Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28576 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 28576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25660/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dagli
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Rapporto part-time – Richiesta proroga – Diniego – Ragioni organizzative – Legittimità
R.G.N. 25660/2019
Ud. 24/10/2024 CC
avvocati COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 171/2019 depositata il 20/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/10/2024 dal AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 171/2019, pubblicata in data 20 marzo 2019, la Corte d’appello di Messina, decidendo sugli appelli riuniti proposti, rispettivamente, da NOME COGNOME e da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 886/2016, depositata in data 10 maggio 2016, ha accolto il gravame proposto da ll’azienda e, per l’effetto, ha integralmente respinto le domande proposte avverso quest’ultima da NOME COGNOME.
Quest’ultimo aveva adito il Tribunale di Messina nella veste di dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, con la qualifica di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assunto inizialmente con contratto a tempo pieno successivamente trasformata, su richiesta dello stesso ricorrente e per un periodo predeterminato, in part-time con autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale di architetto.
Aveva riferito il ricorrente di aver presentato in data 20 marzo 2012 istanza di proroga del rapporto part-time in scadenza al 31 luglio 2012, ma che tale richiesta era stata respinta dall’odierna controricorrente, la quale – sulla base delle previsioni della Legge n.
662/1996 come novellate dal D.L. n. 112/2008 -aveva motivato il diniego con ragioni di riorganizzazione del servizio, successivamente respingendo anche la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero-professionale da parte del ricorrente in costanza di rapporto a tempo pieno, ma al di fuori dell’orario di servizio.
Aveva quindi chiesto di accertare la illegittimità dei provvedimenti di diniego e di condannare l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni derivati dal diniego allo svolgimento dell’attività professionale.
Il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda, procedendo alla determinazione del danno.
La Corte d’appello ha accolto il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, osservando che la nuova formulazione degli artt. 58 e 59 della Legge n. 662/1996 per effetto dell’art. 73, D.L. n. 112/2008 comporta l’esclusione di un diri tto del dipendente alla conversione del rapporto da full-time a part-time , essendo quest’ultima rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, basata sulle esigenze di servizio.
Ha quindi ritenuto che, diversamente da quanto dedotto dal lavoratore, il diniego dell’RAGIONE_SOCIALE fosse adeguatamente motivato e non violasse le regole di buona fede e correttezza, essendo riferito a straordinarie esigenze di organizzazione del servizio, e quindi di copertura integrale dei ruoli di tecnici della prevenzione, come desumibile anche da una nota del 2016 prodotta in sede di gravame dall’RAGIONE_SOCIALE, la quale richiamava una serie di provvedimenti anteriori al provvedimento di diniego della prosecuzione del part-time .
Tali elementi sono stati ritenuti dalla Corte territoriale prevalenti sul contenuto di deposizioni testimoniali assunte in corso di giudizio, secondo le quali l’organizzazione del servizio di prevenzione era
rimasta immutata, e ciò in quanto il mutamento si era venuto a determinare proprio per effetto della riorganizzazione e della correlata utilizzazione del personale a tempo pieno.
Accolto il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha conseguentemente respinto il concorrente appello con cui NOME COGNOME impugnava la quantificazione del risarcimento dei danni.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina ricorre NOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della decisione impugnata per aver la Corte d’appello omesso di statuire sull’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’odierno ricorrente.
1.2. Il secondo motivo è, testualmente, rubricato: ‘ vizio della sentenza ex art. 360. I co, n. 5 c.p.c. -violazione dell’art. 112 c.p.c. – violazione dell’art. 132 II co n. 4 c.p.c. -motivazione apparente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto dl discussione tra le parti. sulla concessione dl proroga del rapporto part-time nell’anno 2011 giusta delibera n. 2643 del 22.07.2011 ‘ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale, nel ritenere adeguatamente motivato il provvedimento di diniego della prosecuzione del part-time :
-avrebbe adottato una ‘motivazione apparente che si risolve in argomentazioni del tutto disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione’ ;
-avrebbe omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, e cioè la proroga del rapporto part-time comunicata al ricorrente nell’agosto 2011, quando erano già stati adottati tutti i provvedimenti amministrativi e normativi che la Corte d’appello ha rit enuto legittimassero il successivo diniego opposto nel 2012.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza nonché ‘violazione dell’art. 112 c.p.c. – violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. -motivazione apparente e incomprensibile omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. sulla prova testimoniale’ .
Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le deposizioni testimoniali assunte in corso di giudizio fossero inidonee ad escludere l’esistenza di ragioni organizzative alla base del diniego di prosecuzione del part-time , deducendo che la motivazione sul punto risulta incomprensibile, in quanto priva di un percorso logico.
Argomenta ulteriormente il ricorso che ‘il Giudice di II cure ometteva di esaminare evidentemente un fatto decisivo per il giudizio (ovverosia le dichiarazioni rese dai testi), di cui le parti discutevano tramite la dialettica degli atti e alle udienze’ .
1.4. Il quarto motivo il ricorso è, testualmente, rubricato: ‘ vizio della sentenza ex art. 360. I co. nn. 3 e 4 c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme – violazione dell’art. 1. comma 58. L. n. 662/1996. così come modificato dall’art. 73 del D.L 112/2008
convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 e/o dell’art. 16 della L. n. 183/2010, nonché violazione degli artt. 1175, 1337 E 1375 c.c.’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione della Corte territoriale avrebbe fatto non corretto governo delle previsioni invocate, in quanto:
-avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di un diritto soggettivo del lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
-non avrebbe subordinato il diniego dell’Amministrazione ad una valutazione obiettiva e concreta delle esigenze di servizio;
-avrebbe escluso che i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. impongano alla RAGIONE_SOCIALE di indicare in modo specifico e completo le ragioni del diniego.
Il ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2013 per sostenere che il potere di rivalutazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale concessi sulla base della sola domanda dell’interessato (in applicazione della normativa all’epoc a vigente) non è arbitrario, in quanto deve essere ancorato alla presenza di esigenze obiettive degli uffici, ed inoltre deve essere esercitato con modalità rispettose dei canoni generali di correttezza e buona fede.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi sull’appello proposto dallo stesso ricorrente in relazione alla domanda di risarcimento dei danni e per non essersi pronunciata sulla richiesta dl CTU.
Il primo motivo è inammissibile.
Trova, infatti, applicazione il principio, più volte enunciato da questa Corte, per cui il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 10422 del 15/04/2019; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013), in relazione alle quali, invece, deve essere denunciato ex art. 360, n. 4), c.p.c. lo specifico error in procedendo nel quale sia incorso il giudice di merito.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato.
Quanto alla deduzione sul carattere apparente della motivazione, si deve rammentare che -a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 134 e della riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale” – è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente
inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica del merito della decisione.
Esclusa, parimenti, la violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. -peraltro sostanzialmente non argomentata dal ricorrente -questa Corte ritiene insussistente anche il vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo in quanto il fatto dedotto -cioè la circostanza che nel 2011 era stata concessa una proroga del part-time – non risulta decisivo ai fini della valutazione del diniego del 2012, avendo la Corte territoriale ritenuto il diniego legittimo sulla base di un mutamento di fatto della situazi one organizzativa dell’Azienda , con valutazione che era riservata al giudice di merito e non è sindacabile nella presente sede.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Lo stesso, infatti si traduce in un ‘ inammissibile sollecitazione a questa Corte a procedere ad un sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass.
Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
Richiamato, quanto alle doglianze concernenti il carattere apparente della motivazione, il principio già enunciato in sede di esame del secondo motivo, questa Corte rileva la inammissibilità delle deduzioni concernenti il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, dal momento che le stesse, ancora una volta, concernono l’esame delle prove testimoniali, l addove costante è l’orientamento di questa Corte, a mente del quale l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).
Va ribadito, del resto, il principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002).
5. Il quarto motivo è infondato.
La decisione della Corte d’appello, infatti, risulta conforme all’orientamento espresso recentemente da questa Corte ( Cass. Sez. L, Ordinanza n. 276 del 2024) in fattispecie affine, con decisione le cui argomentazioni possono essere qui riproposte.
Si è rammentato che l’art. 1, comma 58, della legge n. 662/1996 nel testo originario, prevedeva l’automatica trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ed attribuiva al dipendente un diritto potestativo, perché la Pubblica Amministrazione, a fronte della domanda, poteva negare la trasformazione nei soli casi in cui emergesse un conflitto di interesse con l’altra attività lavorativa che il dipendente part time intendeva svolgere, mentre, qualora non venisse in alcun modo in rilievo l’obbligo di esclusività, le esigenze organizzative potevano giustificare il solo differimento della trasformazione medesima, che non poteva essere impedita (« La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L’amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi.» ).
Successivamente, tuttavia, il L egislatore, con l’art. 73 del D. L. n. 122/2008, ha riformulato la disposizione ed ha escluso ogni
automatismo della richiesta trasformazione, prevedendo che la stessa sia subordinata all’assenso dell’amministrazione, che può negarla nei casi in cui il passaggio dal tempo pieno a quello parziale si risolva in un pregiudizio, anche non grave, per la funz ionalità dell’attività amministrativa (nel testo riformulato l’art. 1, comma 58, della citata legge n. 662/996, prevede che: «La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall’amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L’amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa.» ).
È pertanto alla luce del riformulato art. 1, comma 58, della legge n. 662/1996 che va letto ed interpretato l’art. 16 della legge n. 183/2010 secondo cui «1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-
legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.» .
Emerge, quindi, che il legislatore, ripensando l’atteggiamento di assoluto favore in passato espresso rispetto al lavoro a tempo parziale, ha inteso, in linea generale e per il futuro, valorizzare maggiormente le esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche ed ha anche consentito una deroga, sia pure momentanea, al principio della necessaria consensualità delle modifiche contrattuali inerenti all’orario di lavoro, permettendo alle pubbliche amministrazioni di rivedere i provvedimenti obbligatoriamente adottati nella vigenza della precedente normativa e di esprimere una valutazione, a suo tempo non permessa, sulla compatibilità del part-time con le predette esigenze organizzative, in linea con la nuova disciplina della materia che prevede la prevalenza dei principi di efficienza e buon andamento degli uffici pubblici (tutelati dall’art. 97 Cost.) rispetto alle ragioni personali del dipendente interessato alla riduzione dell’orario .
Da ciò consegue che il legislatore ha degradato la posizione giuridica del dipendente da diritto soggettivo potestativo a interesse legittimo di diritto privato, in relazione al quale valgono i medesimi principi che regolano l’esercizio dei poteri datoriali nelle situazioni in cui al datore è riconosciuta una discrezionalità della scelta da compiere: non a caso l’art. 16 della legge n. 183/2010 richiama i canoni generali di correttezza e buona fede, canoni che, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, sono espressione del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. ed impongono «a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge…» (Cass. S.U. n. 28056/2008).
I richiamati canoni realizzano, quindi, in sede di esecuzione del contratto un bilanciamento fra gli opposti interessi dei contraenti nel senso che, qualora ad una delle parti sia concesso un potere, le modalità di esercizio devono essere tali da preservare anche l’interesse di chi quel potere subisce, di modo che il soddisfacimento dell’esigenza che il titolare del diritto persegue possa essere realizzato con il minor sacrificio possibile imposto alla controparte.
Si tratta, quindi, di un bilanciamento che, in quanto tale, non può annullare il conferimento del potere né determinare una prevalenza dell’interesse che, invece, il legislatore ha ritenuto recessivo rispetto a quello della controparte contrattuale; così in teso, il rispetto dell’obbligo di correttezza e buona fede va necessariamente misurato sulle singole fattispecie concrete, perché risente della natura del potere del quale si discute e dell’incidenza che lo stesso può avere nella sfera giuridica altrui.
È pertanto alla luce dei richiamati principi che va interpretato l’art. 16 della legge n. 183/2010, in relazione al quale sono stati esclusi dalla Corte di giustizia (CGUE 14.10.2014 in causa C – 221/13) e dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 224/2013) i denunciati profili di contrarietà con la direttiva 97/81/CE e con l’art. 117 Cost. , mentre questa Corte, richiamando le pronunce sopra citate, ha già osservato che ai sensi dell’art. 16 della legge n. 183/2010 il lavoratore non è assoggettato incondizionatamente alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro pubblico ai fini della trasformazione del rapporto da part time a full time perché l’iniziativa dell’amministrazione dev’essere sorretta da serie ragioni organizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (Cass. n. 1882/2023 e Cass. n. 3804/2019).
Questi ultimi, a propria volta, non possono essere intesi né nel senso di prospettare, in contrasto con la chiara scelta legislativa, una subvalenza dell’interesse organizzativo della Pubblica Amministrazione rispetto a quello personale del dipendente interessato al part time , né nel senso di configurare una non consentita sostituzione del giudice al datore di lavoro nella valutazione delle esigenze stesse e delle modalità attraverso le quali le medesime possono essere assicurate.
Quanto al richiamo operato dal ricorrente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 224/2013 (comunque non vincolante quanto all’interpretazione delle norme di legge riservata a questa Corte), osserva questa Corte che i riferimenti che si leggono nella sentenza sono fatti a ‘titolo esemplificativo’ e prescindono del tutto dalla valutazione del caso concreto, in relazione al quale, come si è detto, deve essere misurato il rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Tornando, allora, al caso in esame, la decisione della Corte territoriale appare immune da censure, in quanto la Corte medesima ha operato una valutazione della singola vicenda conformandosi ai principi di diritto sopra enunciati e ritenendo -con accertamento in fatto non censurabile nella presente sede e ferma l’impossibilità per il giudice di sostituirsi al datore di lavoro nelle sue scelte discrezionali -che il diniego dell’odierna controricorrente non risultava né arbitrario né immotivato, ma veniva a fondarsi su concrete esigenze organizzative derivanti dalla necessità di procedere alla copertura integrale dei posti di lavori di tecnici della prevenzione, escludendo conseguentemente che il diniego integrasse violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Il quinto motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale, infatti, non ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello ma, nel momento in cui ha escluso in radice la
fondatezza della domanda del ricorrente, ha ritenuto assorbito ogni profilo di doglianza relativo al quantum di un risarcimento che, invece, postulava l’accoglimento delle ragioni del ricorrente medesimo.
Va, del resto, rammentato che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione