Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18886 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L Num. 18886 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14516-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 500/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 19/11/2020 R.G.N. 886/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Salerno ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, avente ad oggetto la declaratoria di nullità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa quale conduttore e
Oggetto
CTD ALTRO
R.G.N. 14516/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 03/06/2025
CC
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manutentore di impianti stipulati il 20.12.2006 ed il 23.1.2008 e delle successive proroghe fino al 30.12.2011 in virtù dei quali tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della ASL a decorrere dalla data di sottoscrizione del primo contratto di collaborazione, con inquadramento nel profilo professionale C del CCNL di comparto con ordine alla ASL di riammettere in servizio e di corrispondergli un’indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni medio tempore maturate.
Con sentenza del 19 novembre 2020, la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale, accoglieva la domanda volta alla declaratoria della nullità dei contratti riconoscendo, in luogo della richiesta conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il risarcimento del danno comunitario mentre rigettava la domanda pure proposta di corresponsione delle differenze retributive maturate ex art. 2126 c.c. in relazione alla prestazione di fatto resa.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata la subordinazione in relazione a diversi elementi di fatto ed in particolare all’assenza di specifiche e concrete ragioni progettuali e di risultato se non quelle relative alla programmata assunzione in gestione diretta da parte della ASL del personale già alle dipendenze di precedente ditta appaltatrice con le medesime mansioni svolte sotto la direzione del personale della ASL, conseguentemente dovuto, stante l’inammissibilità della conversione, il risarcimento del danno eurounitario a fronte del ricorso abusivo al lavoro flessibile, non provata, per non essere basata su elementi sufficientemente precisi e attendibili, la domanda relativa alle differenze
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retributive maturate, anche a titolo di straordinario, in relazione alla prestazione di fatto resa.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la ASL di Salerno, pur intimata, non ha svolto alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 244 c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 111 Cost., comma 6, imputa alla Corte territoriale il carattere meramente apparente della motivazione circa la pronunzia di rigetto della domanda relativa alle differenze retributive per risultare contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie di cui la Corte stessa non avrebbe tenuto conto tanto da non farne riferimento alcuno così disc ostandosi dall’obbligo di pronunziare secondo quanto allegato e provato.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente, mentre formalmente lamenta a carico della Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alle voci retributive ulteriori rispetto alle maggiorazioni per lavoro straordinario di cui aveva richiesto il riconoscimento ai sensi dell’art. 2126 c.c. leggendo la motivazione della Corte territoriale come volta a dare ragione del rigetto della sola domanda relativa a quella specifica voce, sostanzialmente ripropone la censura di cui al motivo che precede contestando il rigetto in toto della domanda relativa alle differenze retributive ex art. 2126 c.c..
Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi se non del tutto sovrapponibili, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, risolvendosi la censura sollevata dal ricorrente nella generica confutazione
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dell’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale e da questa espresso in motivazione in termini complessivi, laddove rileva che ‘ non sussistono invece elementi sufficientemente precisi ed attendibili circa la quantità e la qualità del lavoro prestato per ritenere provata la domanda di differenze retributive ‘, non dando il ricorrente conto alcuno della lamentata insufficienza della motivazione con specifico riguardo al profilo considerato dalla Corte territoriale, ovvero quello della specificazione del contenuto professionale e dell’estensione oraria della prestazione di fatto resa, correttamente dalla Corte riguardati come presupposto legittimante tanto l’ an che il quantum della domanda in questione
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese, per non aver la ASL di Salerno svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 3 giugno 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)