Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4062 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4062 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
Oggetto: possesso titolo abilitante ex lege all’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia diritto assunzione a tempo indeterminato -risarcimento del danno
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12297/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, UFF. SCOLASTICI REG. PER IL LAZIO, PER L ‘ EMILIA ROMAGNA, PER LA TOSCANA, PER L ‘ ABRUZZO E PER LA CAMPANIA, AMBITI TERR. PER LE PROVINCE DI LUCCA, CASERTA, MASSA CARRARA, BOLOGNA, CHIETI, AVELLINO, MODENA, RAVENNA, PARMA, CHIETI, FERRARA, FROSINONE, NAPOLI, in persona dei legali rappresentati pro-tempore , rappresentati e difesi dall ‘ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME;
-resistente con procura –
avverso la sentenza n. 2518/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ depositata il 13/06/2023 R.G.N. 228/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio 03/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
APPELLO di ROMA, del
FATTI DI CAUSA
La ricorrente, in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito nell ‘ a.s. 1994/95, da considerarsi a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege all ‘ insegnamento nella scuola primaria e nella scuola RAGIONE_SOCIALE ‘ infanzia, ha agito per ottenere l ‘ accertamento del proprio diritto ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2015 nonché ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ. da quantificarsi in misura pari alle retribuzioni globali di fatto non percepite dal 1.9.2015.
La Corte d ‘ appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha accolto l ‘ appello.
Il Tribunale aveva deciso la causa come se si trattasse di un ricorso volto ad ottenere l ‘ inserimento nelle GAE da parte di un docente con diploma magistrale conseguito entro l ‘ a.s. 2001/2002, mentre non c ‘ era alcuna domanda in tal senso, tenuto conto che pacificamente al momento del deposito del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. la ricorrente era già stata immessa dal RAGIONE_SOCIALE a pieno titolo ‘per il triennio 2014/2017’ nelle GAE per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.3628/2015 depositata il 21.7.2015, recepita con i provvedimenti di inserimento nella graduatorie RAGIONE_SOCIALEa scuola RAGIONE_SOCIALE ‘ infanzia e primaria del 30.9.2015. La causa verteva, invece, sul diverso profilo RAGIONE_SOCIALEa lamentata illegittimità RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta dal RAGIONE_SOCIALE, consistente nell’avere escluso
la docente dal piano straordinario per l ‘ a.s. 2015/2016 siccome non inserita nelle GAE alla data del 17.7.2015.
La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta illegittima tenuta dal RAGIONE_SOCIALE avesse integrato un inadempimento contrattuale foriero di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ., in quanto sussisteva il diritto RAGIONE_SOCIALE ‘ attuale appellante all ‘ assunzione ex lege, ed era appunto la legge n. 107/2015 che tale diritto riconosceva, ponendo correlativamente in capo al RAGIONE_SOCIALE l ‘ obbligo di assumere a tempo indeterminato chi ne avesse i requisiti.
Avverso detta pronunzia il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, articolato in un motivo.
La parte intimata ha solo depositato atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla discussione orale.
Con provvedimento del 27 novembre 2024 il AVV_NOTAIO delegato ha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis cod. proc. civ. rilevando l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure.
Le Amministrazioni ricorrenti, opponendosi alla proposta, hanno presentato istanza di decisione ex art. 380 -bis , comma 2, cod. proc. civ.
La resistente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa memoria depositata ex art. 380 -bis cod. proc. civ. da NOME COGNOME giacché nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis .1 cod. proc. civ., introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso e, a maggior ragione, la mancata notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso impedisce il compimento di attività processuali, salvo il parziale recupero RAGIONE_SOCIALEe difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare
tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita ( cfr. fra le tante Cass. n. 4428/2022 e Cass. n. 23921/2020).
Con l’unico motivo le Amministrazioni scolastiche ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 95, l. n. 107/2015, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.
Sostengono che la docente non abbia mai fornito prova RAGIONE_SOCIALEa verosimiglianza RAGIONE_SOCIALEe tesi addotte, non avendo allegato le circostanze ovvero i motivi per cui la sua partecipazione al piano straordinario avrebbe determinato l’immissione in ruolo dal 1° settembre 2015 e, conseguentemente, il pregiudizio economico derivante dalla mancata pregressa stabilizzazione. Il punteggio vantato non risultava significativo al fine di determinare con assoluta certezza le probabilità di immissione in ruolo, avuto riguardo all’impossibilità di predeterminare i posti disponibili (per il meccanismo di messa a disposizione, per ciascuna fase, dei posti residuati da quella cronologicamente antecedente) e la probabilità di soddisfazione, per le fasi B e C (entrambe esperibili a domanda RAGIONE_SOCIALE‘interessato e, la seconda, d’interesse RAGIONE_SOCIALE‘odierna appellante) su ciascuna sede, in base all’ordine di preferenza espresso dal singolo candidato.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa consolidatasi sul punto era stata perentoria, in fattispecie analoga a quella oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, nel limitare gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘inserimento con riserva in GAE dei diplomati magistrali alle utilità fisiologicamente connaturate a tale beneficio (si veda per tutte, Cons. di St. n. 5219/2015). Il che imponeva all’amministrazione la sterilizzazione degli effetti RAGIONE_SOCIALE‘inserimento in GAE, quanto alla partecipazione al piano straordinario, essendo intervenuta l’inserzione ben oltre il termine del 16 luglio 2015.
A fronte di tale motivo, in sede di proposta di definizione anticipata si è evidenziato innanzitutto che, nel caso di specie, non si discute RAGIONE_SOCIALE‘estensione erga omnes di un giudicato reso inter alios , ma si tratta di effetto di giudicato del tutto personale alla ricorrente, perché la stessa era
stata parte del processo che aveva portato all’annullamento, nei suoi specifici confronti, del DM sull’accesso alle graduatorie.
Si è, inoltre, ritenuto che non fosse utilmente richiamata la giurisprudenza di questa S.C. sull’insussistenza del diritto di quel personale diplomato all’iscrizione nelle graduatorie o all’estensione del giudicato favorevole ottenuto da altri, perché qui l’effetto del giudicato è diretto e non può che comportare, come del resto è avvenuto, l’iscrizione con quanto ne doveva poi derivare in punto di assunzioni.
Si è sottolineato che l’iscrizione con effetto ex tunc – poi attuata – non poteva che portare a considerare la docente come legittimata, in quanto avente diritto appunto a tale iscrizione anteriormente alla data utile (15.7.2015) per la partecipazione al reclutamento straordinario e che la docente aveva fatto domanda di partecipazione al reclutamento il 13.8.2015 e quindi nel rispetto dei termini per esso previsti.
Si è ritenuto che le circostanze sopra indicate, accertate dalla Corte territoriale, attestassero un inadempimento del RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di partecipazione al reclutamento, in sé parimenti acclarato dalla Corte di merito.
Il RAGIONE_SOCIALE opponente ha tuttavia rimarcato che al momento RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni per la stabilizzazione (16 luglio 2015) la ricorrente non aveva il requisito d’accesso e che non si può postulare una sorta di legittimazione postuma o in alternativa di legittimazione alla partecipazione con effetti retroattivi ‘ora per allora’.
Ha, altresì, aggiunto che l’ammissione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e di altri nelle medesime condizioni avrebbe comportato l’irrimediabile compromissione RAGIONE_SOCIALEa procedura di nomina a favore dei docenti già preindividuati dalla normativa di riferimento di rango primario e, dunque, con illegittima lesione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento di questi ultimi.
Premesso che è pur sempre al motivo come inizialmente formulato che occorre far riferimento (non essendo consentito, con la richiesta formulata ex art. 380 -bis cod. proc. civ., specificare od integrare,
ampliandolo, il contenuto RAGIONE_SOCIALEe originarie argomentazioni e dedurre nuove eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi, altrimenti, il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa controparte), il motivo è inammissibile (sia pure per ragioni diverse da quelle di cui alla proposta di definizione anticipata).
Esso, infatti, svolge considerazioni che non si confrontano con il decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che ricollega il danno all’illegittimità del d.m. n. 235/2014 (impugnato, tra gli altri, dall’odierna ricorrente) che aveva disposto l’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo RAGIONE_SOCIALEa scuola, per il triennio 2014 -2017, senza prevedere la possibilità di inserimento dei docenti muniti di diploma magistrale, annullato dal giudice amministrativo (che aveva anche imposto con efficacia di giudicato fra le parti l’inserimento retroattivo) ed aggiunge poi (sia pure in un rapido passaggio motivazionale) che la stabilizzazione sarebbe avvenuta perché erano stati assunti docenti con minore punteggio.
A ben guardare, il ricorso, che nulla dice sulla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1218 cod. civ. e neppure ipotizza, facendo leva sul carattere straordinario del piano assunzionale, che nello specifico andavano escluse prevedibilità e derivazione diretta del danno dal preteso inadempimento ravvisabile nella mancata inclusione nelle GAE, svolge considerazioni sul diritto all’inserimento e sulle fasi del piano che prescindono del tutto dalle ragioni per le quali la Corte d’appello ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria.
Anche in relazione alla prova il ricorso non si confronta con l’accertamento di fatto che la Corte territoriale ha svolto.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo la parte intimata svolto rituale attività difensiva.
La diversità RAGIONE_SOCIALEe ragioni a base RAGIONE_SOCIALEa presente decisione rispetto a quelle di cui alla proposta di definizione anticipata opposta escludono che
possa disporsi pronuncia di condanna al pagamento di somme in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis cod. proc. civ.
Non sussistono i presupposti per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa P.A. ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di Amministrazione ammessa al beneficio RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALEa insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 3 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME