Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32658 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 32658 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/10/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 11608-2024 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 378/2023 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/03/2024 R.G.N. 209/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per delega verbale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, premettendo di essere in possesso del diploma di qualifica professionale di ‘Operatore dei servizi di ristorazione settore cucina’ conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE, adiva in via cautelare il Tribunale per la dichiarazione di illegittimità della cancellazione dello stesso ricorrente dalle graduatorie di RAGIONE_SOCIALE operata dall’amministrazione sull’erroneo assunto dell’invalidità del suddetto titolo di accesso.
Il Tribunale, previo rigetto della domanda cautelare, respingeva la domanda, ritenendo che, pur essendo pacifico il riconoscimento retroattivo all’anno 2012/2013 dello status di scuola paritaria dell’RAGIONE_SOCIALE, ciò non implicava automaticamente la validità del titolo oggetto di causa.
Impugnava la sentenza l’odierno ricorrente, evidenziando che, una volta riconosciutale la parità, la scuola poteva rilasciare titoli di RAGIONE_SOCIALEo aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali e, pertanto, non era possibile disquisire in merito alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l’acquisizione della qualifica e/o sulla validità del diploma conseguito.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva spiegando appello incidentale, lamentando che il primo Giudice non si era pronunciato sull’eccepita inesistenza del titolo e dell’esame di qualifica; inoltre, il RAGIONE_SOCIALE impugnava autonomamente la sentenza di primo grado censurandola nella parte in cui aveva compensato le spese del grado.
La Corte di Appello di Brescia, riuniti gli appelli, rigettava quello proposto dal COGNOME e, in parziale accoglimento del
gravame promosso dal RAGIONE_SOCIALE, condannava l’odierno ricorrente alla refusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio. La Corte riteneva non raggiunta la prova circa l’esistenza e la validità del titolo, posto che il Di COGNOME aveva prodotto non già il diploma, ma un documento con il quale il RAGIONE_SOCIALE, visti gli atti d’ufficio, certificava che lo stesso ricorrente aveva conseguito, nella sessione d’esami dell’anno scolastico 2012/2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina. Per la Corte distrettuale, quindi, il contenuto del documento riguardava non l’effettivo conseguimento del diploma, ma il fatto che tale conseguimento risultava dagli atti consultati.
Pertanto, ad avviso della Corte territoriale, tale documento poteva al più provare che il coordinatore del RAGIONE_SOCIALE avesse consultato gli atti di ufficio da cui sarebbe risultato il conseguimento del diploma, ma non che le risultanze degli atti di ufficio corrispondessero al reale accadimento dei fatti e cioè la veridicità sostanziale di quanto in essi rappresentato relativamente all’effettivo superamento dell’esame.
Il COGNOME ricorreva in cassazione con due motivi cui resisteva l’amministrazione con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria all’esito della udienza camerale il Collegio disponeva il rinvio all’udienza pubblica attesa la valenza nomofilattica della questione afferente alla validità del titolo rilasciato da RAGIONE_SOCIALE paritario in ragione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 e del decreto USR Campania n. 360 dell’11/01/2016 che avrebbero legittimato il predetto RAGIONE_SOCIALE a rilasciare titoli di RAGIONE_SOCIALEo aventi lo stesso valore legale di quelli delle scuole statali.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO depositava conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della legge 62 del 2000, dell’art 116 c.p.c. e degli artt. 2967 e 2729 c.c. integrante il vizio ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 error in iudicando .
Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ritiene non raggiunta la prova circa l’esistenza e la validità del titolo di RAGIONE_SOCIALEo sul presupposto che lo stesso ricorrente aveva prodotto l’attestato di conseguimento del diploma di qualifica professionale. Inoltre, il Di COGNOME evidenzia che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore nel richiamare l’art. 2697 c.c. poiché l’oggetto del giudizio non era l’accertamento dell’esistenza del titolo, ma la verifica della validità e della provenienza dello stesso al fine di disapplicare il provvedimento con cui il ricorrente era stato cancellato dalle graduatorie di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 integrante il vizio ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 error in iudicando .
La sentenza della Corte di Appello di Brescia, nel confermare la sentenza di primo grado nel merito, ha accolto l’appello proposto dal Ministero con riguardo alle spese di lite così motivando:
‘Ed infatti, il rigetto delle domande del lavoratore si fonda, per come in questa sede motivato, sul mancato assolvimento da parte sua dell’onere della prova in ordine all’esistenza, e non alla validità, del titolo invocato. Non vengono, quindi, in rilievo questioni giuridiche nuove o controverse, né vi sono altre gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la deroga al principio della soccombenza.’
Il suddetto capo della sentenza che condanna il COGNOME alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado sostenute dal Ministero sarebbe errato perché ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c., le spese dovevano essere compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali intervenuti sulla vicenda oggetto di causa.
Il primo motivo presenta profili di inammissibilità ed è, comunque, infondato.
3.1. In tema di inammissibilità, va premesso che il ricorso in cassazione deve conformarsi al principio di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., che deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Sez. 1 – , Sentenza n. 12481 del 19/04/2022 (Rv. 664738 – 01) ed ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto, il richiamato principio impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o eventualmente ritenuta pacifica Sez. 6 -3, Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022 (Rv. 664645 – 01).
Va inoltre precisato (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022) che l’anzidetto principio, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia
specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
3.2. Ciò premesso va rilevato che il documento datato 17 dicembre 2016 con il quale il RAGIONE_SOCIALE ha certificato che il Di COGNOME aveva conseguito nella sessione dell’anno scolastico 2012/2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE il diploma di qualifica professionale di Operatore dei Servizi di ristorazione del settore cucina non è stato prodotto né trascritto nel ricorso, non consentendo a questa Corte un utile scrutinio della censura sottoposta al suo giudizio.
3.3. Inoltre, il motivo non si confronta col decisum della Corte territoriale che, esaminato il documento, ha rilevato come lo stesso non certifichi il rilascio del diploma, ma solo quanto risultante dagli atti di ufficio, atti che la stessa corte ha ritenuto privi di veridicità, sulla scorta di molteplici elementi quali risultanti dagli atti di giudizio.
Orbene, tale profilo motivazionale non viene specificamente aggredito nella misura in cui il ricorrente contesta la decisione che non avrebbe tenuto conto del legittimo rilascio del titolo da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, laddove la corte territoriale ha preliminarmente escluso in actis la produzione del diploma e l’idoneità della documentazione depositata a dimostrare che lo stesso fosse stato acquisito dall’appellante.
Ciò posto, il motivo non potrebbe in nessun caso trovare accoglimento in quanto la originaria domanda proposta dal lavoratore è comunque infondata, alla stregua del recente arresto di questa Corte secondo cui il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale riconosce, con effetto retroattivo, la parificazione di un RAGIONE_SOCIALE è fonte di legittimazione al rilascio dei soli titoli di RAGIONE_SOCIALEo che esso può formare in coerenza con le norme che regolano il corrispondente regime, sul piano della parità e dell’ordinamento scolastico in generale; di conseguenza, l’Amministrazione scolastica può
legittimamente verificare la sussistenza sia della parità dell’RAGIONE_SOCIALE presso cui è stato conseguito il titolo, sia dei presupposti di fondo per l’esercizio del potere di rilasciare titoli aventi valore legale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la legittimità dell’esclusione dalla graduatoria di terza fascia di dipendente ATA diplomatosi presso un RAGIONE_SOCIALE scolastico che, pur avendo ottenuto la parificazione, non era tuttavia autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale per il 2012/2013). (Cass. Sez. L., Sentenza n. 7672 del 22/03/2025).
Con la citata pronuncia, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., è stato evidenziato che, ai sensi dell’art. 8 del d.P .R. 10 marzo 2010 n. 87 la gestione di percorsi triennali e la conseguente possibilità di svolgere i conseguenti esami sussisteva solo per gli istituti che, nel 2010/2011, avessero iniziato una classe prima secondo il vecchio ordinamento e che nessun’altra scuola, statale o paritaria, che non fosse in quelle specifiche condizioni poteva procedervi.
Il principio di diritto enunciato dalla citata Cass. n. 7672/2025 non si pone in contrasto con quanto in precedenza affermato, sempre in relazione alla validità dei titoli di RAGIONE_SOCIALEo rilasciati dall’RAGIONE_SOCIALE nell’anno scolastico 2012/2013, da Cass. n. 17723/2023, perché in quel caso al giudice di legittimità era stata devoluta altra questione, ossia quella della possibilità di sindacare il titolo di RAGIONE_SOCIALEo, per escluderne la validità, in relazione alle modalità di svolgimento delle prove di esame.
Conseguentemente, la Corte ha correttamente affermato la insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici posti a fondamento della domanda dell’odierno ricorrente.
Anche il secondo motivo è inammissibile.
È ius receptum l’orientamento secondo cui in tema di condanna alle spese processuali, «il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti» (Cass. n. 9860/2025 con richiami a precedenti conformi).
Sulla scorta del superiore principio, cui si intende dare continuità, il potere di disporre la compensazione delle spese in presenza di soccombenza è rimesso alla insindacabile valutazione del giudice del merito e il suo mancato esercizio non può essere censurato in sede di giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso va respinto.
In considerazione della peculiarità della vicenda, essendo sopravvenuto solo in epoca successiva al deposito del ricorso il chiarimento operato da Cass. n. 7672/2025 rispetto al precedente rappresentato da Cass. n. 17723/2023, sussistono le condizioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Dà atto della sussistenza dell’obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P .R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME