebbe stato rinviato a data successiva al 31.7.2020.
Lamenta che la Corte territoriale aveva denegato al procuratore della ricorrente la discussione orale e il deposito di note scritte, senza addurre alcuna motivazione, nonostante la specifica richiesta in tal senso del procuratore della Arras.
3.Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 421 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Deduce che con delega espressa del difensore la ricorrente in data 21.2.2018 aveva personalmente ritirato la produzione documentale presso la cancelleria del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro e che in pari data aveva depositato il proprio fascicolo di parte presso la Corte di Appello di Sassari.
Evidenzia che a fronte di tale deposito non era dubitabile che il fascicolo di parte fosse agli atti del giudizio di appello, né in sede di discussione orale era stato possibile verificare la mancanza di detto fascicolo, atteso che tale discussione non si era svolta.
Addebita alla Corte territoriale di avere assunto la decisione con una statuizione ‘a sorpresa’, senza rimettere la causa in istruttoria ordinando alla ricorrente il deposito della produzione documentale; sostiene che solo in tal modo la ricorrente avrebbe potuto venire a conoscenza del mancato rinvenimento del fascicolo di parte e dare prova dell’incolpevole smarrimento della produzione documentale.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., nonché degli artt. 74 e 77 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Critica la sentenza impugnata per avere escluso l’incolpevole perdita della produzione documentale sulla base di fatti inidonei a dimostrare la responsabilità del procuratore della ricorrente in ordine alla mancata produzione.
Evidenzia che l’affermazione secondo cui il fascicolo di primo grado era contenuto nel fascicolo di ufficio, non essendo stato ritirato, nell’atto di appello il procuratore della COGNOME aveva inteso chiarire che il fascicolo di paete di primo grado non sare bbe stato depositato in via telematica unitamente all’atto di impugnazione, in quanto ancora non ritirato.
Lamenta che non avendo la sentenza impugnata precisato da quale atto era stata estrapolata tale espressione, non permette di contestualizzarla e di coglierne il reale senso, ma induce a ritenere che la dichiarazione fosse contenuta nelle note depositate pochi giorni prima.
Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2103 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che l’indagine trifasica poteva e doveva essere svolta attraverso la disamina del CCNL in atti e attraverso l’ammissione del capitolo 19 del ricorso di primo grado, depurato dalle valutazioni.
Con il sesto motivo il ricorso denuncia omessa pronuncia sull’illegittima determinazione del Comune di non indire la procedura di stabilizzazione con riferimento al personale in categoria D e sul diritto della ricorrente all’inquadramento nella categoria D3; violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 112 cod. proc. civ.; riproposizione del terzo motivo di appello.
Lamenta l’omessa disamina del terzo motivo di appello e chiede una pronuncia nel merito su tale motivo, previo accoglimento del terzo e del quarto motivo.
Con il settimo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 415 e 421 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere denegato il diritto allo svolgimento della prova testimoniale sui primi 18 capitoli e sul cap. n. 20.
Con l’ottavo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di non avere correttamente individuato il contenuto delle domande formulate dalla COGNOME ed aventi ad oggetto il risarcimento del danno da demansionamento tanto nella sua componente patrimoniale (danno professionale), quanto nella sua componente non patrimoniale (biologica ed esistenziale).
Il secondo motivo, che per ragioni logiche va trattato per primo, è fondato.
Ai sensi dell’art. 83, comma 7, del d.l. n. 18/2020 i capi degli uffici giudiziari, oltre ad adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze possono disporre che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgano
mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Entrambe le parti hanno prospettato che il decreto Presidente della Corte di Appello di Cagliari del 30.4.2020 aveva stabilito lo svolgimento dei procedimenti in materia di lavoro la cui trattazione era prevista per l’udienza del 13.5.2020 secondo le modalità di trattazione scritta prevista dalla lettera h dell’art. 83 d.l. n. 18/2020, con il deposito esclusivamente in via telematica in formato pdf di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni entro il 12 maggio 2020; il medesimo provvedimento ha stabilito che ove anche una sola delle parti avesse inteso chiedere la discussione orale del procedimento o il deposito di note autorizzate scritte, il procedimento sarebbe stato rinviato a data successiva al 31.7.2020; hanno inoltre dedotto che il procuratore della Arras in data 12.5.2020 aveva depositato telematicamente una nota con cui aveva chiesto di essere autorizzato a depositare note scritte o alla trattazione orale della causa.
Tale istanza, di cui la sentenza impugnata non ha dato conto, è dunque rimasta senza risposta.
Considerato che il suddetto decreto non aveva subordinato l’accoglimento della richiesta di discussione orale ad alcuna ragione né a particolari requisiti di contenuto; non possono pertanto rilevare le prospettazioni del Comune in ordine alla dedotta insussistenza delle ragioni addotte dal procuratore della COGNOME a sostegno della richiesta di autorizzazione al deposito di note scritte ed in ordine all’irritualità della nota del 12.5.2020, contenente contestazioni e argomentazioni.
Nel caso di specie si è dunque verificata un’insanabile lesione del diritto alla difesa della Arras.
10. In una fattispecie analoga questa Corte, dopo avere richiamato l’o rientamento secondo cui è esclusa la nullità della sentenza pronunciata nel periodo di emergenza sanitaria all’esito della trattazione scritta della controversia e a fronte del rigetto dell’istanza di trattazione orale alla luce dei provvedimenti organizza tivi all’epoca vigenti, e secondo cui la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa e assicura per altro verso
l’interesse pubblico all’esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale (Cass. n. 6033/2023 e Cass. n. 11271/2023), ha osservato che il diniego di una richiesta di discussione orale deve trovare il suo fondamento in un bilanciamento che veda il diritto della parte a discutere la controversia oralmente, in pubblica udienza o con collegamento da remoto, con quello di assicurare l’esercizio della giurisdizione e la tempestiva definizione della controversia; ha inoltre osservato che a fronte della tempestiva richiesta della parte, il giudice può procedere comunque alla trattazione scritta, ma deve esplicitare le ragioni organizzative che giustificano la scelta di negare il rinvio ad un’udienza successiva per consentire la trattazione in presenza o, ove possibile, in modalità da remoto (Cass. n. 594/2024).
D’altra parte, come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte in caso della pronuncia della sentenza, nel rito civile ordinario, prima dello scadere del termine per le difese conclusionali e le repliche, tale tipologia di vizi non necessita di ulteriori allegazioni per ritenere il motivo fondato (Cass. n. 36596/2021) in quanto la nullità afferisce in tali casi a diritti processuali essenziali ed indispensabili a qualificare il processo come ‘giusto’ (artt. 111, comma 1 e 2, Cost.); del resto non sarebbe mai possibile verificare se la decisione sarebbe stata realmente diversa ove le difese fossero state presenti a quel giudice, in quanto il nesso funzionale tra esse e la decisione assunta è in concreto irripetibile (v. anche Cass. n.28299/2022).
Gli altri motivi devono pertanto ritenersi assorbiti.
In conclusione va accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri, e va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, che va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, e dichiara la nullità della sentenza impugnata; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,
con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della