Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4353 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 4353  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21937/2018 R.G. proposto da:
NOME  COGNOME ,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente – nonché contro
Oggetto: Diritti di segreteria -Natura -Quantificazione – Criteri
R.G.N. 21937/2018
Ud. 12/01/2024 CC
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME
-ricorrente incidentale – avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  ROMA  n.  384/2018 depositata il 05/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera  di consiglio del giorno 12/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
 Con  sentenza  n.  384/2018,  la  Corte  d’appello  di  Roma,  nella regolare costituzione dell’appellata NOME COGNOME e dell’appellante incidentale RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE), ha accolto  l’appello  proposto  dal  RAGIONE_SOCIALE  DI  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 189/2014.
NOME COGNOME aveva convenuto il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,  chiedendone  la  condanna  alla  corresponsione  della somma  di  €  9.412,04  a  titolo  di  emolumenti  dovuti  per  diritti  di segreteria in relazione al rogito concluso in data 21 novembre 2008 tra lo stesso RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Autorizzata dal Tribunale di Tivoli la chiamata  in causa  di quest’ultima,  richiesta  dal  RAGIONE_SOCIALE  DI  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  a titolo di manleva e costituitasi la medesima RAGIONE_SOCIALE chiedendo in via riconvenzionale la condanna dello stesso RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma di € 13.551,98, il giudizio di prime cure si era concluso con l’accoglimento della domanda  principale  e  con la declaratoria  di  difetto  di  giurisdizione  in  ordine  alla  domanda  di
manleva proposta dal convenuto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in quanto riservata alla giurisdizione del giudice tributario.
Proposto appello da parte  del  RAGIONE_SOCIALE  DI  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed appello incidentale da parte della RAGIONE_SOCIALE ,  la  Corte  d’appello  di  Roma  ha  accolto  il  gravame  principale, respingendo la domanda di NOME COGNOME.
Quanto  all’appello  incidentale  di  RAGIONE_SOCIALE -col quale la società si doleva dell’omessa pronuncia sulla propria domanda riconvenzionale  di  restituzione  somme -la  Corte  territoriale  ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
4. La Corte territoriale ha rammentato:
-che l’originaria domanda, formulata da NOME COGNOME ai sensi del punto 10 della Tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 concerneva un atto con il quale il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva costituito a favore della RAGIONE_SOCIALE un diritto di superficie finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico, dietro corresponsione immediata della somma di € 50.000,00, ma nel quale era altresì previsto l’impegno della società al versamento, a favore del RAGIONE_SOCIALE, di un corrispettivo annuale, subordinato alla condizione sospensiva della realizzazione dell’impianto e del rilascio dell’autorizzazione regionale;
-che il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva inizialmente chiesto alla Società il versamento per i diritti di segreteria dell’importo di € 13.957,09, calcolato su un valore complessivo  dell’atto  pari  ad  €  8.408.333,34,  ricevendo  il regolare pagamento da parte della RAGIONE_SOCIALE;
-che,  successivamente,  lo  stesso  RAGIONE_SOCIALE  DI  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato alla Società che l’importo per
i  diritti  di  segreteria  andava  invece  calcolato  sull’importo immediatamente incassato di € 50.000,00 per un totale di €  405,11 -salva  ulteriore  tassazione  all’avverarsi  della condizione,  ed  aveva  altresì  adottato  delibera  della  Giunta comunale che stabiliva la restituzione alla RAGIONE_SOCIALE della somma di € 13.551,98, senza peraltro procedere materialmente alla restituzione della somma medesima;
-che la condizione prevista nell’atto del 21 novembre 2008 non si  era  mai  avverata  e  la  RAGIONE_SOCIALE  era successivamente receduta dalla convenzione.
Così ricostruito il quadro fattuale, la Corte d’appello ha rilevato che i diritti di segreteria richiesti dall’appellata – qualificati come tassa, e non imposta, i diritti di segreteria di cui alla legge n. 604 del 1962, in quanto collegati allo svolgimento di un’attività o un servizio pubblici dovevano essere calcolati sulla scorta del valore della convenzione al momento della sua stipula e quindi sulla somma di € 50.000,00 -richiamando sul punto la disciplina di cui agli artt. 27 e 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986 in tema di imposta di registro e rimarcando che gli ulteriori versamenti previsti a favore del Comune erano sottoposti a condizione sospensiva, peraltro nella specie non avveratasi.
Ha, pertanto, concluso la Corte territoriale che la quota spettante per  diritti  di  segreteria  non  poteva  che  corrispondere  alla  quota prevista per legge per gli emolumenti effettivamente incassati.
Quanto all’appello  incidentale  della  RAGIONE_SOCIALE,  la Corte territoriale ha rilevato che se, come dedotto dalla stessa società, il  giudice  di  prime  cure  aveva  omesso  di  statuire  sulla  domanda  di restituzione, nondimeno era da ritenersi che anche su detta domanda -come  sulla  domanda  di  manleva  formulata  dal  RAGIONE_SOCIALE  DI
COGNOME  RAGIONE_SOCIALE -il  giudice  ordinario  fosse  carente  di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice tributario.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora NOME COGNOME.
Resiste  con  controricorso  e  ricorso  incidentale  RAGIONE_SOCIALE  quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Con  l’unico  motivo  di  ricorso  principale  NOME  COGNOME deduce,  in  relazione  all’art.  360,  n.  3,  c.p.c.,  la  violazione  o  falsa applicazione della legge n. 604 del 1962, All. D nonché degli artt. 43, comma 1, lett. a), e 27, d.P.R. n. 131 del 1986.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato -ai fini della determinazione dei diritti di segreteria -l’art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986, che è previsione dettata in tema di imposta di registro, laddove la determinazione dei diritti di segreteria dovrebbe avvenire -con regime del tutto autonomo -esclusivamente sulla scorta del punto 10 della Tabella D, allegata alla legge n. 604 del 1962, il quale determina la base di calcolo sulla scor ta del valore complessivo dell’atto ed in modo svincolato dalla presenza o meno di condizioni.
Osserva, ulteriormente, la ricorrente che il carattere autonomo dei diritti di segreteria rispetto all’imposta di registro è confermato dal fatto che  detti  diritti  costituiscono  l’equivalente  del  compenso  dovuto  al notaio, qualora l’atto venga stipulato innanzi a quest’ultimo, e che in
tale ultima ipotesi il compenso del notaio si affiana -e non è assorbito -dall’imposta  di  registro,  in  tal  modo  risultando  confermata  la separazione delle due voci.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE deduce,  in  relazione  all’art.  360,  n.  3,  c.p.c.,  la  violazione  e  falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
La ricorrente incidentale impugna la decisione della Corte d’appello di  Roma,  nella  parte  in  cui  la  stessa  ha  dichiarato  il  difetto  di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di restituzione dell’importo corrisposto dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di diritti di segreteria.
Osserva, al riguardo, che nella specie non può trovare applicazione il  disposto  di  cui  all’art.  2,  comma  1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto  nella  specie  l’obbligo  restitutorio  è  stato  già  riconosciuto dall’Ente impositore e cioè il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -avendo quest’ultimo direttamente deliberato la restituzione dell’importo ora richiesto dalla ricorrente incidental e.
Il ricorso principale è infondato.
Il  dispositivo della decisione della Corte d’appello, infatti, appare conforme a diritto, sebbene la motivazione debba essere parzialmente corretta ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che l’entità dei diritti di segreteria -e quindi della quota dei medesimi spettante all’odierna ricorrente – dovesse determinata sulla scorta del valore della convenzione tra il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il terzo, individuando  detto  valore  nell’importo  di  €  50.000,00 oggetto  di immediato pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Tale  conclusione,  invero,  risulta  corretta  anche  se  non  è  invece condivisibile -dovendosi in questo senso correggere la motivazione ex
art. 384 c.p.c. -il richiamo operato dalla Corte territoriale al disposto di cui all’art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986 in tema di imposta di registro.
La corretta individuazione del valore della convenzione, infatti, non deriva dalla previsione appena citata -che concerne il distinto aspetto dell’imposta di registro e non appare, quindi, applicabile per la definizione dei diritti di segreteria di cui si discute -ma va determinata ai sensi della Tabella D, allegata alla legge n. 604 del 1962 nell’importo che, al momento della conclusione della convenzione, era stato effettivamente corrisposto -e cioè € 50.000,00 -laddove gli ulteriori versamenti futuri in favore del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prospettati nella convenzione medesima -e che avevano inizialmente indotto lo stesso RAGIONE_SOCIALE a fissare il valore della convenzione in € 8.408.333,34 -risultavano pacificamente subordinati ad un evento futuro ed incerto fissato nella convenzione stessa come mera e condizione e peraltro -ma ciò rileva solo al fine di evidenziare il corretto valore della convenzione – successivamente non realizzatosi.
Era, quindi, ai sensi della stessa Tabella D, allegata alla legge n. 604 del 1962 che il valore della convenzione doveva essere fissato nella cifra oggetto di immediato e definitivo versamento in favore del RAGIONE_SOCIALE, non potendo ricondursi eventuali versamenti futuri a ll’ipotesi di pagamenti periodici connessi ad un contratto di durata di cui al punto 10 della stessa Tabella D, allegata alla legge n. 604 del 1962 -come sostiene invece la ricorrente -evidente essendo la differenza tra una convenzione che ab initio preveda un rapporto di durata pluriennale con pagamenti periodici, da una parte, ed una convenzione che venga a subordinare ulteriori pagamenti ad una serie di condizioni, rendendo i pagamenti medesimi incerti an , dall’altra parte .
Né vale replicare, come fa la ricorrente, che i diritti di segreteria costituiscono l’equivalente dei compensi riconosciuti al notaio in caso di stipula del rogito e che pertanto i criteri di determinazione dei primi dovrebbero conformarsi a quelli ricavabili dalla tariffa notarile.
Al  riguardo  è  sufficiente  osservare  che  la  quota  di  diritti  di segreteria  da  attribuire  al  segretario  comunale  non  costituisce  un compenso professionale bensì una voce della retribuzione, e ciò sia ai sensi dell’art. 41, legge n. 321 del 1980 -nella formulazione ratione temporis vigente -sia ai sensi dell’art. 37 CCNL segretari comunali e provinciali  per  il  quadriennio  normativo  1998-2001  e  per  il  biennio economico 1998-1999.
Evidente, quindi l’impossibilità di assimilare la natura -e quindi la quantificazione -della  quota  dei  diritti  di  segreteria  attribuita  al segretario comunale al compenso spettante al notaio come professionista, con conseguente impossibilità di mutuare i parametri previsti per la professione notarile.
Il ricorso incidentale è, invece, fondato, dovendosi premettere che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa  rientra,  nell’ambito  delle  materie  di  competenza  della  Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.
Nel negare la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda restitutoria di RAGIONE_SOCIALE, infatti, la Corte d’appello di Roma non si è conformata al principio, costantemente affermato da questa Corte, a mente del quale sono sottratte alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie relative al rifiuto di rimborso di tributi nel caso in cui l’ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, sì che la controversia non riguardi più la
risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 14331 del 08/07/2005; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16776 del 10/08/2005), potendosi escludere la giurisdizione generale del giudice tributario -sussistendo invece quella del giudice ordinario – nel caso in cui l’Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato, configurandosi, in tal caso, un’ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 21893 del 15/10/2009; Cass. Sez. U – Sentenza n. 12150 del 07/05/2021).
Nel caso ora in esame risulta in modo univoco dalle allegazioni delle parti -comprese quelle del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -che, con delibera del 12 maggio 2010, lo stesso RAGIONE_SOCIALE -che già con delibera del 10 aprile 2009 aveva rideterminato la somma dovuta a titolo di diritti di segreteria, riducendola da € 13.957,90 ad € 405,11 ebbe a deliberare formalmente la restituzione ad RAGIONE_SOCIALE della somma di € 13.551,98 ‘quali diritti di segreteria non dovuti’ .
A fronte di detta delibera, quindi, appare evidente che la pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c. dell’odierna ricorrente incidentale non solo non era contestata nel suo an ma era stata anche determinata nel suo quantum e nelle sue  modalità  di restituzione,  non  residuando, pertanto, alcun profilo che potesse ritenersi rimesso alla giurisdizione del giudice tributario.
Ne consegue che la Corte d’appello era chiamata a pronunciarsi su una mera pretesa restitutoria oggetto di riconoscimento e, come tale, rientrante appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce delle considerazioni che precedono, mentre il ricorso principale deve essere respinto, dove trovare invece accoglimento il ricorso  incidentale  e  la  decisione  impugnata  deve  essere  cassata  in relazione al motivo accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la controversia può essere decisa nel merito, accertando il diritto di  RAGIONE_SOCIALE  a ripetere  l’importo  da  essa  azionato  e,  per  l’effetto, condannando il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla stessa RAGIONE_SOCIALE l’importo di € 13.551,98, oltre interessi al tasso legale dal 12 maggio 2010 al saldo effettivo.
Per quanto attiene il regime delle spese di lite, l’esito dei due gradi di merito rende opportuno disporre la compensazione delle spese del  giudizio  di  legittimità  tra  NOME  COGNOME  ed  il  RAGIONE_SOCIALE  DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le  spese  dei  tre  gradi  di  giudizio  tra  quest’ultimo  ed  RAGIONE_SOCIALE invece,  devono  seguire  la  soccombenza  ex  art.  91  c.p.c.  e  sono liquidate, per brevità, direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia in relazione al ricorso principale, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). 
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso principale;
accoglie  il  ricorso  incidentale,  cassa  l’impugnata  sentenza  in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, accerta il diritto di RAGIONE_SOCIALE a  ripetere  l’importo  da  essa  azionato e,  per  l’effetto, condanna il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla stessa  RAGIONE_SOCIALE l’importo  di  €  13.551,98,  oltre  interessi  al  tasso legale dal 12 maggio 2010 al saldo effettivo;
dichiara integralmente compensate  le spese del giudizio di legittimità  tra  NOME  COGNOME  ed  il  RAGIONE_SOCIALE  DI  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
condanna il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a rifondere ad RAGIONE_SOCIALE le spese dei tre gradi di giudizio, liquidate in:
-€ 1.700,00 per compensi per il giudizio di primo grado;
-€ 2.500,00 per compensi per il giudizio d’appello;
-€ 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità;
oltre, in tutti i casi, spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai  sensi  del  D.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,  art.  13  comma  1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 12 gennaio