Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23165 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23165 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2025
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/04/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 12627-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 961/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 25/11/2020 R.G.N. 530/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
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Con sentenza del 25 novembre 2020 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di Palermo, peraltro limitata alla rideterminazione in aumento RAGIONE_SOCIALE condanna risarcitoria già disposta in prime cure da 3 a 5 mensilità RAGIONE_SOCIALE retribuzione globale di fatto corrisposta, nell’ambito del giudizio promosso da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre accoglieva il capo RAGIONE_SOCIALE domanda volto all’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, stante la nullità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in virtù dei quali quel rapporto si era svolto, condannando l’Amministrazione, esclusa la conversione a tempo indeterminato del rapporto, al risarcimento del danno quantificato come sopra, rigettava il capo RAGIONE_SOCIALE domanda diretto ad ottenere le differenze retributive tra quanto corrisposto al COGNOME in base ai contratti illegittimamente stipulati e quanto spettantegli in ragione del l’inquadramento nella categoria D, posizione economica tabellare iniziale D3 di cui al vigente CCNL applicabile, parametrata ai valori medi RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione e di risultato 20% o, in subordine, parametrata al valore minimo delle stesse indennità per il medesimo periodo.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondato il gravame proposto dal COGNOME tanto a fronte del rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda relativa alla conversione del rapporto – risultando la pronuncia del primo giudice conforme all’orientamento accolto da questa Corte secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni
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risultando la conversione vietata ai sensi dell’art. 97, comma 3, Cost. che sancisce la regola del pubblico concorso -, quanto riguardo alla domanda relativa al riconoscimento delle differenze retributive rispetto al trattamento proprio RAGIONE_SOCIALE categoria D, posizione economica D3, considerata dalla Corte territoriale, diversamente dal primo giudice, ritualmente introdotta in giudizio ai sensi dell’art. 2126 c.c., in quanto le voci retributive indicate quali determinanti le differenze richieste -retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, competono al personale RAGIONE_SOCIALE categoria D solo ove sia stata loro conferita una posizione organizzativa o professionale.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del CCNL per il comparto Regioni e Autonomie locali relativo al quadriennio 2002/2005 biennio economico 2002/2003, lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale la contraddit torietà RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’impugnata sentenza laddove, mentre riconosce non essere state contestate dall’Amministrazione le specifiche modalità di svolgimento del rapporto, esclude che le stesse diano titolo alla corresponsione delle voci retributive oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda sulla base di non ben precisate norme contrattuali, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE declaratoria contrattuale RAGIONE_SOCIALE categoria D, viceversa tale da sostenere la pretesa del ricorrente all’inquadramento rivendicato ed al relativo trattamento economico tale da includere le voci non percepite RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato e RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione.
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Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede sotto il profilo dell’omessa considerazione degli elementi in fatto attestanti, in virtù del principio di non contestazione, la spettanza dell’inquadramento rivendicato ed al relativo trattamento economico tale da includere le voci non percepite RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato e RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omessa valutazione, motivazione e pronunzia in ordine agli elementi di fatto che assume provati in quanto non contestati, ribadendo la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione che assume viceversa carenti le allegazioni e prove dedotte dal ricorrente al fine di sostenere la spettanza dell’inquadramento rivendicato ed al relativo trattamento economico tale da includere le voci non percepite RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato e RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione.
Tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, non misurandosi le censure mosse con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, data, non, come assume il ricorrente, dal diniego dello svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria D, posizione economica iniziale D3, bensì dall’essere le voci RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione e RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato, cui sono limitate le qui rivendicate differenze retributive, non dovute, alla luce RAGIONE_SOCIALE disciplina contrattuale in materia di ‘posizioni organizzative e professionali’, al personale inquadrato nella categoria D che, come il ricorrente, stante la mancata allegazione e prova RAGIONE_SOCIALE contraria circostanza ravvisata dalla Corte territoriale e dal
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ricorrente non smentita, non è mai stato destinatario dei relativi incarichi di posizione organizzativa e professionale.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 16 aprile 2025
La Presidente
(NOME COGNOME)