Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26972 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
Oggetto:
titoli di credito
AC – 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17139/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura a margine del ricorso;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione e all’indirizzo pec EMAIL,
rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti del 20 giugno 2023;
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Roma, diciassettesima sezione civile, n. 1131/2021 del 20 gennaio 2021, resa nel procedimento n.r.g. 30181/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del locale Giudice di Pace che l’ ha condannata a risarcire il danno arrecato a RAGIONE_SOCIALE per effetto dell’abusivo incasso presso uno sportello postale di un assegno di traenza non trasferibile emesso dalla banca Ugf in favore di un danneggiato a definizione di un sinistro.
Il Tribunale, per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto: a) che sussisteva la responsabilità dell’istituto negoziatore dell’assegno, posto che esso aveva omesso di usare la diligenza professionale richiesta per l’operazione effettuata, avendo identificato il presentatore del titolo, che non era suo cliente abituale, né aveva pregressi rapporti con l’istituto, solo attraverso l’esame di una patente di guida e di un codice fiscale; b) che nella specie non poteva trovare applicazione la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 9769 del 2020, in quanto il mittente della spedizione postale ordinaria era la banca Ugf e non la danneggiata Unipol, cui pertanto non poteva riferirsi alcun tipo di concorso causale; c) che sulla somma oggetto di restituzione
andava riconosciuta presuntivamente la rivalutazione monetaria ove il saggio di interesse nel periodo di riferimento fosse stato inferiore al rendimento dei titoli di Stato non superiori a dodici mesi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
Primo motivo «1. V iolazione e falsa applicazione dell’art. 43 del RD 1736/33, dell’art. 1218 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p. e dell’art. 1227 c.c. per violazione dei principi in tema di responsabilità e del nesso di causalità con riferimento alla condotta colposa di controparte in relazione all’asserito danno» deducendo la non corretta applicazione dei criteri di accertamento della colpa della negoziatrice, l’erronea affermazione della responsabilità per non aver posto a fondamento della decisione le prove offerte del corretto adempimento, che regolarmente erano state offerte in atti (assenza di alcuna contraffazione del titolo, sussistenza di esclusiva responsabilità della controparte per aver scelto una modalità rischiosa di trasmissione del titolo all’ effettivo beneficiario).
Il motivo è fondato e va accolto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25581 del 2018; Cass. n. 34107 del 2019; Cass., SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021; Cass. nn. 15638, 15642, 15643, 15651, 15818, 6781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19351 del 2024), cui va data continuità, secondo cui dopo la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 12477 del 2018,
avuto riguardo alla natura di clausola generale dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta “norma elastica”, costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma – e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto dando concretezza a quella “parte mobile” della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori, con l’ulteriore conseguenza che proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente. Di Talché, nel concreto della fattispecie, va evidenziato che la patente di guida costituisce nel nostro ordinamento uno dei possibili strumenti di identificazione personale. Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d’appello, l’istituto bancario non è in linea generale tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso “ad ogni possibile mezzo”, né alcuna indagine presso il comune di nascita. Altrettanto erroneo è il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI
del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta una portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale, ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale (cfr. Cass. n. 35755 del 2023; Cass. nn. 38110 e 35821 del 2022; Cass. n. 34107 del 2019). Ne consegue che l’impostazione del tribunale di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell’avvenuta identificazione con documento di identità -tenuto conto, peraltro, che dalla sentenza impugnata non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione -si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, Cass. nn. 3649 e 12573 del 2021; Cass. nn. 3078, 6356, 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Cass. nn. 209, 10711 e 12802 del 2024).
Secondo motivo «2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., 1224 c.c., e 2697 c.c., per erroneo riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma portata dal titolo di euro 1.400,00 -art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
Il motivo è assorbito dall’ accoglimento del primo mezzo.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, rinviandosi la causa al Tribunale di Roma, in diversa