Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11722 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11722 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30512-2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, in persona del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 428/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/06/2021 R.G.N. 610/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Diploma RAGIONE_SOCIALE
Valore abilitante Inclusione GAE
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.19/02/2025
CC
FATTI DI CAUSA
L a Corte d’Appello di Catania, adita dal RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME ed aveva accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AL77, A031, A032 in relazione al triennio 2017/2020.
La Corte distrettuale ha dato atto in punto di fatto del possesso da pRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘appellato del diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di diploma accademico per lo strumento RAGIONE_SOCIALEle RAGIONE_SOCIALEa tromba, rilasciato sulla base del vecchio ordinamento, e ha evidenziato che il RAGIONE_SOCIALE, nel censurare la sentenza di prime cure, aveva rilevato che il diploma di conservatorio poteva valere unicamente per l’ammissione ai pubblici concorsi e non aveva valore abilitante, sicché non consentiva l’inserimento nelle GAE, non potendo trovare applicazione nella fattispecie l’art. 5 bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 169/2008 con il quale il legislatore aveva permesso l’iscrizione (pur dopo la trasformazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento) dei soli docenti in possesso dei titoli tassativamente indicati.
I l giudice d’appello ha richiamato giurisprudenza amministrativa e di questa Corte per evidenziare che l’iscrizione nelle graduatorie permanenti era stata riservata a docenti che potevano vantare un titolo abilitante ulteriore rispetto a quello
di studio e che la cosiddetta clausola di riserva contenuta nell’art. 1 comma 605 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006 era volta unicamente a preservare le aspettative di coloro che, confidando nel sistema previgente, avevano affrontato un percorso di studi finalizzato al conseguimento del titolo necessario per l’inserimento in graduatoria .
Ha, poi, evidenziato che il possesso di diploma di istruzione superiore congiunto a quello rilasciato dalle istituzioni previste dalla legge n. 50/1999 non equivale al possesso del titolo abilitante e consente unicamente l’iscrizione nella terza fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di istituto, non nella seconda, proprio perché non equiparabile all ‘ abilitazione.
4. Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale non ha opposto difese il RAGIONE_SOCIALE, che ha solo depositato atto di costituzione al fine di pRAGIONE_SOCIALEcipare all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto portate in giudizio circa il pregresso inserimento del ricorrente nella II fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di istituto; falsa applicazione degli artt. 103 e 107 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012 n. 22; falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.m. 374/2017». Il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere esaminato una questione estranea all’oggetto del petitum , ossia que lla RAGIONE_SOCIALE‘efficacia abilitante dei titoli posseduti, questione che non poteva in alcun modo essere messa in discussione in quanto l’amministrazione si era già espressa su detta efficacia,
includendo l’aspirante all’assunzione nella II, non nella III fascia, RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di istituto. A ggiunge che l’appello del RAGIONE_SOCIALE era volto a contestare il diritto del COGNOME ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento e non a mettere in discussione la collocazione nelle diverse fasce RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di istituto.
Il ricorrente richiama, poi, giurisprudenza amministrativa formatasi sulla diversa questione del valore abilitante del diploma magistrale e sul diritto dei diplomati ante 2001/2002 a richiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti anche dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento e nella sostanza sollecita l’estensione di quei principi alla fattispecie, sulla premessa che il possesso del diploma RAGIONE_SOCIALE di vecchio ordinamento, unitamente al diploma di scuola media superiore, equivale a titolo abilitante.
I nvoca l’art. 1, comma 107, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, secondo cui il diploma RAGIONE_SOCIALE è equiparato a quello accademico di secondo livello, nonché l’art. 4 RAGIONE_SOCIALEe legge n. 508/1999 nella pRAGIONE_SOCIALE in cui consente l’accesso all’insegnamento ai diplomati presso le istituzioni RAGIONE_SOCIALE anteriormente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il motivo, nella pRAGIONE_SOCIALE in cui sostanzialmente addebita alla Corte territoriale di avere pronunciato su una domanda diversa da quella proposta e di avere esteso illegittimamente il thema decidendum del giudizio, è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.
I l ricorso non individua l’ error in procedendo nel quale il giudice d’appello sarebbe incorso, non eccepisce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, non specifica
quali siano le norme processuali violate dalla sentenza impugnata, non rispetta l’onere di specificazione imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc civ. quanto agli atti processuali sui quali la censura si fonda.
Inoltre il motivo non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia e muove da una lettura parziale RAGIONE_SOCIALEa stessa, che ha esattamente individuato la domanda formulata dall’originario ricorrente (diritto ad essere incluso nelle graduatorie ad esaurimento -pag. 2 e 3 RAGIONE_SOCIALEa motivazione) e l’ha respinta sulla base del rilievo, ritenuto assorbente, RAGIONE_SOCIALEa mancanza di un titolo abilitante, necessariamente richiesto ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nelle GAE. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa inerente alla diversa questione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno del diritto all’inclusione nella II fascia ( anziché nella III) RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di istituto è stato fatto, evidentemente, per le stesse ragioni per le quali il ricorrente richiama precedenti giurisprudenziali (peraltro superati dagli interventi RAGIONE_SOCIALE‘Adunanza Plenaria e non condivisi dalle pronunce di questa Corte intervenute sul tema) sul diritto dei diplomati magistrali ad essere inclusi nelle graduatorie pur dopo la loro trasformazione, ossia perché quella giurisprudenza riguarda anche aspetti comuni alla questione devoluta nel giudizio.
2.1. E rra, poi, il ricorrente nell’affermare che la Corte non poteva valutare l’efficacia abilitante del titolo , una volta che la stessa era stata riconosciuta dall’amministrazione, sia pure in occasione RAGIONE_SOCIALEa formazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di istituto.
È, infatti, ius receptum l’orientamento secondo cui « il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEe pretese e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni fatte valere dalla pRAGIONE_SOCIALE ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene RAGIONE_SOCIALEa vita non richiesto o diverso
da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa sua potestas decidendi , resta libero non solo di individuare l’esatta natura RAGIONE_SOCIALE‘azione e di porre a base RAGIONE_SOCIALEa pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa RAGIONE_SOCIALEa contropRAGIONE_SOCIALE, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all’obbligo inerente all’esatta applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge » (Cass. n. 11304/2018).
L’accertamento del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento necessariamente deve riguardare tutte le condizioni richieste dal legislatore e, quindi, il possesso del titolo abilitante nonché la riconducibilità del titolo fatto valere ad uno di quelli in relazione ai quali, pur dopo la trasformazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie da permanenti ad esaurimento, è stata consentita l’inclusione anche agli aspiranti all’assunzione che non risultavano iscritti alla data RAGIONE_SOCIALEa trasformazione.
2.2. Né si può sostenere che l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale sull’assenza di valore abilitante dei titoli in possesso del COGNOME fosse precluso dall’avvenuta inclusione del docente nella II fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di istituto, riservata ai soli abilitati.
Le determinazioni assunte dall’amministrazione, tra l’altro ad altri fini, attesa la diversità e l’autonomia RAGIONE_SOCIALEe due graduatorie in discussione, non possono far sorgere diritti soggettivi in contrasto con le previsioni di legge e non vincolano neppure l’amministrazione medesima che, come è stato più volte affermato da questa Corte, è tenuta, nell’impiego pubblico contrattualizzato, al rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme inderogabili di legge ed a ripristinare la legalità violata.
3. Per il resto il ricorso è infondato.
La ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa normativa che ha portato all’istituzione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie permanenti ed alla loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento è contenuta nella motivazione di Cass. n. 3830/2021, seguita da numerose altre pronunce conformi, che, in adesione al principio già affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha escluso che i diplomati magistrali potessero essere iscritti, ora per allora, nelle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento.
In quella pronuncia si è osservato
«La L. n. 124 del 1999, nel modificare il D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 399 e ss. ha istituito le graduatorie permanenti che costituivano, sostanzialmente, una trasformazione di quelle per titoli (regolamento n. 123 del 2000, artt. 1 e 2) e che si RAGIONE_SOCIALEcolavano in tre fasce, comportanti un ordine di precedenza, nelle quali dovevano essere inseriti, rispettivamente, i docenti che alla data del 25 maggio 1999 fossero già in possesso dei requisiti per la pRAGIONE_SOCIALEcipazione ai concorsi per titoli (superamento di un concorso per titoli ed esami e 360 giorni di servizio), i docenti che maturavano detti requisiti entro la data di scadenza del termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di inclusione nella graduatoria, i docenti che avessero superato alla medesima data le prove di un concorso per titoli ed esami …. Con il D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 143 del 2004, il legislatore ha previsto che “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 testo unico avviene su domanda RAGIONE_SOCIALE‘interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria con apposito decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. La mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda
comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda RAGIONE_SOCIALE‘interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto RAGIONE_SOCIALEa cancellazione “.
Successivamente, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, ha disposto, con effetto dalla data RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, la trasformazione in graduatorie ad esaurimento RAGIONE_SOCIALEe “graduatorie permanenti di cui al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143″. Il legislatore ha nell’occasione aggiunto che ” Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto D.L. n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (RAGIONE_SOCIALE, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE presso i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e il corso di laurea in Scienza RAGIONE_SOCIALEa formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.
Ulteriori possibilità di inserimento nelle graduatorie sono state previste, “nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010″ dal D.L. n. 137 del 2008, art. 5 bis convertito con modificazioni dalla L. n. 169 del 2008, che, tra l’altro, ha consentito l’iscrizione con riserva degli aspiranti che frequentavano nell’anno accademico 2007/2008 il corso di laurea in scienze RAGIONE_SOCIALEa formazione primaria, prevedendo che la
riserva sarebbe stata sciolta al momento del conseguimento del titolo.»
Quest’ultima disposizione, nella pRAGIONE_SOCIALE che specificamente rileva in questa sede, ha consentito, al comma 2, l’iscrizione dei « docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione RAGIONE_SOCIALEle RAGIONE_SOCIALEe classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento RAGIONE_SOCIALEle nella scuola media RAGIONE_SOCIALEa classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione » ed al comma 3 di quelli che nell’anno accademico 2007/2008 si erano iscritti ai corsi quadriennali di didattica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con la precisazione che l’iscrizione sarebbe dovuta avvenire con riserva da sciogliere « all’atto del conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti .»
Il carattere chiuso RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento, con le sole eccezioni specificamente indicate dal legislatore, è stato ribadito dal d.l. n. 216/2011 che, all’art. 14, comma 2 -ter, ha disposto che « Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’RAGIONE_SOCIALEcolo 1, commi 605, lettera c), e 607, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione RAGIONE_SOCIALEle RAGIONE_SOCIALEe classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento RAGIONE_SOCIALEle nella scuola media RAGIONE_SOCIALEa classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze RAGIONE_SOCIALEa formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 20092010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette
graduatorie. Con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013.»
Dalle disposizioni normative sopra citate emerge, dunque, che il legislatore, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha precluso, in linea di principio, nuovi inserimenti, facendo salve le sole eccezioni espressamente previste che, in quanto tali, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva o di applicazione analogica. Né il carattere chiuso è smentito dalla possibilità, riconosciuta da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, di reinserimento dei docenti cosiddetti ‘depennati’, atteso che in quel caso veniva in rilievo la posizione, diversa da quella qui fatta valere dal ricorrente, del docente che, iscritto nelle graduatorie, aveva omesso di reiterare la domanda in occasione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di aggiornamento, confidando sulla normativa che, prima RAGIONE_SOCIALEa trasformazione, consentiva il reinserimento in ogni tempo.
Tanto, quindi, basterebbe per escludere, sia pure sulla base di un diverso iter argomentativo, il diritto del ricorrente, atteso che dallo stesso ricorso risulta che la prima domanda di inserimento è quella risalente agli anni scolastici 2014/2017, di molto successivi alla trasformazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie, ed i titoli fatti valere non sono quelli indicati nelle disposizioni sopra richiamate.
Il ricorso, comunque, è infondato anche nella pRAGIONE_SOCIALE in cui reitera la tesi, non condivisa dalla Corte territoriale, del valore abilitante del diploma accademico di tromba, diploma cosiddetto di vecchio ordinamento, posseduto in aggiunta al titolo di studio di scuola secondaria superiore.
Questa Corte, nel ricostruire ad altri fini la complessa legislazione che nel tempo ha diversamente disciplinato i requisiti richiesti per l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti RAGIONE_SOCIALEa scuola statale, ha sempre rimarcato la giuridica diversità fra titolo di studio e titolo abilitante (cfr. Cass. n. 3830/2021; Cass. n. 12424/2021; Cass. n. 7084/2024). Detta diversità è stata evidenziata anche dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi che, nell’escludere la equiparabilità del dottorato di RAGIONE_SOCIALE alla abilitazione all’i nsegnamento, ha sottolineato che il primo attiene, al pari del titolo di studio, alla preparazione, in questo caso più avanzata, nell’ambito del settore scientifico -disciplinare di riferimento, l’altra, invece, alle «competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’au tonomia RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche.» (Corte Cost. n. 130/2019).
Ciò detto va osservato che la distinzione in parola è stata tenuta presente anche dal legislatore allorquando, con la legge n. 508 del 1999 di «Riforma RAGIONE_SOCIALEe Accademie RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, degli RAGIONE_SOCIALE, dei RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE», ha disciplinato la validità dei diplomi cosiddetti di «vecchio ordinamento» ed ha previsto, al comma 1, che « I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’RAGIONE_SOCIALEcolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico mantengono la loro validità ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazion e », al comma 2
che « Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, compresi quelli rilasciati prima RAGIONE_SOCIALEa data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE‘educazione RAGIONE_SOCIALEle nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio ».
Il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione è assolutamente chiaro nel senso di riconoscere valore abilitante all’insegnamento RAGIONE_SOCIALE‘educazione RAGIONE_SOCIALEle ai soli diplomi conseguiti all’esito del corso di didattica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (ai quali si riferisce anche la clausola di salvaguardia inserita nella legge n. 296/2006), mentre per gli altri diplomi è affermata la perdurante validità ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso all’insegnamento (che il nostro sistema scolastico consente anche ai non abilitati che possono essere destinatari di supplenze) ed alle scuole di specializzazione.
A sua volta il d.m. 249 del 2010, nel dettare in sede regolamentare la disciplina RAGIONE_SOCIALEa formazione iniziale degli insegnanti RAGIONE_SOCIALEa scuola statale, ha previsto, all’art. 9, un percorso formativo per l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEe materie RAGIONE_SOCIALEli che si RAGIONE_SOCIALEcola in due fasi comportanti « a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso; b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo RAGIONE_SOCIALE‘esame con valore abilitante, disciplinati dall’RAGIONE_SOCIALEcolo 10 ».
L’abilitazione, dunque, si consegue solo al termine del tirocinio formativo, successivo e distinto rispetto al conseguimento del titolo accademico di secondo livello.
Analogamente l’art. 2 ter del d.lgs. n. 59/2017, nel prevedere che « L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento RAGIONE_SOCIALEa prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEcolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma RAGIONE_SOCIALE‘alta formazione RAGIONE_SOCIALEstica, RAGIONE_SOCIALEle e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.», ancora una volta distingue dalla laurea magistrale e dal diploma di alta formazione RAGIONE_SOCIALEstica il titolo abilitante, che costituisce un posterius rispetto ai primi e richiede requisiti ulteriori.
Con questo quadro normativo va, dunque, armonizzata la previsione, contenuta nell’art. 1, comma 107, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, sulla quale insiste il ricorrente anche in questa sede, secondo cui « i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del RAGIONE_SOCIALE sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge .» La norma invocata non prevede affatto il valore abilitante dei diplomi in questione ma stabilisce unicamente l’equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello, ai medesimi fini che il comma 102 indica per l’analoga equipollezza sancita in relazione
ai titoli rilasciati dalle istituzioni RAGIONE_SOCIALE successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 508/1999 ( recita il comma 102 Al fine di valorizzare il sistema RAGIONE_SOCIALE‘alta formazione RAGIONE_SOCIALEstica e RAGIONE_SOCIALEle e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo RAGIONE_SOCIALE‘ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l’accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle RAGIONE_SOCIALE, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti pRAGIONE_SOCIALE del sistema RAGIONE_SOCIALE‘alta formazione e specializzazione RAGIONE_SOCIALEstica e RAGIONE_SOCIALEle di cui all’RAGIONE_SOCIALEcolo 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle RAGIONE_SOCIALE appRAGIONE_SOCIALEnenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007).
Va, pertanto, escluso il valore abilitante del titolo in possesso del ricorrente, valore che è stato costantemente e ripetutamente negato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante CdS n. 895/2024; CdS n. 177/2021; CdS n. 949/2019).
In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALEa quale va solo in pRAGIONE_SOCIALE integrata la motivazione nei termini sopra indicati.
Non occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione perché il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto in questa sede attività difensiva.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pRAGIONE_SOCIALE del ricorrente principale/incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale/incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione