Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17765 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17765 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23905-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 23905/2020
CC 06/06/2024
avverso la sentenza n. 4450/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 387/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta (in via monitoria) da NOME COGNOME, segretario comunale, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dei diritti di segreteria che non le erano stati corrisposti dal 1.6.2010 al 31.12.2012, periodo nel quale era stata utilizzata presso la RAGIONE_SOCIALE);
dall’analisi RAGIONE_SOCIALEe norme di legge sui diritti di segreteria degli enti locali risultava (ad avviso del giudice d’appello) che tali diritti, sebbene volti a compensare una attività svolta dal segretario comunale, non avevano mai rappresentato una componente fissa e predeterminata RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, perché connessi a una prestazione meramente eventuale e perché il loro importo era determinato in relazione a quanto riscosso dall’ente allo stesso titolo; la percentuale di un terzo RAGIONE_SOCIALEo stipendio in godimento fissata dall’articolo 41, comma 3, L. nr. 312/2980, costituiva quindi soltanto la misura massima di tale compenso;
da tale natura dei diritti di segreteria non poteva prescindersi nell’interpretare l’articolo 48 bis del CCNL dei segretari comunali e provinciali 1998/2001, in quanto le parti collettive avevano assunto la normativa di legge come presupposto RAGIONE_SOCIALEa disciplina pattizia;
i diritti di segreteria non gravavano sui bilanci RAGIONE_SOCIALE‘ente ma costituivano un’entrata, sicché l’attribuzione del compenso al segretario in utilizzo, slegata dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione rogante e dalla riscossione dei relativi diritti, avrebbe costituito un costo, che le parti contrattuali avrebbero previsto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 48 d.lgs. nr. 165/2001, se avessero inteso riconoscerlo;
la domanda non poteva essere alternativamente fondata né sulla delibera RAGIONE_SOCIALEa Agenzia nr. 79/2007, con la quale essa si era impegnata a corrispondere la misura massima dei diritti di segreteria né sul verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti dinanzi al RAGIONE_SOCIALE: ed infatti, l’atto dispositivo del datore di lavoro pubblico era affetto da nullità, per contrasto con le norme imperative degli articoli 2 e 45 d.lgs. nr. 165/2001, trattandosi di emolumenti non dovuti sulla base del CCNL; una transazione con la quale la amministrazione si fosse vincolata per il futuro a corrispondere un determinato emolumento sarebbe incorsa, poi, nello stesso rilievo di nullità, esulando dalla previsione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 66 d.lgs. nr. 165/2001;
avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
con memoria del 21.5.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso viene denunciata – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 nr.3 cod. proc. civ. – la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 37 e 48 bis del CCNL dei segretari comunali e provinciali 1998/2001, degli art. 1362 e 1363 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘articolo 40 legge nr. 604/1962, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 41, comma 3, legge nr. 312/1980, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 97,
comma 4, d.lgs. nr. 267/2000, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 48 d.lgs. nr. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 20 DPR nr. 465/1997;
si censura l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 48 bis CCNL posta a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, assumendone il contrasto con la comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti, che era quella di differenziare la posizione dei segretari utilizzati presso l’RAGIONE_SOCIALE o la SSPAL ex articolo 48 bis CCNL da quella dei segretari in disponibilità, di cui all’articolo 43 CCNL (volontà che sarebbe stata confermata dalla successiva condotta RAGIONE_SOCIALEa parte datoriale pubblica, con la adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera nr. 79/2007 e la stipula del verbale di conciliazione);
si individua la ratio RAGIONE_SOCIALE‘articolo 48 bis CCNL nel principio di conservazione del trattamento economico in godimento nonché nella compensazione RAGIONE_SOCIALEa perdita RAGIONE_SOCIALEa funzione rogante; si censura, da ultimo, il ricorso alla disciplina legislativa dei diritti di segreteria come parametro di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa fonte collettiva, assumendosi, comunque, l ‘ erronea interpretazione di tali norme di legge;
2 . la seconda critica denuncia – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 65 e 66 d.lgs. nr. 165/2001 e degli artt. 1418, 1965 e 2113 cod. civ.;
la censura afferisce alla statuizione del giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello che ha escluso la possibilità che il diritto azionato potesse trovare fondamento nel verbale di conciliazione del 7 dicembre 2007; si assume che la transazione sarebbe sottratta alla nullità derivante dalle previsioni degli articoli 2 e 45 d.lgs. nr. 165/2001;
orbene, l’atto di rinuncia presentato dalla ricorrente, sottoscritto in conformità alle previsioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 390 cod. proc. civ., dà luogo alla estinzione del giudizio di cassazione;
non v ‘ è luogo a statuire per una condanna alle spese di legittimità, pur in assenza RAGIONE_SOCIALEa accettazione del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, dovendosi valorizzare ex art. 92 cod. proc. civ. il comportamento processuale RAGIONE_SOCIALEa rinunciante e considerare altresì la circostanza che l’orientamento di legittimità (sfavorevole al la ricorrente) è venuto a consolidarsi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione;
la declaratoria di estinzione esclude altresì l’applicabilità del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 6.6.2024.