Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20151 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 728/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
ORDINE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECISIONE di RAGIONE_SOCIALEESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA n. 5/2017 depositata il 10/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME. Premesso che:
1.il dottor NOME COGNOME ricorre con sei motivi per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n.26 del 1 gennaio 2020, reiettiva RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione che egli aveva proposto contro la decisione con cui la RAGIONE_SOCIALE lo aveva sanzionato con la sospensione per un mese dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, per avere violato gli artt. 1, 2, 24, 25 e 64 del codice deontologico rifiutando ad una paziente la consegna RAGIONE_SOCIALEa documentazione clinica dalla stessa richiesta e omettendo di presentarsi alle convocazioni davanti alla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così tenendo una condotta non collaborativa rispetto all’espletamento del procedimento RAGIONE_SOCIALE;
2.l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
il Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria illustrativa;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, da un lato, in relazione all’art. art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per avere la RAGIONE_SOCIALE omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso, perché recante come data di decisione il 5.9.2017, incompatibile con la data del 22.9.2017 in cui era stato emesso il parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE richiamato nel provvedimento. Si lamenta, da un altro lato, in relazione all’art. art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo e discusso tra le parti, RAGIONE_SOCIALEa posteriorità rispetto alla data RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALEa richiesta e RAGIONE_SOCIALEa emissione del parere;
2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per avere la RAGIONE_SOCIALE omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché basato sul già citato parere acquisito dopo la chiusura RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria;
3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. per avere la RAGIONE_SOCIALE illogicamente motivato il rigetto del motivo
di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché basato sul ridetto parere acquisito e utilizzato in difetto di contraddittorio;
4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per avere la RAGIONE_SOCIALE omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso per difetto di contraddittorio in ordine alla condanna per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del codice deontologico. La questione viene proposta anche in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.;
5.con il quinto motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 24, 25 e 26 del codice deontologico, ‘e in subordine’ l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., per avere la RAGIONE_SOCIALE errato nel ritenere applicabile i tre articoli del codice deontologico nei confronti di un odontoiatra libero professionista -quale il ricorrente -e trascurato di tener conto del fatto -incontestato -che il ricorrente non aveva eseguito alcun esame diagnostico né radiografico sulla paziente e non aveva quindi alcuna documentazione clinica da conservare e da mettere a disposizione RAGIONE_SOCIALEa paziente stessa;
6.con il sesto motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 del codice deontologico per avere la RAGIONE_SOCIALE ritenuto l’articolo applicabile anche nel procedimento RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, in riferimento alla mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE‘incolpato alle convocazioni davanti all’RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del d.P.R. 221/1950;
7.il primo motivo e il secondo motivo di ricorso sono infondati.
7.1. La RAGIONE_SOCIALE non ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché recante come data di decisione il 5.9.2017, incompatibile con la data del 22.9.2017 in cui era stato emesso il parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE richiamato nel provvedimento. Né ha trascurato il fatto che il parere aveva una data posteriore a quella RAGIONE_SOCIALEa deliberazione. Né, infine, ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché basato sul parere acquisito dopo la chiusura RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria.
La RAGIONE_SOCIALE, a pagina 2 RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, ha dato conto del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto alla RAGIONE_SOCIALE e, il 21 aprile 2017, aveva ottenuto un primo parere ‘in materia di tenuta RAGIONE_SOCIALEa documentazione clinica’ e del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE, ‘in data 5.9.2017, terminata la fase dibattimentale’, aveva chiesto alla RAGIONE_SOCIALE un secondo parere ‘in merito all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del Codice deontologico alla fattispecie concreta’. A pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa decisione ha poi affermato che la posteriorità RAGIONE_SOCIALEa richiesta e dall’acquisizione del secondo parere, rispetto alla data di chiusura RAGIONE_SOCIALEa fase dibattimentale, non giustificava le eccezioni di nullità del provvedimento sanzionatorio sollevate, in quanto, per un verso, il provvedimento era basato sul primo parere -sottoposto al contraddittorio del ricorrente -e, per altro verso, il parere chiesto alla RAGIONE_SOCIALE dopo la chiusura RAGIONE_SOCIALEa ‘fase dibattimentale’, aveva riguardato solo l’impossibilità ‘di negare l’esistenza di un obbligo a carico RAGIONE_SOCIALE iscritti agli Albi di tenere e porre a disposizione di chi ne abbia titolo la documentazione clinica RAGIONE_SOCIALEa persona assistita’;
8. il terzo motivo è fondato.
La motivazione con cui la RAGIONE_SOCIALE ha respinto il motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio a mezzo del quale era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché basato sul parere acquisito dopo la chiusura del dibattimento e utilizzato in difetto di contraddittorio è viziata da intrinseca e insanabile contraddittorietà.
Si legge nella decisione che il ‘parere acquisito successivamente alla conclusione del procedimento RAGIONE_SOCIALE‘ -ossia l’acquisizione del parere dopo ‘la chiusura RAGIONE_SOCIALEa fase dibattimentale’ -non ha comportato la violazione del contraddittorio dato che ‘il parere in parola è stato chiesto con nota del 12.4.2017’ e riguardava la questione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di ‘conservare la documentazione medica dei pazienti’ anche per i medici in regime di libera professione e che su tale questione il ricorrente aveva avuto modo di interloquire ‘in sede dibattimentale’.
È evidente che sul contenuto del parere richiesto dopo la chiusura RAGIONE_SOCIALEa fase dibattimentale il ricorrente non può aver avuto modo di argomentare in sede dibattimentale.
Né la contraddizione può essere superata ipotizzando che la RAGIONE_SOCIALE abbia voluto affermare che già il primo parere riguardava la questione RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione dei medici liberi professionisti all’obbligo di conservazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione medica, posto che a pagina 2 RAGIONE_SOCIALEa decisione si legge che il primo parere era ‘in materia di tenuta RAGIONE_SOCIALEa documentazione medica’ mentre il secondo parere riguardava specificamente ‘l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del codice deontologico alla fattispecie concreta’. Va osservato, inoltre, che il ricorrente trascrive, in ricorso, la richiesta del secondo parere e il testo del secondo parere sottolineando che nella prima è scritto che ‘il rinvio a giudizio per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 2, 25 e 64 del codice deontologico’ era stato ‘emesso sulla scorta’ del primo parere pervenuto il 21 aprile 2017 e che ‘nella
seduta di rinvio a giudizio (…) l’iscritto si è difeso affermando che non esiste una norma che obblighi l’odontoiatra titolare di studio libero professionale a detenere la documentazione clinica dei pazienti’, e che, nel testo del parere, si legge che ‘non appare possibile negare l’obbligo a carico dei medici e RAGIONE_SOCIALE odontoiatri di tenere una documentazione clinica da porre a disposizione RAGIONE_SOCIALEa persona assistita. Tale obbligo deriva dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 24, 25 e 26 del codice deontologico’.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE centrale, giudice RAGIONE_SOCIALE, è soggetta all’obbligo di motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata non consente di comprendere come la RAGIONE_SOCIALE sia pervenuta a rigettare l’eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dal ricorrente;
in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del terzo motivo di ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata restando gli altri motivi assorbiti. La causa deve essere rinviata alla RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione;
i controricorrenti devono essere condannati a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, terzo comma, prima ipotesi, c.p.c.;
PQM
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione;
condanna i controricorrenti al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.800,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15% e
altri accessori di legge se dovuti. Roma 27 giugno 2024
Il Presidente
NOME COGNOME