Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5692 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5692 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 2563-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 80/2021 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/07/2021 R.G.N. 49/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal AVV_NOTAIO
COGNOME.
Oggetto
Differenze retributive
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Campobasso rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede in data 12.11.2019 che: – aveva rigettato il ricorso del COGNOME e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE, aveva condannato l’attore al pagamento in favore dell’ex -datrice di lavoro della somma di € 5.833,85, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva in sintesi: a) che l’attore, il quale aveva lavorato per la resistente dall’8.7.2014 al 7.7.2015 come conducente di autocarri, aveva chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di € 26.716,62, a titolo di differenze retributive, trasferte, lavoro straordinario, ferie e festività non fruite e differenza TFR, nonché impugnato la dichiarazione unilaterale del 7.7.2015; b) che la società resistente, oltre a contestare in gran parte tali pretese, aveva chiesto in riconvenzione la condanna del COGNOME al pagamento della differenza tra € 17.872,88 (ad essa ritenuta dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti per un sinistro stradale del 15.1.2015 che vedeva coinvolto il mezzo guidato dal COGNOME) ed € 4.888,05 (che riconosceva dovere al lavoratore a titolo di superiore inquadramento); c) per quali ragioni il primo giudice aveva respinto le domande del lavoratore ed aveva invece accolto parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente; d) i motivi d’appello del lavoratore attinenti
sia al rigetto delle proprie pretese che al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della controparte.
Tanto premesso, la Corte d’appello, riesaminate le risultanze processuali, giudicava infondato l’appello per entrambi i suddetti profili, con integrale conferma dell’impugnata sentenza.
Avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste l’intimata con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Articolo 360 C. 1 n. 5 C.P.C.’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 191 e 194 c.p.c. Articolo 360 C. 1 n. 4 C.P.C.’. Deduce che ‘la Corte territoriale ha ritenuto tardiva la richiesta di C.T.U. formulata dal COGNOME in primo grado nella m emoria del 21.5.2018, nell’atto di appello datato 8.3.2020 (p. 16 sopra trascritta) e nelle note di trattazione scritta del 15.5.2021 (p. 2 e 3 sopra trascritte) sul presupposto che essa era tardiva in quanto non proposta nel ricorso introduttivo’, e che, stante la natura della consulenza tecnica d’ufficio affermata da questa Corte di legittimità, ‘Non può quindi ritenersi mai tardiva la richiesta avanzata dalla parte in proposito, non trattandosi di una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma solo di una sollecitazione rivolta al giudice affinché
questo, avvalendosi dei propri poteri discrezionali, provveda a nominare un consulente’.
3. Il primo motivo è inammissibile.
Rileva il Collegio che la censura, in quanto proposta esclusivamente ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., s’imbatte nella preclusione di cui all’art. 348 ter, comma quinto, c.p.c. (applicabile ratione temporis nella specie) per il caso di c.d. ‘doppia conforme’ (trattasi di preclusione riprodotta nel vigente art. 360, comma quarto, c.p.c.), che indubbiamente ricorre nel caso di specie.
Peraltro, il ricorrente neanche evidenzia rilevanti differenze di motivazione tra la sentenza d’appello rispetto a quella di primo grado (cfr. a riguardo, ex multis , Cass. n. 31312/2021, n. 24974/2020), sentenza che la Corte territoriale ha esplicitamente confermato.
Per completezza, aggiunge il Collegio che la censura, per come formulata, sarebbe ex se inammissibile.
5.1. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, l’omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storicofenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un ‘fatto’, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una ‘questione’ o un ‘punto’, ma un vero e proprio ‘fatto’, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale,
un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il ‘vario insieme dei materiali di causa’ (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).
Ebbene, come emerge chiaramente dall’esteso sviluppo del primo motivo (v. pagg. 11-16 del ricorso), il ricorrente non fa valere l’omesso esame di un fatto storico (principale o secondario) nel senso dianzi precisato, ma in realtà prospetta una serie di proprie deduzioni in merito all’intera materia del contendere, in chiave essenzialmente di critica e di contrapposizione a valutazioni operate dalla Corte di merito (come, ad es., quando al punto ix) a pag. 16 del ricorso assume che non ‘risulta convincent e quanto osservato dalla Corte territoriale a p. 9 della sentenza, …’).
Il secondo motivo è infondato con taluni profili d’inammissibilità.
Nella sua motivazione la Corte territoriale, dopo aver riferito altre deduzioni e richieste dell’allora appellante, ha riportato che inoltre quest’ultimo, ‘ove lo si ritenesse necessario per superare la eventuale incertezza probatoria’, aveva chiesto ‘c he sia ammessa la ctu sui dischi cronotachigrafi, chiesta nel corso del giudizio di I grado, dopo la costituzione in giudizio della resistente e la produzione da parte della stessa dei dischi cronotachigrafi. La ctu, non ammessa dal Tribunale, potrebbe consentire di accertare, giorno per giorno, la posizione esatta del camion in dotazione del ricorrente, onde stabilire i percorsi e provare, al di là dell’esito delle prove orali, l’effettivo orario di
lavoro del dipendente e le destinazioni così come indicate in ricorso’ (così a pag. 4 dell’impugnata sentenza).
Nel pronunciarsi su tale aspetto, la stessa Corte ha considerato: ‘Quanto alla ctu sui dischi cronotachigrafi, già rigettata in I grado unitamente alla richiesta di esame del ctp (v. ordinanze del 28.6.2018 e del 4.6.2019), trattasi di prova tardivamente richiesta, dopo che la resistente aveva prodotto nel giudizio, in allegato alla memoria di costituzione, n. 168 dischetti al fine di dimostrare percorsi ed orari del ricorrente. L’esistenza dei supporti era evidentemente nota al COGNOME, il quale, però, n ell’atto introduttivo del giudizio si è limitato a chiedere solo una ctu al fine di quantificare le pretese economiche’ (così alla successiva pag. 9).
Rileva ancora il Collegio che è nell’ambito del primo motivo di ricorso che viene esposto il tenore delle relative deduzioni istruttorie del lavoratore, comprensive di ‘una relazione di consulenza tecnica di parte con la quale erano stati esaminati pro prio i 168 dischi depositati dalla datrice di lavoro’ (v. in extenso pagg. 12-16 del ricorso in esame).
La censura in esame, nondimeno, difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione laddove non considera che la Corte territoriale, come si è visto, ha rilevato che già il primo giudice aveva rigettato le richieste a riguar do avanzate dall’attore a mezzo di due ordinanze precisamente individuate (del 28.6.2018 e del 4.6.2019), a quanto consta, ignorate dallo stesso già nell’atto di appello e tuttora: tali provvedimenti, invero, non risultano prodotti in questa sede di legittimità dal ricorrente, che peraltro neanche ne riferisce sommariamente il contenuto.
11.1. Il ricorrente, inoltre, nulla deduce circa lo specifico rilievo della Corte, secondo il quale: ‘L’esistenza dei supporti’ in questione, ossia dei dischi cronotachigrafi, ‘era evidentemente nota al NOME‘; né pone attualmente in dubbio che egli avess e chiesto anche l’ ‘esame del ctp’ che aveva redatto la cennata ‘relazione di consulenza tecnica di parte’ proprio su quei ‘168 dischi depositati dalla datrice di lavoro’.
Tanto rilevato, la qualificazione della complessiva richiesta giudicata tardiva dalla Corte come richiesta di ‘prova’ non può reputarsi nella specie inesatta sul piano giuridico in una duplice chiave.
12.1. In primo luogo, il ricorrente, infatti, non si era limitato a sollecitare una C.T.U. sui dischi cronotachigrafi solo una volta esibiti dalla controparte, ma aveva nel contempo chiesto di esaminare il proprio C.T. il quale sui medesimi supporti si era già espresso in apposito elaborato depositato in giudizio (esame, questo, di un C.T.P., senza peraltro che fosse stata disposta C.T.U., che è un mezzo istruttorio indubbiamente atipico e latamente accostabile ad una testimonianza).
12.2. In secondo luogo, si deve tener conto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno messo in luce che l’attività espletata dal consulente tecnico d’ufficio ‘si iscrive dinamicamente nell’orbita istruttoria del processo, sicché anche quando da mezzo di valutazione della prova si evolve in mezzo di ricerca della prova ed in questa forma acquisisca la natura di fonte oggettiva di prova, la consulenza non smarrisce mai il proprio radicamento nel campo della prova, perché se nella forma della consulenza c.d. ‘deducente’ essa si esercita propriamente sul compendio probatorio edificato dalle parti con lo scopo di offrire
al giudice una lettura mediata dalla scienza del suo autore, nondimeno anche nella forma della consulenza c.d. ‘percipiente’ il sostrato probatorio si rivela sempre indefettibile vuoi perché è l’attività probatoria delle parti, che si mostra in qualche mis ura manchevole, che ne giustifica l’espletamento, vuoi perché è scopo di essa colmare proprio quella lacuna ricercando la prova che le parti non sono state in grado di offrire’ (così nell’ambito del § 16. della motivazione di Cass., sez. un., 28.2.2022, n. 6500).
E alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente incensurabile il giudizio di tardività espresso dalla Corte d’appello circa le suddette collegate richieste istruttorie del lavoratore, il quale, secondo i giudici di merito, pur essendo edotto dell’esistenza di tali dischi cronotachigrafi, nel ricorso introduttivo del primo grado neppure aveva indicato gli stessi quale fonte di prova documentale di luoghi, percorsi ed orari della propria attività.
In altre parole, era tardiva da parte dell’istante la deduzione che anche quei documenti (poi prodotti dalla convenuta), piuttosto che le testimonianze richieste ed ammesse, potessero costituire elementi di prova e che, come tali, potessero fungere da compendio probatorio in base al quale svolgere una consulenza tecnica d’ufficio, in ipotesi, di genere ‘deducente’.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25.11.2025.
La Presidente NOME COGNOME