Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10025 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10025 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
Oggetto: Docente scuola materna -diniego di accesso a procedura di stabilizzazione in ruoli comunali
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
– Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13804/2020 R.G. proposto da:
COGNOME in persona del procuratore generale COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO (studio legale COGNOME), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri ;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 231/2020 della CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/01/2020 R.G.N. 4129/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 4067 del 18 maggio 2015 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME, maestra di infanzia, intesa ad ottenere l’accertamento del diritto alla stabilizzazione nei ruoli comunali come maestra di categoria C, procedura indetta dal Comune con determinazione dirigenziale n. 118 del 2009.
Il diniego della P .A. era dipeso dal fatto che la COGNOME era in possesso del solo titolo di scuola magistrale (di durata triennale).
Il Tribunale fondava la pronuncia di accoglimento della domanda sul parere del Consiglio di Stato n. 4929/2012 che aveva riconosciuto al diploma magistrale il valore di titolo abilitante ai fini dell’inserimento nella II fascia della graduatoria di circolo o di istituto.
La Corte d’appello di Napoli riformava la suddetta decisione.
Rilevava che alla procedura di stabilizzazione indetta dal Comune potesse partecipare solo il personale assunto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previse da norme di legge. Invece per il personale assunto diversamente si sarebbe dovuto procedere con l’espletamento di apposite procedure selettive.
Evidenziava che la COGNOME non poteva essere stabilizzata perché non aveva superato alcuna procedura concorsuale né alcun esame di abilitazione essendo solo in possesso del diploma triennale.
Riteneva che il parere n. 4929/2012, reso dal Consiglio di Stato (recepito con D.P.R. 25 marzo 2014) aveva solo riconosciuto al diploma magistrale il valore di titolo abilitante ai fini dell’inserimento nella II fascia della graduatoria di circolo o di istituto mentre aveva escluso che i diplomati magistrali potessero essere inseriti nelle graduatorie
permanenti, di cui al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, art. 1, propedeutiche alla stabilizzazione ovvero all’immissione in ruolo.
In sostanza il diploma magistrale di cui la COGNOME era in possesso consentiva solo lo svolgimento di incarichi temporanei presso la scuola dell’infanzia mentre i titoli abilitanti all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, a termini del bando per la stabilizzazione, non potevano essere che quello ottenuti a seguito di concorso o di procedura di stabilizzazione ai sensi della legge n. 444 del 1968, artt. 9 e 14 (insegnanti di scuole materne).
Avverso detta pronunzia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il Comune ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Si osserva preliminarmente che risulta dagli atti che il ricorso è stato notificato al Comune di Napoli il giorno 28 luglio 2020 (martedì). Il termine per il deposito del ricorso scadeva il 17 agosto 2020 e l ‘ ulteriore termine di 20 giorni per la notifica del controricorso, ex art. 370 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modiche di cui all ‘ art. 3, comma 27, lett. f num. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,) scadeva il 7 settembre 2020 (lunedì) così prorogato, giusta l ‘ art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ.
Invece il controricorso è stato notificato il 9 settembre 2020 (mercoledì) e dunque tardivamente.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l ‘ appellata non potesse essere stabilizzata perché non aveva superato alcuna procedura concorsuale né aveva superato alcun esame di
abilitazione, essendo solo in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore di durata triennale.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto , il superamento di idoneo concorso da parte dell ‘ attuale ricorrente, onde accedere alla procedura di stabilizzazione, era una circostanza non soltanto dimostrata dalla stessa ma, soprattutto, pacifica in quanto mai contestata dal Comune di Napoli, nel corso del giudizio.
Assume di aver fornito dimostrazione di aver superato la suddetta ‘ procedura selettiva pubblica’, provvedendo al deposito, nell’ ambito della documentazione allegata al ricorso introduttivo, dello ‘ Estratto dell ‘ elenco degli insegnanti inseriti nella graduatoria definitiva pubblicata il 6 dicembre 2002 per il conferimento di incarichi e supplenze nelle Scuole dell ‘ Infanzia Comunali ‘ (documento n. 15 della produzione di primo grado).
2. Il motivo è inammissibile.
La dedotta violazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. U, 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 31 agosto 2020, n. 18092).
In ogni caso la ricorrente contrappone a quella della Corte di merito una propria lettura degli atti di causa e così del documento n. 15 ma tale operazione è inammissibile in sede di legittimità.
Né la ricorrente, limitandosi ad affermare di aver superato il concorso per il conseguimento del titolo abilitativo per l ‘ insegnamento nella scuola dell ‘ infanzia, chiarisce se le supplenze in concreto svolte in
tale scuola siano state alla medesima assegnate attingendo dalle graduatorie di istituto ovvero diversamente.
Irrilevante è poi la dedotta mancata contestazione da parte del Comune della circostanza che la COGNOME avesse titolo per partecipare alla procedura di stabilizzazione indetta dal Comune di Napoli, trattandosi di accertare la sussistenza di un requisito previsto dalla legge.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell ‘ art. 1, comma 55, legge 27 dicembre 2006, n. 196, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione degli artt. 9 e 14 della legge 18 marzo 1968, n. 444, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell ‘ art. 39 Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577, dell ‘ art. 1 legge 30 luglio 1991, n. 239, dell ‘ art. 194 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dell ‘ art. 2 del decreto interministeriale 10 marzo 1997, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, in presunta applicazione degli artt. 9 e 14 legge n. 444/1968 (non abrogata dalla legge n. 239/1991), fosse impedita alla Pellegrino la possibilità di accedere all ‘ insegnamento di ruolo ovvero stabilizzato, in quanto priva di un titolo di abilitazione acquisito mediante concorso, non potendo trovare applicazione il R.D. n. 577/1928, che ‘ regola altre situazioni ‘.
4. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato (Cass. 15 febbraio 2021, n. 3830 e successive pronunce conformi tra le quali, Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 12346/2021, Cass. n. 12347/2021, Cass. n. 35571/2021, Cass. n. 42000/2021), pervenendo alle medesime conclusioni dell ‘ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019), che, in tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro
l ‘ anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l ‘ inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall ‘ art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, atteso che il solo possesso del predetto diploma non era mai stato requisito sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994, e, di conseguenza, neppure per l ‘ inserimento nelle graduatorie permanenti, che costituiscono un ‘ evoluzione di quelle per titoli, dovendosi in tal modo escludere che la clausola che consente l ‘inserimento dei ‘docenti già in possesso di abilitazione’, contenuta nella citata l. n. 296 del 2006, possa essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all ‘ insegnamento, non era sufficiente per l ‘iscrizione nelle graduatorie, considerata la ‘ ratio ‘ della predetta clausola, intesa non già ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all ‘ iscrizione, bensì a preservare le aspettative di chi, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avesse già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all ‘ inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Agli argomenti sviluppati in dette pronunce, cui si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ribaditi in motivazione, Cass. nn. 21850 e 21851 del 2022 hanno aggiunto che a diverse conclusioni non si può pervenire facendo leva sull ‘ art. 4 del D.L. n. 87/2018, che ha ribadito la natura abilitante del diploma ed ha consentito la partecipazione al concorso riservato anche ai docenti in possesso di « diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all ‘ estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l ‘ anno scolastico 2001/2002 ». Infatti la ragione per la quale il diritto all ‘ inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è stato escluso dall ‘ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e da questa Corte non sta nella negazione del valore abilitante del diploma, bensì nella ritenuta insufficienza di quel titolo ai fini dell ‘ inclusione nelle graduatorie permanenti e nell ‘ interpretazione della clausola di salvezza
nei termini sopra precisati, rispetto ai quali nessun rilievo può avere la circostanza che, successivamente e ad altri fini, il legislatore abbia equiparato il diploma conseguito entro l ‘ anno scolastico 2001/2002 alla laurea in scienze della formazione primaria.
Il titolo di studio di cui la COGNOME era in possesso le consentiva solo supplenze temporanee, di circolo o di istituto, e non l ‘ inserimento in graduatore permanenti le quali costituiscono uno dei canali per l ‘ accesso ai ruoli organici nella scuola materna.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell ‘ art. 194 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell ‘ art. 2 del decreto interministeriale 10 marzo 1997, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione dell ‘ art. 1, comma 558 legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Critica la sentenza della Corte di Appello di Napoli nella parte in cui ha ritenuto che il parere del Consiglio di Stato, n. 4929/2012, recepito con d.P.R. del 25 marzo 2014 -posto a fondamento della decisione resa dal Tribunale -avrebbe inteso affermare che ‘… i corsi triennali abilitavano solo prima dell ‘ istituzione della laurea in scuola della formazione … ‘ e che i titolari di tale Diploma ‘… potevano solo ed esclusivamente essere ammessi nella II fascia delle graduatorie di istituto e circolo che ricomprende le ipotesi di supplenze ma non certamente di graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, propedeutiche alla stabilizzazione ovvero all ‘ immissione in ruolo. Solo chi rientrava nella prima fascia poteva aspirare alla stabilizzazione perché oltre al titolo di studio aveva superato un concorso per l ‘ abilitazione all ‘ insegnamento … ‘.
6. Il motivo è infondato.
È sufficiente richiamare quanto evidenziato nella citata sentenza n. 3830/2021 ai punti 20 e 22:
’20. In via conclusiva, sulla base delle considerazioni sviluppate nei punti che precedono, il Collegio ritiene di dovere enunciare il medesimo principio di diritto già affermato dall ‘ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019 secondo cui «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l ‘ anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l ‘ inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall ‘ art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006».
’22. Le ricorrenti non possono fare leva, per sostenere la fondatezza della loro tesi, sul parere n. 3813/2013 – affare n. 4929/2012, reso dal Consiglio di Stato e recepito con d.P.R. del 25 marzo 2014, perché la decisione ha riconosciuto al diploma magistrale il valore di titolo abilitante ai soli fini dell ‘ inserimento nella II fascia della graduatoria di circolo o di istituto, mentre in relazione alla questione che qui viene in rilievo ha concluso per l ‘ infondatezza del ricorso, rilevando che i diplomati magistrali «non erano inseriti nelle graduatorie permanenti, di cui all ‘ art. 1 d.l. 7 aprile 2004 n. 97 e non si trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l ‘ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento». Quanto a quest ‘ ultimo aspetto, quindi, il parere perviene alle medesime conclusioni espresse dall ‘ Adunanza Plenaria, condivise da questo Collegio’.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione dell ‘ art. 1, comma 558, legge 27 dicembre 2006, n. 196 in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione della ‘ lex specialis’ della procedura di stabilizzazione indetta dal Comune di Napoli con disposizione n. 118 del 12 giugno 2009.
Assume di aver dimostrato come del tutto infondate siano le ‘preoccupazioni’ manifestate dalla Corte territoriale in ordine ad un
presunto ‘ favor’ per la ricorrente, in possesso del titolo triennale, rispetto agli altri candidati alla procedura di stabilizzazione, in possesso degli altri titoli indicati nel bando di stabilizzazione.
Aggiunge che il thema decidendum sul quale la Corte territoriale è stata chiamata a delibare concerne l ‘ idoneità ex se del titolo posseduto dalla ricorrente ad abilitare all ‘ insegnamento presso le Scuole dell ‘ infanzia, sulla base sia della normativa vigente all ‘ epoca in cui lo stesso è stato conseguito dalla COGNOME sia delle modifiche all ‘ ordinamento degli studi successivamente introdotte dalla normativa sopravvenuta, precedentemente illustrata ed alla luce della quale è stato dimostrato come il Diploma triennale abilitasse ed abiliti all ‘ insegnamento. Nell ‘ ambito di tale campo d ‘ indagine non v ‘ è alcuno spazio per verificare l ‘ idoneità del titolo in parola sulla base della comparazione dello stesso con gli altri richiesti dal bando comunale e ciò per una ragione molto semplice: se il bando ha richiesto alternativamente il possesso di uno dei titoli elencati all ‘ articolo 2, ciò significa che il bando stesso ha ritenuto tali titoli equivalenti.
Il motivo è infondato.
Come si evince dalla sentenza impugnata i requisiti richiesti dal bando erano alternativamente: o aver superato un concorso o essere in possesso di un titolo abilitante all ‘ insegnamento nella scuola dell ‘ infanzia.
Per quanto sopra evidenziato, la COGNOME non aveva né l ‘ uno né altro (titolo abilitante all ‘ insegnamento nella scuola dell ‘ infanzia era la laurea in scienze della formazione o altri titoli abilitanti: tra questi non era ricompreso il diploma triennale).
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Nulla vi è da provvedere sulle spese del Comune di Napoli, controricorrente tardivo.
11. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Lavoro