Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1641 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1641 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3166/2024 R.G. proposto da : CASAREALE SERGIO (CODICE_FISCALE, che si difende in proprio, elettivamente domiciliato in GRAVINA IN PUGLIA INDIRIZZO DIG
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in GRAVINA IN PUGLIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1097/2023 depositata il 30/6/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Cass.pen. 6 maggio 2021 n. 23067, a seguito di ricorso dell’avv. NOME COGNOME contro sentenza della Corte d’appello penale di Bari del 24 febbraio 2020 n. 817, l’annullava, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello. L’avv. COGNOME riassumeva quindi davanti alla Corte d’appello civile di Bari, chiedendo che fosse dichiarata la natura diffamatoria delle espressioni pronunciate dalla controparte, NOME COGNOME con conseguente suo condanna a risarcirlo per il danno morale nella misura di euro 100.000 o nella diversa somma di giustizia, con pubblicazione della sentenza di condanna e applicazione dell’articolo 12 l. 47/1948, e condanna altresì alle spese processuali.
La COGNOME si costituiva, resistendo.
La Corte d’appello, con sentenza del 30 giugno 2023, ha dato atto ‘della natura intrinsecamente diffamatoria delle affermazioni’ che erano state penalmente contestate, ma ha negato il diritto risarcitorio, ritenendo non raggiunta la certezza che l’offeso fosse l’avv. COGNOME
Quest’ultimo ha presentato ricorso, basato su due motivi; l’avversaria si è difesa con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato ‘requisitoria’ che conclude per la inammissibilità del ricorso, chiedendo in subordine il rigetto. Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 595 c.p. e 2043 c.c.
1.1 Premesso che la sentenza della Cassazione penale ha riconosciuto ‘la sussistenza della materialità della condotta originariamente contestata alla COGNOME‘, osserva il ricorrente che, pertanto, ‘entrambe le parti processuali focalizzavano la loro difesa sul punto chiave’ del rinvio al giudice civile, cioè ‘la possibilità di identificare nel Casareale il destinatario delle invettive’. Al riguardo, la corte territoriale civile ‘ha ritenuto di qualificare come <> quegli elementi che … erano individualizzanti ed idonei’. Il motivo argomenta per confermare tale asserto, imputando al giudice di avere ‘omesso di considerare tutti gli altri elementi della fattispecie’, che vengono elencati (ricorso, pagine 1315), e di avere quindi effettuato ‘una lettura parcellizzata e decontestualizzata’.
1.2 Il giudice di merito avrebbe ricostruito, ad avviso del ricorrente, in modo incompleto perché parcellizzato e decontestualizzato l’elemento fattuale della individuazione della persona cui le dichiarazioni diffamanti erano dirette.
Ciò, tuttavia, non trova riscontro nella sentenza, che, pur essendo molto concisa, illustra in modo specifico le ragioni che conducono la corte territoriale a ritenere non provato come destinatario delle diffamazioni l’attuale ricorrente. Così infatti osserva la sentenza impugnata, nelle pagine 3-4:
‘… è impensabile che il Casareale, in quella tornata elettorale, fosse l’unico candidato <>. Quanto alla qualifica di fascista, evidentemente intesa comunque in senso lato, riferita magari ad atteggiamenti personali più che a un vero e proprio credo politico, peraltro, ove manifestato, sanzionabile penalmente, non sono state indicate o sono emerse le ragioni per una effettiva attribuzione allo stesso … non c’è riferimento proprio alla colleganza professionale e sembra più naturale l’accostamento a quella politica. L’utilizzo poi di termini come <> e non <> autorizza a pensare ad altri soggetti … Certo
non si può escludere a priori che anche altri, oltre che lo stesso Casareale, si siano sentiti coinvolti, ed in particolare chi, pur avendo militato nel centrodestra, appoggiava, in quella tornata elettorale, il sindaco espressione del centrosinistra, ma chi leggeva non individuava un determinato soggetto … La COGNOME mostrava la volontà di condannare più il fenomeno del trasformismo e dell’opportunismo politico legato a interessi personali, ma senza fare un nome in particolare o un riferimento ad un unico soggetto. E tanto si ricava anche dall’utilizzo nelle espressioni, sia pur in maniera non costante, del plurale’.
Va dunque rigettata la censura nella parte in cui, in sostanza, esclude la sussistenza di una reale motivazione nella misura costituzionalmente minima; per il resto, è chiaramente inammissibile, perché persegue un terzo grado di merito mediante gli elementi probatori che illustra.
Il secondo motivo lamenta motivazione apparente riguardo al ‘giudizio di inidoneità dei tre elementi addotti dal ricorrente per ritenere che, sulla scorta degli stessi, egli fosse oggettivamente identificabile quale persona offesa’.
2.1 Si richiama una parte della motivazione già sopra trascritta per disattendere il precedente motivo, per sostenere ancora una pretesa carenza motivazionale, che sarebbe aggravata da un ‘travisamento della prova’. Si riporta lo stralcio di un verbale delle dichiarazioni di una testimone davanti al Tribunale penale di Bari (ricorso, pagina 24), per sostenere che ne deriverebbero elementi ‘inequivocabili’ come riferiti all’attuale ricorrente.
2.2 La motivazione non è apparente, come già si è rilevato; e quel che viene aggiunto in questo motivo ictu oculi non integra un travisamento, bensì costituisce la valutazione di merito di un elemento probatorio che il giudice non ha espressamente richiamato, ma che non è stato obbligato a richiamare. È ben noto, infatti, che il giudice non è tenuto ad esaminare in modo espresso
tutti gli elementi del compendio probatorio, occorrendo soltanto che la motivazione sia adeguatamente sufficiente per dimostrare come ha raggiunto l’accertamento.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 7200, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2024