Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11722 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11722 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30512-2021 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 428/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/06/2021 R.G.N. 610/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Diploma AFAM
Valore abilitante Inclusione GAE
R.G.N.30512/2021
COGNOME
Rep.
Ud.19/02/2025
CC
FATTI DI CAUSA
L a Corte d’Appello di Catania, adita dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -Ambito provinciale di Agrigento, ha riformato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME ed aveva accertato il diritto dell’originario ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AL77, A031, A032 in relazione al triennio 2017/2020.
La Corte distrettuale ha dato atto in punto di fatto del possesso da parte dell’appellato del diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di diploma accademico per lo strumento musicale della tromba, rilasciato sulla base del vecchio ordinamento, e ha evidenziato che il Ministero, nel censurare la sentenza di prime cure, aveva rilevato che il diploma di conservatorio poteva valere unicamente per l’ammissione ai pubblici concorsi e non aveva valore abilitante, sicché non consentiva l’inserimento nelle GAE, non potendo trovare applicazione nella fattispecie l’art. 5 bis della legge n. 169/2008 con il quale il legislatore aveva permesso l’iscrizione (pur dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento) dei soli docenti in possesso dei titoli tassativamente indicati.
I l giudice d’appello ha richiamato giurisprudenza amministrativa e di questa Corte per evidenziare che l’iscrizione nelle graduatorie permanenti era stata riservata a docenti che potevano vantare un titolo abilitante ulteriore rispetto a quello
di studio e che la cosiddetta clausola di riserva contenuta nell’art. 1 comma 605 della legge n. 296/2006 era volta unicamente a preservare le aspettative di coloro che, confidando nel sistema previgente, avevano affrontato un percorso di studi finalizzato al conseguimento del titolo necessario per l’inserimento in graduatoria .
Ha, poi, evidenziato che il possesso di diploma di istruzione superiore congiunto a quello rilasciato dalle istituzioni previste dalla legge n. 50/1999 non equivale al possesso del titolo abilitante e consente unicamente l’iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto, non nella seconda, proprio perché non equiparabile all ‘ abilitazione.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale non ha opposto difese il Ministero, che ha solo depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «erronea valutazione delle circostanze di fatto portate in giudizio circa il pregresso inserimento del ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto; falsa applicazione degli artt. 103 e 107 della legge 24 dicembre 2012 n. 22; falsa applicazione dell’art. 2 del d.m. 374/2017». Il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere esaminato una questione estranea all’oggetto del petitum , ossia que lla dell’efficacia abilitante dei titoli posseduti, questione che non poteva in alcun modo essere messa in discussione in quanto l’amministrazione si era già espressa su detta efficacia,
includendo l’aspirante all’assunzione nella II, non nella III fascia, delle graduatorie di istituto. A ggiunge che l’appello del Ministero era volto a contestare il diritto del Bartolo ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento e non a mettere in discussione la collocazione nelle diverse fasce delle graduatorie di istituto.
Il ricorrente richiama, poi, giurisprudenza amministrativa formatasi sulla diversa questione del valore abilitante del diploma magistrale e sul diritto dei diplomati ante 2001/2002 a richiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti anche dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento e nella sostanza sollecita l’estensione di quei principi alla fattispecie, sulla premessa che il possesso del diploma AFAM di vecchio ordinamento, unitamente al diploma di scuola media superiore, equivale a titolo abilitante.
I nvoca l’art. 1, comma 107, della legge n. 228 del 2012, secondo cui il diploma AFAM è equiparato a quello accademico di secondo livello, nonché l’art. 4 delle legge n. 508/1999 nella parte in cui consente l’accesso all’insegnamento ai diplomati presso le istituzioni AFAM anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il motivo, nella parte in cui sostanzialmente addebita alla Corte territoriale di avere pronunciato su una domanda diversa da quella proposta e di avere esteso illegittimamente il thema decidendum del giudizio, è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.
I l ricorso non individua l’ error in procedendo nel quale il giudice d’appello sarebbe incorso, non eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, non specifica
quali siano le norme processuali violate dalla sentenza impugnata, non rispetta l’onere di specificazione imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc civ. quanto agli atti processuali sui quali la censura si fonda.
Inoltre il motivo non coglie la ratio decidendi della pronuncia e muove da una lettura parziale della stessa, che ha esattamente individuato la domanda formulata dall’originario ricorrente (diritto ad essere incluso nelle graduatorie ad esaurimento -pag. 2 e 3 della motivazione) e l’ha respinta sulla base del rilievo, ritenuto assorbente, della mancanza di un titolo abilitante, necessariamente richiesto ai fini dell’inserimento nelle GAE. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa inerente alla diversa questione della sussistenza o meno del diritto all’inclusione nella II fascia ( anziché nella III) delle graduatorie di istituto è stato fatto, evidentemente, per le stesse ragioni per le quali il ricorrente richiama precedenti giurisprudenziali (peraltro superati dagli interventi dell’Adunanza Plenaria e non condivisi dalle pronunce di questa Corte intervenute sul tema) sul diritto dei diplomati magistrali ad essere inclusi nelle graduatorie pur dopo la loro trasformazione, ossia perché quella giurisprudenza riguarda anche aspetti comuni alla questione devoluta nel giudizio.
2.1. E rra, poi, il ricorrente nell’affermare che la Corte non poteva valutare l’efficacia abilitante del titolo , una volta che la stessa era stata riconosciuta dall’amministrazione, sia pure in occasione della formazione delle graduatorie di istituto.
È, infatti, ius receptum l’orientamento secondo cui « il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso
da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi , resta libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge » (Cass. n. 11304/2018).
L’accertamento del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento necessariamente deve riguardare tutte le condizioni richieste dal legislatore e, quindi, il possesso del titolo abilitante nonché la riconducibilità del titolo fatto valere ad uno di quelli in relazione ai quali, pur dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, è stata consentita l’inclusione anche agli aspiranti all’assunzione che non risultavano iscritti alla data della trasformazione.
2.2. Né si può sostenere che l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale sull’assenza di valore abilitante dei titoli in possesso del Bartolo fosse precluso dall’avvenuta inclusione del docente nella II fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai soli abilitati.
Le determinazioni assunte dall’amministrazione, tra l’altro ad altri fini, attesa la diversità e l’autonomia delle due graduatorie in discussione, non possono far sorgere diritti soggettivi in contrasto con le previsioni di legge e non vincolano neppure l’amministrazione medesima che, come è stato più volte affermato da questa Corte, è tenuta, nell’impiego pubblico contrattualizzato, al rispetto delle norme inderogabili di legge ed a ripristinare la legalità violata.
3. Per il resto il ricorso è infondato.
La ricostruzione della normativa che ha portato all’istituzione delle graduatorie permanenti ed alla loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento è contenuta nella motivazione di Cass. n. 3830/2021, seguita da numerose altre pronunce conformi, che, in adesione al principio già affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha escluso che i diplomati magistrali potessero essere iscritti, ora per allora, nelle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento.
In quella pronuncia si è osservato
«La L. n. 124 del 1999, nel modificare il D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 399 e ss. ha istituito le graduatorie permanenti che costituivano, sostanzialmente, una trasformazione di quelle per titoli (regolamento n. 123 del 2000, artt. 1 e 2) e che si articolavano in tre fasce, comportanti un ordine di precedenza, nelle quali dovevano essere inseriti, rispettivamente, i docenti che alla data del 25 maggio 1999 fossero già in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per titoli (superamento di un concorso per titoli ed esami e 360 giorni di servizio), i docenti che maturavano detti requisiti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria, i docenti che avessero superato alla medesima data le prove di un concorso per titoli ed esami …. Con il D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 143 del 2004, il legislatore ha previsto che “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda
comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione “.
Successivamente, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, ha disposto, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle “graduatorie permanenti di cui al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143″. Il legislatore ha nell’occasione aggiunto che ” Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto D.L. n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.
Ulteriori possibilità di inserimento nelle graduatorie sono state previste, “nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010” dal D.L. n. 137 del 2008, art. 5 bis convertito con modificazioni dalla L. n. 169 del 2008, che, tra l’altro, ha consentito l’iscrizione con riserva degli aspiranti che frequentavano nell’anno accademico 2007/2008 il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevedendo che la
riserva sarebbe stata sciolta al momento del conseguimento del titolo.»
Quest’ultima disposizione, nella parte che specificamente rileva in questa sede, ha consentito, al comma 2, l’iscrizione dei « docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione » ed al comma 3 di quelli che nell’anno accademico 2007/2008 si erano iscritti ai corsi quadriennali di didattica della musica, con la precisazione che l’iscrizione sarebbe dovuta avvenire con riserva da sciogliere « all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti .»
Il carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento, con le sole eccezioni specificamente indicate dal legislatore, è stato ribadito dal d.l. n. 216/2011 che, all’art. 14, comma 2 -ter, ha disposto che « Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 20092010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette
graduatorie. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013.»
Dalle disposizioni normative sopra citate emerge, dunque, che il legislatore, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha precluso, in linea di principio, nuovi inserimenti, facendo salve le sole eccezioni espressamente previste che, in quanto tali, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva o di applicazione analogica. Né il carattere chiuso è smentito dalla possibilità, riconosciuta da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, di reinserimento dei docenti cosiddetti ‘depennati’, atteso che in quel caso veniva in rilievo la posizione, diversa da quella qui fatta valere dal ricorrente, del docente che, iscritto nelle graduatorie, aveva omesso di reiterare la domanda in occasione delle operazioni di aggiornamento, confidando sulla normativa che, prima della trasformazione, consentiva il reinserimento in ogni tempo.
Tanto, quindi, basterebbe per escludere, sia pure sulla base di un diverso iter argomentativo, il diritto del ricorrente, atteso che dallo stesso ricorso risulta che la prima domanda di inserimento è quella risalente agli anni scolastici 2014/2017, di molto successivi alla trasformazione delle graduatorie, ed i titoli fatti valere non sono quelli indicati nelle disposizioni sopra richiamate.
Il ricorso, comunque, è infondato anche nella parte in cui reitera la tesi, non condivisa dalla Corte territoriale, del valore abilitante del diploma accademico di tromba, diploma cosiddetto di vecchio ordinamento, posseduto in aggiunta al titolo di studio di scuola secondaria superiore.
Questa Corte, nel ricostruire ad altri fini la complessa legislazione che nel tempo ha diversamente disciplinato i requisiti richiesti per l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti della scuola statale, ha sempre rimarcato la giuridica diversità fra titolo di studio e titolo abilitante (cfr. Cass. n. 3830/2021; Cass. n. 12424/2021; Cass. n. 7084/2024). Detta diversità è stata evidenziata anche dal giudice delle leggi che, nell’escludere la equiparabilità del dottorato di ricerca alla abilitazione all’i nsegnamento, ha sottolineato che il primo attiene, al pari del titolo di studio, alla preparazione, in questo caso più avanzata, nell’ambito del settore scientifico -disciplinare di riferimento, l’altra, invece, alle «competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’au tonomia delle istituzioni scolastiche.» (Corte Cost. n. 130/2019).
Ciò detto va osservato che la distinzione in parola è stata tenuta presente anche dal legislatore allorquando, con la legge n. 508 del 1999 di «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», ha disciplinato la validità dei diplomi cosiddetti di «vecchio ordinamento» ed ha previsto, al comma 1, che « I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazion e », al comma 2
che « Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio ».
Il tenore letterale della disposizione è assolutamente chiaro nel senso di riconoscere valore abilitante all’insegnamento dell’educazione musicale ai soli diplomi conseguiti all’esito del corso di didattica della musica (ai quali si riferisce anche la clausola di salvaguardia inserita nella legge n. 296/2006), mentre per gli altri diplomi è affermata la perdurante validità ai fini dell’accesso all’insegnamento (che il nostro sistema scolastico consente anche ai non abilitati che possono essere destinatari di supplenze) ed alle scuole di specializzazione.
A sua volta il d.m. 249 del 2010, nel dettare in sede regolamentare la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti della scuola statale, ha previsto, all’art. 9, un percorso formativo per l’insegnamento delle materie musicali che si articola in due fasi comportanti « a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso; b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell’esame con valore abilitante, disciplinati dall’articolo 10 ».
L’abilitazione, dunque, si consegue solo al termine del tirocinio formativo, successivo e distinto rispetto al conseguimento del titolo accademico di secondo livello.
Analogamente l’art. 2 ter del d.lgs. n. 59/2017, nel prevedere che « L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.», ancora una volta distingue dalla laurea magistrale e dal diploma di alta formazione artistica il titolo abilitante, che costituisce un posterius rispetto ai primi e richiede requisiti ulteriori.
Con questo quadro normativo va, dunque, armonizzata la previsione, contenuta nell’art. 1, comma 107, della legge n. 228 del 2012, sulla quale insiste il ricorrente anche in questa sede, secondo cui « i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge .» La norma invocata non prevede affatto il valore abilitante dei diplomi in questione ma stabilisce unicamente l’equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello, ai medesimi fini che il comma 102 indica per l’analoga equipollezza sancita in relazione
ai titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM successivamente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999 ( recita il comma 102 Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l’accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007).
Va, pertanto, escluso il valore abilitante del titolo in possesso del ricorrente, valore che è stato costantemente e ripetutamente negato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante CdS n. 895/2024; CdS n. 177/2021; CdS n. 949/2019).
In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata, della quale va solo in parte integrata la motivazione nei termini sopra indicati.
Non occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione perché il Ministero non ha svolto in questa sede attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale/incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale/incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione