Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14342 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19415/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale:
EMAIL, EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: studiolegaletilottaEMAILpec.it
-controricorrente-
nonché
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1218/2022 depositata il 12/7/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
ART. 22 L.F. -LEGITTIMAZIONE CREDITORE ISTANTE – STATO DI INSOLVENZA SOC. IN LIQUIDAZIONE
Ud.07/04/2025 CC
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Trapani in data 28.7.2021, dopo l’ accoglimento del reclamo ex art. 22 l.fall. proposto dal creditore istante RAGIONE_SOCIALE contro il rigetto dell’istanza di fallimento per carenza di prova circa l’esistenza del credito e, quindi, della sua legittimazione ex art. 6 l.fall.
1.1. -Nel rigettare il reclamo ex art. 18 l. fall., la Corte d’appello di Palermo ha ritenuto correttamente applicata la disciplina di cui all’art. 22 l.fall., la quale, in assenza della segnalazione di fatti sopravvenuti -possibile grazie alla comunicazione del decreto della corte d’appello ex art. 22, comma 3, l.fall. -non rende necessaria una nuova convocazione del debitore in sede di rinvio, stante anche l’ effetto pienamente devolutivo del reclamo, ed ha confermato i presupposti per la dichiarazione di fallimento, stante la mancanza di prova di un attivo sufficiente ad estinguere tutti i debiti della società in liquidazione
-Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrato da memoria, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre il Fallimento intimato non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU e 101 c.p.c., adducendo la violazione del diritto al contraddittorio per mancata convocazione della società fallenda da parte del tribunale dopo la rimessione degli atti, non potendo la semplice comunicazione del decreto ex art. 22 l. fall. sostituire la convocazione in sede prefallimentare. Ciò gli avrebbe impedito di dedurre fatti nuovi rilevanti ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, come la pubblicazione del bilancio definitivo al 31.12.2020, dal quale sarebbe emerso che in realtà l’attivo era superiore al passivo.
2.2. -Con il secondo mezzo si lamenta la nullità della sentenza ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, n. 4, c.p.c.), per motivazione apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ed in particolare sulla legittimazione attiva del creditore istante. La corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile la relativa contestazione per mancata prospettazione di ragioni sopravvenute, senza però accertare l ‘ effettiva esistenza del credito di RAGIONE_SOCIALE
2.3. -Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 22 l.fall. e 111 Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile la contestazione sullo status di creditore per mancanza di una ‘ragione sopravvenuta’ , con violazione del pieno effetto devolutivo del reclamo ex art. 18 l.fall., che investe il giudice del potere di verifica ex novo di tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, senza poter restringere il thema decidendum ai soli motivi di impugnazione proposti dal reclamante.
2.4. -Con il quarto mezzo si deduce la nullità della sentenza ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, n. 4, c.p.c.), per motivazione apparente in ordine alla insussistenza dello stato di insolvenza. La corte territoriale, nel rigettare il reclamo, non avrebbe tenuto conto che i risultati del bilancio approvato e pubblicato al 31.12.2020, nonché la situazione patrimoniale al 30.6.2021, evidenziavano che i crediti superavano i debiti.
2.5. -Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per non aver la corte d’appello compiuto alcun accertamento sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la fallibilità, avendo confuso le perdite di esercizio con l’insolvenza e avendo ritenuto quest’ultima sulla base dell’inadempimento di un generico “ingente debito”, che in realtà il debitore non vuole pagare perché contestato, mentre avrebbe dovuto «innanzitutto verificare se gode di credito», ferma restando la prevalenza dell’attivo sul passivo in base alla situazione contabile al 30.6.2021.
-Nessuno dei motivi merita accoglimento.
3.1. -Il primo motivo è infondato.
3.2. -L’art. 22, comma 4, l.fall. prevede che «Se la corte d’appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari». Dunque, una nuova convocazione del debitore si rende necessaria solo se la parte segnali l’esistenza di f atti sopravvenuti idonei ad incidere sui presupposti della dichiarazione di fallimento.
E’ proprio a tal fine che, come da tempo chiarito da questa Corte, il decreto con cui la corte di appello abbia rimesso gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 22, comma 4, l.fall., dev’essere comunicato alle parti, ai sensi del comma 3, in modo da consentire alle stesse di segnalare al tribunale l’eventuale sopravvenuta modificazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, in assenza della quale la cognizione del giudice “ad quem” è vincolata al “dictum” della corte territoriale, inderogabilmente deputata a conoscere tutti gli elementi, preesistenti o sopravvenuti, rilevanti per la verifica dei menzionati presupposti ove intervenuti anteriormente alla sua pronuncia (Cass. 4417/2011, 6594/2017).
Ne consegue che solo in presenza di fatti successivi così segnalati il tribunale, verificata la persistenza della domanda del creditore o del P.M., deve statuire rispettando lo schema procedimentale di cui all’art. 15 l.fall., al fine di consentire l’effettivo dispiegarsi del diritto di difesa delle parti, in ogni altro caso risultando superflua l’ulteriore audizione del debitore, già posto in grado di contraddire nel procedimento di reclamo e nel corso dell’istruttoria prefallimentare (Cass. 15862/2013).
3.3. -Tali principi sono stati anche di recente ribaditi.
Si è detto, infatti, che il giudizio che si svolge dinanzi al tribunale a seguito di rimessione degli atti ai sensi dell’art. 22, comma 4, l .fall. integra la prosecuzione del procedimento per la dichiarazione di fallimento, di cui rappresenta una fase, nella quale dev’essere senz’altro rispettato il contraddittorio , senza predeterminazione
delle forme in cui esso dev’essere instaurato, stante la natura camerale del giudizio (Cass. 3117/2023, 5220/2007).
Ora, per costante giurisprudenza di questa Corte, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del debitore nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento restano assicurati quando questi sia informato dell’iniziativa in corso e dei fatti rilevanti per la configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di detta declaratoria, con la conseguenza che, ove esercitato dinanzi alla corte di appello in sede di reclamo ex art. 22 l.fall., il diritto di difesa è garantito senza necessità di ulteriore convocazione del debitore da parte del tribunale cui gli atti siano stati rimessi per la dichiarazione di fallimento (Cass. 19337/2023, 12075/2020, 269/2017, 4417/2011, 3912/1993).
La comunicazione del decreto ex art. 22, comma 3, l.fall. è pertanto funzionale all’esercizio del diritto di difesa rispetto alla eventuale indicazione di elementi sopravvenuti da sottoporre alla cognizione del tribunale (Cass. 19337/2023, 12075/2020), che possono far insorgere l’esigenza di una nuova audizione del debitore, altrimenti superflua per essere stato questi già posto in grado di contraddire nel procedimento di reclamo e nel corso dell’istruttoria prefallimentare (Cass. 12075/2020).
3.4. -Nel caso in esame, la corte d’appello ha dunque correttamente valorizzato l ‘avvenuta comunicazione alla debitrice del decreto ex art. 22, comma 3, l.fall., oltre che l’effetto devolutivo del reclamo ex art. 18 l.fall.
-Il secondo e il terzo motivo, che riguardano entrambi il tema della legittimazione attiva del creditore istante e possono essere esaminati congiuntamente, sono parimenti infondati.
4.1. -In primo luogo la motivazione della sentenza, pacificamente ammissibile anche per relationem , sul punto non è affatto apparente, poiché la corte d’appello ha chiaramente segnalato la mancanza di deduzioni idonee ad inficiare l’accertamento dell’esistenza d i un credito idoneo a legittimare il creditore istante ex art. 6 l.fall., ritenendo non decisive le reiterate contestazioni sulla natura litigiosa del credito già superate dalla
stessa corte d’appello in sede di accoglimento del reclamo ex art. 22 l.fall., e fatte proprie dal tribunale nella sentenza di fallimento (credito fondato su titolo esecutivo, rigetto dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza che ha rigettato l’opposizione, verosimile infondatezza dell’atto di appello) .
Le ulteriori contestazioni si risolvono in una inammissibile critica all ‘accertamento dei fatti, sostanziali e processuali, e alla valutazione del materiale probatorio rimessi ai giudici di merito.
-Analoghe conclusioni valgono per il quarto e il quinto motivo, relativi alla sussistenza dello stato di insolvenza e perciò esaminabili congiuntamente.
5.1. -Per un verso, infatti, la motivazione in punto di insolvenza non è apparente, ma rende comprensibili le ragioni giuridiche e fattuali della decisione, che, anche se in modo sintetico, consentono di individuare il percorso argomentativo seguito dall a corte d’appello , la quale ha valutato specificamente le poste attive e passive del bilancio di liquidazione, tenendo conto anche della nuova situazione contabile al 30.6.2021 predisposta dal perito di parte.
5.2. -Per altro verso, la contestazione di quella valutazione non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Per costante orientamento di questa Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza di società in liquidazione, infatti, la valutazione dei presupposti ex art. 5 l.fall. va effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento (c. d. insolvenza ‘statica’ o ‘patrimoniale’) e dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori (Cass. 12156/2024, 7087/2023, 480/2023, 32280/2022, 32043/2022, 20491/2022, 18511/2022, 10516/2022, 10509/2022, 20432/2021, 28193/2020, 24660/2020, 19414/2017, 25167/2016), sulla base di elementi rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui convincimento costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove sorretto -come nel caso di specie -da motivazione
giuridicamente corretta e non inficiata dall’omesso esame di fatti che siano effettivamente decisivi (Cass. 8745/2023, 7087/2023, 480/2023, 32311/2022, 17105/2019, 7252/2014); omissione qui nemmeno denunziata.
-Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/4/2025.