Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17587 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 17587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso 31230-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
PU
avverso la sentenza n. 437/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/07/2020 R.G.N. 886/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME‘.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME contro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, annullava e dichiarava inefficace la lettera di dimissioni e la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del 20.2.2009, dichiarava che il ricorrente aveva diritto ad essere inserito nelle liste di mobilità secondo l’accordo sindacale dell’11.6.2009, condannava la società al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di € 55.506,47 a titolo di retribuzioni lorde mensili, ivi compresi il periodo di preavviso di licenziamento e quota TFR e dell’importo di € 43.319,14 a titolo di indennità di mobilità dal 20.9.2009 al 21.12.2010 quale risarcimento del danno.
2. La Corte d’Appello di Catania accoglieva l’appello della società e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta in primo grado da NOME COGNOME, escludendo che le dimissioni incentivate fossero viziate per dolo dell’altro contraente o per incapacità di intendere e volere del dipendente al momento della sottoscrizione, anche in mancanza di prova della consapevolezza da parte della
società che successivamente sarebbe stata avviata procedura di licenziamento collettivo che avrebbe con elevata probabilità interessato anche il dipendente dimissionario.
Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello NOME COGNOME con 12 motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; all’udienza del 19.9.2023, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione oggetto del primo motivo; le parti hanno deposito ulteriori memorie in vista della pubblica udienza; il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per difetto del dispositivo, violazione degli artt. 156, comma 2, 161, 429, 437, 438 c.p.c., 111 Cost., 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza; denuncia la nullità della sentenza assumendo che, all’esito della camera di consiglio, la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciare il dispositivo, comunicato solo unitamente alla sentenza al momento della sua pubblicazione; sostiene che, svoltasi la trattazione del processo di appello nelle forme di cui all’art. 83, comma 7, lett. h), d. l. n. 18/2020, sarebbe stata obliterata l’emissione del dispositivo e comunque la sua lettura, ovvero il suo deposito in cancelleria lo stesso giorno della camera di consiglio per essere comunicato telematicamente per iscritto alle parti.
Il motivo non è fondato.
Osserva il Collegio che la norma processuale transitoria in esame, dettata per il periodo dell’emergenza pandemica,
stabiliva che, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, al capo dell’ufficio giudiziario era consentito adottare misure che consentissero ‘ lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ‘.
Parte ricorrente, a sostegno del motivo, richiama la giurisprudenza, consolidata, in base alla quale, nei giudizi regolati dal rito lavoro, la lettura del dispositivo in udienza costituisce adempimento imposto a pena di nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione; evidenzia che nel caso di specie nello storico del procedimento d’appello risulta registrata successivamente la lettura del dispositivo in udienza rispetto alla sua data, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta.
Le argomentazioni di parte ricorrente basate sullo storico non sono dirimenti nel caso in esame, non essendo vietata la registrazione successiva di atti precedenti.
Soprattutto, con rilievo decisivo ed assorbente, deve sottolinearsi che la previsione emergenziale di cui all’art. 83 cit. era stata dettata per fare fronte a una situazione generale causata dalla pandemia, diversa dalla normalità di condizioni processuali considerata -invece -nella giurisprudenza richiamata da parte ricorrente.
Per contrastare la pandemia e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, era stato adottato in via generale lo schema camerale per la
trattazione dei processi civili, anche in materia di lavoro; in tale contesto, la mancata comunicazione del dispositivo, quale atto a rilevanza esterna autonoma (che, al di fuori del periodo di pandemia sarebbe stato letto in esito all’udienza secondo la previsione di cui all’art. 437 c.p.c.), tenuto conto della disciplina emergenziale, non determina alcuna specifica o apprezzabile lesione del diritto di difesa cui ancorare una dichiarazione di nullità dell’attività processuale svolta, una volta comunicata la sentenza e decorrendo da tale data i termini per l’impugnazione esercitata in questa sede.
8. Questa Corte ha ritenuto, ad esempio, che è legittimo lo svolgimento dell’udienza di discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l’assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell’udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall’art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18/2020, conv. con modif. dalla legge n. 37/2020, in quanto tale procedimento – in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste – è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull’oggetto, sulla rilevanza e sull’eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull’applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (Cass n. 37137/2022); e anche che i provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o “cartolare”, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett.
h, d.l. n. 18/2020, devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi (v. Cass n. 13735/2023; v. anche Cass. n. 32358/2023, con cui si è precisato che, in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare, ex art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18/2020, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza; v. Cass. n. 35109/2022, che ha sostenuto che le disposizioni menzionate consentono di derogare alle previsioni del codice di rito, precisando che non si prospetta una violazione dell’art. 6 CEDU in quanto l’esclusione dell’udienza in presenza o da remoto è limitata ad un periodo circoscritto, in ragione di un accadimento obiettivo l’epidemia COV ID – e per la tutela della salute collettiva e unicamente per i procedimenti ai quali possono partecipare i soli difensori; v. Cass. n. 19984/2023, che insiste sulle finalità di norme eccezionalmente dirette a permettere lo svolgimento dei processi assicurando al meglio le finalità sanitarie di prevenzione della diffusione pandemica).
9. Da tali precedenti si ricava il principio generale secondo cui, in caso di udienza cd. cartolare pandemica a trattazione scritta, lo schema camerale è stato ritenuto dal legislatore sufficiente a garantire il contraddittorio con comunicazione successiva del dispositivo, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, ferma la decorrenza dei termini per l’impugnazione dalla data della comunicazione telematica; e, nel caso in esame, dato atto che il dispositivo si intende depositato, quando manchi
udienza in presenza, e che una registrazione successiva non determina violazione del contraddittorio, non sono riscontrabili ipotesi di nullità espressamente previste dal sottosistema processuale c.d. emergenziale.
10. Tale lettura della normativa emergenziale operante per i procedimenti civili in genere prescinde dalla questione, diversa perché non collegata alla pandemia, ma fissata a regime dall’art. 127 -ter c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell’applicabilità al processo del lavoro della disciplina della sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, oggetto di ordinanza interlocutoria di questa sezione n. 11898/2024 in vista dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite.
11. Con il secondo motivo, viene dedotta (ai sensi dell’ art.360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per essersi la sentenza impugnata erroneamente basata sul falso presupposto che, con la sottoscrizione delle dimissioni, il lavoratore avesse rinunciato a ogni diritto; nello stesso motivo si denuncia altresì un omesso esame di prove documentali e testimoniali.
12. Il motivo è inammissibile, spettando al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella
decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021).
13. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019).
14. Con il terzo motivo viene dedotta (art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1439, 1362, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’affermata (dal ricorrente, ma esclusa dalla sentenza impugnata) condotta dolosa della società.
15. Il motivo non è fondato.
16. Per la configurabilità del dolo come vizio del consenso, nella previsione dell’art. 1439 c.c., è necessario che il raggiro o l’inganno abbia agito come fattore determinante della volontà negoziale, ingenerando nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà. L’apprezzamento del giudice di merito sull’ esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona, come quello sulla rilevanza delle dichiarazioni e del comportamento dell’agente, si risolvono in un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio (Cass. n. 16179/2004; conf. Cass. n.
21532/2006; v. anche Cass. n. 19974/2017).
17. Nel caso in esame il dolo è stato motivatamente escluso in relazione alla rilevanza del dato temporale; si tratta di valutazione squisitamente di merito, non censurabile in questa sede; né ricorre un’omessa pronuncia sul punto, ma esclusivamente una motivazione non condivisa da parte ricorrente.
18. Neppure è integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).
19. Non è integrata neppure una violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto essa è deducibile per cassazione quale violazione di legge soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece, come in questo caso, là dove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013, n. 13395/2018, n. 18092/2020).
20. Con il quarto motivo è dedotta (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) violazione degli artt. 112, 421, 437 c.p.c., 2113, 1362, 1239, 1419, 1324, 1325, 1966 c.c., 112 e 132 c.p.c., argomentando circa la complessiva nullità delle dimissioni.
21. Il motivo è inammissibile.
22. Poiché il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, questi assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., mentre è inammissibile il motivo che cumuli una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, con la mera elencazione di una lunga serie di norme ipoteticamente violate, senza collegamento alla motivazione della sentenza gravata (cfr. Cass. n. 11603/2018, n. 19959/2014).
23. Il quinto motivo denuncia (art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c.) omesso esame di fatti determinati e violazione degli artt. 1362, 2697, 2727, 2729 c.c., 112, 113, 115, 116, 132, 420, 421, 437, c.p.c., della Direttiva 2001/23/CE, della Direttiva 98/59/CE, degli artt. 4, 5, 24 legge n. 223/199, in quanto la procedura di mobilità è stata attivata a 79 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente.
24. Con il sesto motivo viene dedotta (art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c.) omessa, violazione o falsa applicazione della normativa comunitaria e degli artt. 1362, 2697, 2727, 2729 c.c., 112, 113, 115, 116, 132 c.p.c., della Direttiva 2001/23/CE, della Direttiva 98/59/CE, degli artt. 4, 5, 24 legge n. 223/1991; si sostiene che la società era obbligata a fare la procedura e che nel febbraio 2009 avrebbe dovuto
astenersi a proseguire a far sottoscrivere ai lavoratori dimissioni o risoluzioni consensuali (seppur incentivate), senza preavvisare i lavoratori che comunque avrebbe fatta la procedura di mobilità.
Con il settimo motivo viene dedotta (art. 360 nn. 3, 4 c.p.c.) violazione dell’art. 113 c.p.c. per mancata applicazione della normativa comunitaria di cui alle direttive 2001/23/CE e 98/59/CE e 112 e 132 c.p.c., assumendosi il diritto del ricorrente a essere inserito nella procedura di mobilità indipendentemente dalla nullità o meno della risoluzione consensuale per dimissioni.
Con l’ottavo motivo viene dedotta (art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c.) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 132 c.p.c., sostenendo la non veridicità di alcune circostanze espresse nella motivazione della sentenza impugnata, omissione di fatti storici e sindacali, omissione delle sequenze temporali e dei fatti.
Con il nono motivo viene dedotta (art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c.) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 132, 113 c.p.c., sostenendosi il diritto del ricorrente a rientrare nella mobilità.
I motivi dal quinto al nono incluso, connessi perché tutti riguardanti la questione del rapporto tra le dimissioni incentivate dell’odierno ricorrente e la successiva attivazione della procedura di mobilità per altri lavoratori, sono inammissibili.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della
violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011); specificamente, Cass. n. 3397/2024 ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse; si ribadisce, inoltre quanto sopra rilevato ( §§ 13, 18, 19) in materia di cd. minimo costituzionale della motivazione e di limiti alla deducibilità di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in questa sede di legittimità.
30. Per completezza, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha in fatto escluso che alla data delle dimissioni vi fosse una decisione già presa sul licenziamento collettivo, con accertamento di merito qui non sindacabile perché congruamente e logicamente motivato, considerando il periodo temporale intercorso tra le dimissioni e l’apertura della procedura di mobilità significativo della soluzione di
continuità tra tali eventi.
31. Con il decimo motivo viene dedotta (art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c.) violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 428 c.c., 2697, 2699 c.c., censurandosi la valutazione della Corte di merito in relazione alla documentazione medica in atti come non giustificante l’annullamento delle dimissioni per incapacità naturale.
32. Il motivo sconta i medesimi profili di inammissibilità per mescolanza e incompatibile promiscuità delle censure e perché contenente richiesta di rivalutazione nel merito di apprezzamenti probatori, già rilevati con riguardo ai precedenti motivi dal quinto al nono.
33. Con l’undicesimo motivo viene dedotta (art. 360 nn. 4, 5 c.p.c.) violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c., 2697 c.c. in relazione ad affermati comportamenti illegittimi dell’azienda precedenti le dimissioni incentivate e produttivi di danno risarcibile.
34. Il motivo è inammissibile.
35. Si richiama, in primo luogo, quanto sopra rilevato (§§ 13, 18, 19) in materia di cd. minimo costituzionale della motivazione e di limiti alla deducibilità di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in questa sede di legittimità.
36. In secondo luogo, si osserva che si riscontra non un’ omessa pronuncia sul punto, ma un rigetto dell’appello incidentale del lavoratore riguardo alla domanda in esame già respinta in primo grado; pertanto, avendo la Corte d’Appello confermato sul punto la statuizione di primo grado di rigetto della domanda, si realizza un’ ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348 -ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai
medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c. (v., tra le molte, Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).
37. Con il dodicesimo motivo la sentenza impugnata viene censurata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione dell’art. 11 Preleggi, degli artt. 91, 412, 412-bis c.p.c., e del D.M. 55/2014.
38. Il motivo non è fondato.
Come chiarito da Cass. n. 28417/2018, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del ” disputatum “, senza che trovi applicazione il correttivo del ” decisum “.
40. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
42. Sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi professionali, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P .R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio