Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5868 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28057/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ex lege in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA)
-resistenti- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di RAGIONE_SOCIALE R.G. n. 11600/2022 depositato il 12/09/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento in data 12/09/2022 il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE ha convalidato il trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE disposto nei confronti di COGNOME NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, dal Questore di Bologna il 9-9-2022, contestualmente al decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Bologna ex art. 13, c. 2, lett. a), D. Lgs. 286/98, per essere il cittadino straniero entrato in Italia ‘sottraendosi ai controlli di frontiera’. Il provvedimento del Giudice di Pace era così motivato: ‘ IL GIUDICE, rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98, atteso che: a scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva il trattenuto è privo di documentazione per l’identificazione che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 ed è pervenuto in data odierna comunicato del RAGIONE_SOCIALE che assegna il trattenuto al CPR di RAGIONE_SOCIALE per ragioni di disponibilità e pertanto ne consegue la competenza territoriale del GDP ove il trattenuto risulta collocato e non risulta identificabile; P.Q.M. Convalida il provvedimento del Questore di Bologna, emesso il 9.9.2022 nei confronti del sig. COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA ‘.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che si sono costituiti tardivamente al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. I motivi di ricorso sono così rubricati : «I. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione all’art. 111, Cost. violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio -mancata sottoposizione alla
difesa di un documento ritenuto decisivo prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE successivamente alla riserva del Giudice di Pace; II. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98 -illegittimità del trattenimento presso il CPRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù di un decreto di trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE Gradisca d’Isonzo; III. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13, 14, c. 1-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Dir. 2008/115/CE, 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08, 111, c. 6, Cost. -motivazione apparente e/o inesistente, al di sotto del cd. minimo costituzionale, del provvedimento di convalida del trattenimento -omesso esame RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive». Il ricorrente denuncia, con i motivi primo e secondo, la manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sia per la mancata sottoposizione alla difesa di un documento ritenuto decisivo, ciò che impediva l’esposizione dei manifesti profili di illegittim ità del trattenimento, sia pe r la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98, essendo decorsi inutilmente i termini per la trasmissione degli atti al Giudice di Pace competente (vale a dire quello di Gorizia) per la convalida giudiziaria RAGIONE_SOCIALEa misura. In particolare il documento che il Giudice di Pace aveva posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione sulla propria competenza non era stato sottoposto alla difesa e da ciò era conseguito un vulnus , poiché la mancata possibilità di contraddire aveva impedito alla difesa di esporre le ragioni per cui la comunicazione ministeriale depositata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non poteva sanare la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, c. 3, D. Lg. 286/98. Tale norma stabilisce che ‘Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento’. Secondo il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE l’autorità giudiziaria competente alla convalida del trattenimento era il proprio Ufficio, in virtù del ‘comunicato del RAGIONE_SOCIALE che assegna il trattenuto al
CPR di RAGIONE_SOCIALE per ragioni di disponibilità’. Invece si trattava di una comunicazione ministeriale, ossia di un atto privo di rilievo giuridico esterno, estraneo alle fonti del diritto e meramente diretta a indirizzare l’attività degli organi amministrativi , sicché detta comunicazione era del tutto inidonea a modificare la competenza RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria per la convalida del trattenimento amministrativo, né poteva costituire valido titolo giuridico di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. Sotto ulteriore profilo, il ricorrente rileva che nella comunicazione menzionata, datata 8 settembre 2022, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE informava la RAGIONE_SOCIALE di Bologna che ‘sulla base RAGIONE_SOCIALEe disponibilità indicate in data odierna dalle Questure ove sono ubicati i RAGIONE_SOCIALE, si ASSEGNA a Codesto Ufficio il richiesto posto presso il RAGIONE_SOCIALE per trattenere il cittadino extracomunitario in posizione irregolare sul territorio nel Decreto di Trattenimento deve essere specificato che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è quello più vicino con disponibilità di posti’. Invece, in palese contrasto con detta indicazione ministeriale, il giorno seguente, 9 settembre 2022, la RAGIONE_SOCIALE di Bologna emetteva il decreto di trattenimento del sig. COGNOME presso il C.RAGIONE_SOCIALE.R. di Gradisca d’Isonzo (GO). Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente, in quanto la dicitura utilizzata dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE -che disponeva la convalida del trattenimento del ricorrente in quanto ‘il trattenuto è privo di documentazione per l’identificazione’ non recava alcuna concreta motivazione in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dagli artt. 13, 14, 19, D. Lgs. 286/98, né alcuna confutazione RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa difesa, in merito alla manifesta illegittimità del presupposto provvedimento di espulsione per l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie contestata. In particolare la difesa si era opposta al trattenimento deducendo che la fattispecie giustificativa RAGIONE_SOCIALE‘espulsione (ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera) poteva essere integrata solo quando non fosse stato effettuato alcun controllo sull’ingresso
in Italia (Cass. 9499/22, 3694/2013 19868/2018 e 20668/2005), mentre nella fattispecie in esame il trattenuto veniva foto-segnalato, come risultava dall’elenco dei precedenti fotodattiloscopici in occasione RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia presso l’Hotspot di Lampedusa, sicché ricorreva l’illegittimità manifesta del decreto di espulsione , come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass. 4777/22).
2. I motivi primo e secondo sono fondati.
Occorre ribadire che il principio del contraddittorio di cui all’art. 101 cod. proc. civ. si correla sul piano costituzionale sia con la regola RAGIONE_SOCIALE‘uguaglianza affermato dall’art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall’art. 24, secondo comma, Cost. “inviolabile in ogni stato e grado del giudizio”, involge gli aspetti tecnici RAGIONE_SOCIALEa difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto del medesimo; detto principio, quindi, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass. 3632/1998; Cass. 26040/2005). Non può revocarsi in dubbio, poi, che il rispetto del contraddittorio – proprio perché inerisce a tutte le fasi del processo – debba essere assicurato anche con riferimento alle questioni pregiudiziali che il giudice deve risolvere prima RAGIONE_SOCIALEa decisione nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 276 c.p.c., ivi comprese le questioni di competenza (Cass. 20553/2019; Cass. 7055/2020).
Nel caso di specie, va rilevato che – come si desume dall’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 – il Giudice di Pace competente per territorio è quello dove si trova il C.P.R. più vicino, tra quelli indicati in sede ministeriale (art. 14, commi 1 e 2), nel quale lo straniero è trattenuto. Orbene, nella specie, l’ordine di trattenimento disponeva che lo straniero dovesse essere trattenuto a Gorizia, e tuttavia il medesimo era stato condotto a RAGIONE_SOCIALE, con conseguente
spostamento RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale -contestata dal ricorrente – a favore del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE.
Le ragioni giustificative di tale spostamento di competenza, in dipendenza del diverso centro nel quale il trattenuto è stato condotto, erano contenute nella nota del RAGIONE_SOCIALE, pacificamente non sottoposta alla difesa RAGIONE_SOCIALEo straniero, che non ha potuto difendersi appieno sulla questione pregiudiziale di competenza che poteva determinare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordine di trattenimento, poiché convalidato da un giudice incompetente. Ne deriva la dedotta violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.
A ciò va aggiunto che si è – di recente – affermato che la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, che emerge anche dalla giurisprudenza unionale, fa sì che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legalità in base al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d’ufficio, sulla base degli elementi RAGIONE_SOCIALEa fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, perfino non invocata dall’interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 3921; Cass. 504/2023).
Dall’accoglimento dei primi due motivi consegue l’assorbimento del terzo. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida doveva essere disposta.
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. 8561/2021) , non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia
vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più prec isamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE .
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo e secondo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione