Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11717 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11717 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
Oggetto
Personale docente Graduatorie di istituto Inserimento classe di concorso A-55
R.G.N.25848/2021
COGNOME
Rep.
Ud.19/02/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 25848-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, MIUR – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GROSSETO, MIUR – ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE NOME COGNOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 45/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/04/2021 R.G.N. 1090/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L a Corte d’Appello di Firenze, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché dall’Istituto Superiore ‘NOME COGNOME‘, ha riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto, che aveva accolto il ricorso, e ha rigettato tutte le domande proposte da NOME COGNOME il quale aveva chiesto l’accertamento del diritto ad essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020 in relazione alla classe di concorso A-55 (oltre che per quelle AJ56, A029, A030, A059, A064 per le quali l’inserimento era stato disposto), in quanto in possesso di diploma di conservatorio di pianoforte secondo il vecchio ordinamento, e la conda nna dell’amministrazione al risarcimento del danno conseguente al mancato inserimento che, ove fosse avvenuto, gli avrebbe consentito di svolgere l’incarico di insegnamento per 18 ore settimanali, assegnato ad altra docente con punteggio inferiore.
L a Corte territoriale ha respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio ed ha rilevato che, venendo in discussione una graduatoria triennale ormai scaduta, l’unica domanda per la quale persisteva l’interesse alla pronuncia era quella risarcitoria, che non coinvolgeva direttamente i controinteressati.
Q uanto al merito il giudice d’appello, ricostruita l’evoluzione della normativa, ha escluso che il titolo in possesso dell’appellato consentisse la domandata iscrizione , perché l’art. 4 della legge n. 508/1999, come modificato dal d.l. n.
212/2002, aveva riconosciuto il valore abilitante del diploma «fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore», intervenute con il d.l. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che a sua volta ha rimesso alla fonte regolamentare la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, ivi compresi la razionalizzazione e l’accor pamento delle classi di concorso, ed ha anche consentito al regolamento di modificare le disposizioni legislative vigenti.
Il d.P.R. n. 19/2016, nella tabella A, ha individuato le classi di concorso e i titoli necessari per l’accesso ai percorsi di abilitazione e, con specifico riferimento a quella oggetto di causa, ha previsto la necessità del possesso, oltre che del diploma di conservatorio, anche di quello di istruzione di secondo grado.
La Corte ha aggiunto che la domanda di risarcimento del danno sarebbe stata comunque infondata, anche a prescindere dall ‘ assorbente ragione sopra indicata, in quanto dalla documentazione prodotta emergeva che altro collega aveva un punteggio maggiore rispetto a quello dell’appellato sicché «non è certo (o comunque non è stato sufficientemente allegato e dimostrato) che quest’ultimo avrebbe comunque avuto di ritto a conseguire il diritto all’insegnamento in luogo della NOME COGNOME (sussistendo un docente con punteggio superiore)».
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, ai quali il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), l’Uffici o Scolastico Regionale per la Toscana, l’ Ambito Territoriale Provinciale di Grosseto e l’Istituto di Istruzione Superiore Polo
Commerciale Artistico Grafico Musicale ‘ NOME COGNOME‘ non hanno opposto difese, rimanendo intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della L. 508/99 come modificato dall’art. 6 D.L. 212/2002 convertito in legge 268/2002, del D.P.R. n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017» e in premessa addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che nella fattispecie non viene in rilievo la diversa questione del valore abilitante del diploma di conservatorio, valore che, ove ritenuto, avrebbe consentito l’inserimento nella 2ª e non nella 3ª fascia delle graduatorie di istituto, bensì la sola validità del titolo per l’accesso all’insegnamento, sia pure limitatamente alle supplenze conferibili sulla base delle richiamate graduatorie.
Precisa che il non avere tenuto distinti i due piani ha indotto in errore il giudice d’appello nell’interpretazione dell’art. 4 della legge n. 508/1999, che si compone di due distinti commi, il primo concernente la validità dei titoli di vecchio ordinamento «ai fini dell’accesso all’insegnamento, i corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione» ed il secondo inerente al valore abilitante che i titoli medesimi conservano «fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore», purché il titolare sia in possesso anche del diploma di scuola secondaria superiore. A ggiunge che la frase «fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore», valorizzata dalla Corte territoriale, si riferisce al valore abilitante e non alla validità del titolo di vecchio ordinamento, che è prevista dal primo comma della disposizione, nel quale non è inserito alcun termine finale.
R ileva ancora che l’art. 64 del d.l. n. 112/2008 ed il d.P.R. n. 19/2016 concernono la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso e, di conseguenza, in sede regolamentare non poteva essere messa in discussione la validità del diploma di con servatorio ai fini dell’accesso al mero insegnamento ed infatti ciò non è accaduto per le altre classi di concorso, in relazione alle quali è stato consentito l’inserimento nella terza fascia con il possesso del solo diploma in questione. L ‘esclusione è stata limitata alla classe A-55 (insegnamento dello strumento della scuola secondaria di secondo grado) e ciò è avvenuto in violazione della norma primaria, da individuare nel citato art. 4, comma 1, della legge n. 508/1999.
Con la seconda critica il ricorrente deduce «violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 19/2016, del D.M. n. 259/2017 e della Tabella A ivi allegata con riguardo alla nota in calce alla classe di insegnamento A-55» e, ribadito che il titolo congiunto è stato richiesto per l’insegnamento del solo strumento musicale della scuola media superiore, sostiene che ciò sarebbe stato frutto di un mero errore verificatosi nella riformulazione della tabella ad opera del d.M. n. 259/2017. Richiama la nota del MIUR n. 5499 del 19 maggio 2017 e i rilievi mossi dalle organizzazioni sindacali alla tabella allegata al d.P.R. e sostiene che lo stesso Ministero aveva chiarito di non aver voluto introdurre modifiche o innovazioni rispetto al precedente regime.
3. Infine con il terzo motivo il ricorrente, oltre a denunciare il vizio motivazionale, addebita alla Corte territoriale di essere incorsa in « travisamento delle risultanze istruttorie e/o errore di fatto in punto di rigetto delle richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente». Sostiene che non era oggetto di contestazione l’avvenuta assegnazione delle supplenze a colleghe con
punteggio inferiore e, pertanto, nessuna rilevanza poteva essere attribuita al punteggio posseduto da altro docente, superiore a quello del ricorrente.
4. Il ricorso è inammissibile.
Occorre evidenziare che la Corte territoriale, come già anticipato nello storico di lite, dopo aver premesso che la mancata inclusione nelle graduatorie ormai scadute poteva legittimare unicamente un’azione di risarcimento del danno, ha posto a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda una duplice ratio decidendi rilevando, da un lato, la correttezza dell’operato dell’amministrazione , perché l’insegnamento nella classe di concorso in discussione avrebbe richiesto oltre al diploma di conservatorio vecchio ordinamento anche il possesso dell’ulteriore titolo di studio ( diploma di istruzione secondaria di secondo grado), dall’altro che la domanda risarcitoria sarebbe stata comunque infondata, non emergendo dalle risultanze istruttorie che in caso di inserimento l’appellato sarebbe stato destinatario delle supplenze assegnate alla docente NOME COGNOME
Il terzo motivo del ricorso, che censura questa seconda ratio decidendi , presenta plurimi profili di inammissibilità perché, dopo avere formulato la rubrica nei termini sopra trascritti, senza alcuna specifica indicazione del vizio ravvisabile e delle disposizioni processuali asseritamente violate dalla Corte territoriale, nello sviluppo argomentativo non individua l’error in procedendo o in iudicando nel quale il giudice d’appello sarebbe incorso, richiama documenti rispetto ai quali non assolve all’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., invoca il principio di non contestazione senza specificare il tenore degli atti processuali dai quali si desumerebbero le circostanze asseritamente incontestate,
sollecita una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di cassazione.
4.1. Va rammentato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e veicolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (Cass. n. 16700/2020). Il motivo del ricorso, pertanto, deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, sviluppata attraverso considerazioni non ricondotte in modo specifico ai vizi elencati nella norma richiamata e formulata senza individuare le norme di diritto violate dalla Corte territoriale.
Nel caso di specie il ricorso è privo del requisito imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. perché manca una specifica individuazione dei vizi addebitati alla sentenza impugnata e le argomentazioni svolte richiedono un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere a ricavare dalle stesse un motivo di impugnazione, dovrebbe individuare, sostituendosi alla parte, lo specifico vizio di violazione di legge sostanziale o processuale eventualmente ravvisabile (Cass. n. 328/2007; Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 20957/2014; Cass. n. 635/2015).
4.2. Quanto, poi, al vizio motivazionale, va detto che il motivo, che non fa cenno alla nullità della sentenza ed alla violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., oltre a denunciare inammissibilmente l’insufficienza della motivazione , non più rilevante nel giudizio di legittimità all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., esorbita dai limiti delineati da
Cass. n. 8053/2014 e dalle plurime pronunce successive con le quali a quel principio è stata data continuità.
In particolare è ormai ius receptum l’orientamento alla stregua del quale, all’esito della modifica normativa, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all’esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile».
Esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti , implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito, raffronto che è quello sollecitato nella specie dal terzo motivo di ricorso.
4.3. L’inammissibilità della terza censura rende applicabile il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura
dichiarata inammissibile o rigettata ( cfr. fra le tante Cass. n. 15399/2018).
Il richiamato orientamento comporta che, una volta dichiarata l’inammissibilità del terzo motivo, viene meno in relazione alle altre censure l’interesse all’impugnazione che deve sorreggere ciascun motivo di ricorso, giacché in nessun caso sarebbe possibile pervenire alla cassazione della pronuncia impugnata, fondata anche sulla mancanza di prova del necessario nesso causale fra il denunciato inadempimento e il danno asseritamente subito.
Non occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione perché il Ministero non ha svolto attività difensiva, rimanendo intimato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, il 19 febbraio 2025
La Presidente NOME COGNOME