Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30310 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30310 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16201-2018 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocata NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 240 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata l’8 marzo 2018 (R.G.N. 220/2017). Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G.N. 16201/2018 Cron.
Rep.
C.C. 29/05/2024
giurisdizione Indennità NASpI e dimissioni per giusta causa.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 240 del 2018, depositata l’8 marzo 2018, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, ha respinto la domanda del signor NOME, volta a ottenere l’indennità mensile di disoccupazione denominata «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)».
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’omissione «datoriale dei versamenti contributivi protrattasi per oltre un anno» non integra giusta causa RAGIONE_SOCIALEe dimissioni (art. 2119 cod. civ.) e non vale, dunque, a ricondurre la perdita RAGIONE_SOCIALE‘occupazione «ad una condizione indipendente dalla volontà del lavoratore» (pagina 2 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello).
Nessun elemento dimostra che tale omissione fosse nota al momento RAGIONE_SOCIALEe dimissioni e, ad ogni modo, l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versare la contribuzione previdenziale non pregiudica il lavoratore, tutelato dall’operatività del principio RAGIONE_SOCIALE‘automatism o RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali (art. 2116 cod. civ.).
Sulla scorta di tali rilievi, la Corte d’appello di Firenze non ha ravvisato alcuna «violazione così grave da condizionare irrimediabilmente la continuità del rapporto lavorativo esonerando il dipendente dal preavviso» (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
-Il signor NOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
7. -All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il signor NOME denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in relazione all’art. 34 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1998, n. 448, come interpretato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 269 del 2002, all’art. 45, primo comma, del regio decreto -legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, all’art. 38 Cost. e all’ art. 2119 cod. civ.
Il ricorrente imputa ai giudici d’appello di avere erroneamente escluso la giusta causa RAGIONE_SOCIALEe dimissioni, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘omissione contributiva e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di invocare l’automatismo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, sancito dall’art. 2116 cod. civ.
Il mancato versamento dei contributi rappresenterebbe «un comportamento gravissimo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione del rapporto di lavoro» (pagina 4 del ricorso per cassazione) e lederebbe in modo irrimediabile il vincolo fiduciario. Non si tratterebbe, dunque, di una circostanza marginale, ma di una «patologia del rapporto che determina la legittima rescissione» del rapporto stesso (pagina 6 del ricorso per cassazione).
2. -Il ricorso è inammissibile.
3. -Nel caso di specie, viene in rilievo la disciplina dettata dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015, che riconosce l’indennità NASpI «anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa».
La Corte di merito ha escluso il ricorrere di una giusta causa di dimissioni e ha negato, pertanto, la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa dedotta dal lavoratore sulla base di tale presupposto.
4. -Le censure s’incentrano sulla rilevanza cruciale RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versare i contributi e sulla gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento del datore di lavoro, che, a dire del ricorrente, non può essere sminuita sulla base del principio di automatismo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni (art. 2116 cod. civ.).
Anche nella memoria illustrativa, il ricorrente pone l’accento sul vulnus che l’omissione del datore di lavoro ha inferto al rapporto fiduciario, vulnus che l’applicabilità d egli specifici rimedi additati dai giudici d’appello non varrebbe ad attenuare.
5. -Si deve osservare che la sentenza impugnata, pur disquisendo in linea generale sul nesso che intercorre tra la gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento del datore di lavoro e l’operatività RAGIONE_SOCIALEa tutela riconosciuta dall’automatismo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali, non manca di esordire con un accertamento in concreto, che il ricorso, formulato in relazione a plurimi vizi di violazione e falsa applicazione di legge, non scalfisce in modo efficace.
La Corte territoriale rimarca, difatti, che «Non vi è poi alcun elemento che possa far ritenere che il lavoratore avesse conosciuto di tale omissione prima RAGIONE_SOCIALEe rassegnate dimissioni, di tal che tacitamente accettando tale situazione» (pagina 2 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello).
In prima battuta, dunque, i giudici del gravame hanno escluso, in punto di fatto, la correlazione tra gli inadempimenti del datore di lavoro e le dimissioni rassegnate.
Tale correlazione si configura come elemento imprescindibile RAGIONE_SOCIALEa fattispecie posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEe domande e riveste autonomo rilievo rispetto al profilo RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento, su cui il ricorso si attarda, con argomenti sviluppati anche nella memoria illustrativa.
Le dimissioni sono assistite dalla giusta causa delineata dall’art. 2119 cod. civ., allorché si configurino come reazione immediata agli inadempimenti del datore di lavoro, secondo i parametri di ragionevolezza enucleati da questa Corte nel concretizzare i
presupposti di validità e di tempestività RAGIONE_SOCIALEe dimissioni (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2018, n. 31999).
Spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, supportando la domanda con i pertinenti dati di fatto (Cass., sez. lav., 8 agosto 2022, n. 24432), anche in ordine al rapporto di consecuzione e d’immediatezza, che disvela l’autentica genesi RAGIONE_SOCIALEe dimissioni rassegnate e ne avvalora la ‘giusta causa’.
6. -La Corte di merito, nel prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite al processo e nell’inquadramento RAGIONE_SOCIALEa concreta vicenda devoluta al suo esame, ha soggiunto che a tale onere il lavoratore non ha ottemperato.
Sul profilo RAGIONE_SOCIALE‘immediatezza RAGIONE_SOCIALEe dimissioni e de ll’asserita intollerabilità RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione del rapporto di lavoro, anche il controricorrente non ha mancato di polarizzare l’attenzione , valorizzando il citato passaggio RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello (da ultimo, pagine 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio).
Con tali argomenti, volti a negare in fatto l’elemento saliente RAGIONE_SOCIALEa necessaria interrelazione tra l’inadempimento e le dimissioni e , dunque, di per sé idonei a sorreggere la decisione adottata, il ricorso non si cimenta in modo persuasivo.
7. -Dai rilievi svolti consegue, in definitiva, l’inammissibilità del ricorso, per la carenza di specificità e di decisività RAGIONE_SOCIALEe critiche formulate.
8. -Le spese del presente giudizio, liquidate alla stregua del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
-La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione