Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28899 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15265/2022 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliati per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
-controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO ROMA n. 8111/2021 depositata il 7/12/2021.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17/05/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, nato in Inghilterra ma residente in Italia, a Grosseto, dove svolgeva attività di agente immobiliare (e persona diversa dall’attore omonimo, autore di memorabili interpretazioni cinematografiche di rilievo internazionale), vide comparire il suo nome in alcun articoli pubblicati sul quotidiano RAGIONE_SOCIALE, nel settembre del 2003 nel quale, nel contesto del cd. scandalo dell’operazione RAGIONE_SOCIALE Serbia, ven ne accostato all’operazione consistita in un contratto concluso dalla società RAGIONE_SOCIALE, controllata o comunque facente capo alla RAGIONE_SOCIALE, che faceva a sua volta capo all’allora Presidente della Commissione europea NOME e per la cui conclusione sarebbero stati sborsati centinaia di milioni di dollari, con la RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOME, che era anche uno dei principali artefic i dell’operazione RAGIONE_SOCIALE Serbia, o quantomeno si accreditava in detta veste.
NOME COGNOME, sentendosi diffamato, esperì la procedura di mediazione, con esito negativo e chiese, quindi, dinanzi al Tribunale di Roma, l a condanna dell’RAGIONE_SOCIALE del direttore NOME COGNOME e del giornalista NOME COGNOME, al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, preso atto della intervenuta rinuncia nei confronti del direttore COGNOME, con sentenza n. 10024 del 2015, rigettò la domanda proposta nei confronti del giornalista e della casa editrice.
L’appello proposto da NOME COGNOME è stato, nel ricostituito contraddittorio delle parti, rigettato dalla Corte territoriale di Roma, con sentenza n. 8111 del 7/12/2021.
Ricorre per cassazione, con un unico motivo, NOME COGNOME.
Resistono con un unico controricorso il giornalista NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, mentre il direttore del giornale, NOME COGNOME, era già uscito dal processo, come già evidenziato, per rinuncia alla domanda nei suoi confronti, per non rivestire la detta qualifica al momento della pubblicazione degli articoli.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 17/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è formato da un unico motivo suddiviso in censure di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione.
Segnatamente il motivo è così rubricato: « Violazione di legge; Articolo 2 Cost.; articolo 2043 cod. civ., art. 2049 cod. civ. art. 595 cod. penale. Articolo 11 legge n. 47 del 1948. Articolo 2 della legge numero 69 del 1963. Articolo 2697 cod. civ. A proposito dell’onere della prova dei fatti veri e della valenza diffamatoria indiretta, tramite subdolo accostamento, della notizia falsa. Lo stesso rilievo sostiene la censura prospettata invocando l’art icolo 360 numero 5 c.p.c. avendo la Corte di merito omesso di valutare il fatto costitutivo della denigrazione indiretta -riferito alla (falsa) firma del (falso) contratto RAGIONE_SOCIALE/ ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ -nel contesto suggestivo che mette in collegamento accusatore (NOME COGNOME) ed accusato (NOME COGNOME) tramite i professori di NOMECOGNOME) chiamati a comporre il consiglio di amministrazione di ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ».
Il motivo afferma che la diffamazione in danno di NOME COGNOME si è concretizzata in quanto, indipendentemente dall’essere stato l’COGNOME qualificato come professore, egli era stato citato in un contesto di attribuzioni di responsabilità per una condotta illecita e, in ogni caso, indebitamente accostato a personaggi politici aventi ruoli di rilievo nel panorama politico-economico nazionale e quindi
era stata lesa, mediante indebiti accostamenti, la sua reputazione, personale e professionale, al punto che egli aveva dovuto cessare di svolgere l’attività di agente immobiliare in Grosseto, ove la esercitava.
Il motivo è, per quanto di ragione, fondato.
La sentenza d’appello si regge sulla seguente affermazione:
« L’appello non è meritevole di accoglimento.
Vero è che le notizie inerenti le qualità dell’appellante non sono risultate vere non essendo egli Professore né tanto meno membro del c.d.a. della società RAGIONE_SOCIALE in qualche modo collegata al Prof. NOME, ma è altrettanto vero che alcun aspetto diffamatorio è ricavabile da dette affermazioni, atteso che non vi sono allusioni di alcun tipo contenuti negli articoli oggetto di contestazione dirette all’appellante che potessero sminuirne la dignità personale e/o professionale.
L’oggetto vero degli articoli era, infatti, il presunto coinvolgimento nella vicenda RAGIONE_SOCIALE Serbia di NOME e di altri nomi grossi, nonché il comportamento, a detta del cronista, tenuta da una certa fazione politica e da una testata specifica giornalistica.
Ogni ulteriore valutazione personalistica dell’attore che si è sentito leso nella sua onorabilità non è oggettivamente condivisibile tanto più alla stregua del principio della S.C. secondo cui ‘la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino nel contesto dell’articolo la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Ove cioè si ritenga che il fatto vero non è offensivo ed è dunque tale da rientrare, per la sua verità nel diritto di cronaca le inesattezze che lo riguardano, per avere rilevanza giuridica, devono essere tali da trasformare quel fatto da inoffensivo a diffamatorio. Inoltre, la rilevanza delle inesattezze va colta non valutandole di per sé, ma per il peso che esse hanno sull’intero fatto narrato, al
fine di stabilire se siano idonee a rendere il fatto falso oltre che diffamatorio’ (Cass. n. 7757/2020). Nel caso di specie, la notizia relativa alla posizione dell’odierno appellante era assolutamente marginale nel contestato di una notizia ben più ampia il cui vero oggetto non era certamente
NOME COGNOME ma, come in precedenza detto, altre persone ben più note di lui a cui era rivolta la attenzione del giornalista e su cui si intendeva rivolgere quella del lettore. L’attribuzione delle particolari qualità all’attore non erano certamente in alcun modo diffamatorie seppur inesatte, non essendo stato peraltro attribuito al medesimo alcun comportamento neanche lontanamente accusatorio e tale da ledere la sua onorabilità. ».
Ciò posto ritiene il Collegio che il richiamo, operato dalla Corte territoriale, al fine di sorreggere la propria motivazione, alla menzionata pronuncia di questa Corte (Cass. n. 7757 del l’8 /04/2020 Rv. 657501 – 01) è del tutto improprio, in quanto la detta sentenza, come può agevolmente rilevarsi dalla sua completa e piana lettura, si occupa di notizie in generale vere con inserimento, nel contesto di esse, di alcune inesattezze, mentre nella specie si è di fronte a notizie relative ad accadimenti dei quali la verità non è accertata e se ne insinua palesemente e in modo suggestivo ed insistito l’ illiceità.
L ‘accostamento del nome dell’COGNOME a dette vicende o l’essere, comunque, egli essere ritenuto in esse inserito, con ruolo non marginale, in quanto sedente nel consiglio di amministrazione di una delle società che avrebbe parte all’ operazione con finalità di riciclaggio di fondi rivenienti dall’operazione RAGIONE_SOCIALE è suscettibile di recare nocumento alla reputazione, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11259 del 16/05/2007 Rv. 596456 – 01): « L’esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia purché frutto di un serio e
diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti (il cui onere probatorio, in sede processuale, grava sul giornalista unitamente a quello del riscontro delle fonti utilizzate), che non può ritenersi configurabile quando, pur essendo vere le singole vicende riferite, siano dolosamente, o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull’esplicazione del diritto di cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell’uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale – ed apparente – correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce, per cui, in definitiva, ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. ».
Se è diffamatorio l’essere subdolamente accostati a vicende vere, tanto più lo è essere accostati a vicende in relazione alle quali la stessa parte convenuta, nei propri scritti difensivi (segnatamente nella comparsa di risposta in fase d’appello) , aveva ammesso che il più volte citato, negli articoli di stampa editi sulla testata RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME aveva propalato delle calunnie, come accertato dalla magistratura (come affermato, senza alcuna contestazione, alla pag. 17 del ricorso).
In ogni caso a prescindere dal successivo accertamento delle calunnie realizzate da NOME COGNOME quel che rileva, e che la Corte territoriale non ha colto, è che in modo del tutto immotivato NOME COGNOME, sebbene accreditato con titoli accademici non posseduti ed incarichi professionali non ricevuti, è stato comunque accostato a vicende, delle quali si postulava la rilevanza penale, pur essendo del tutto estraneo a esse.
L’affermazione della motivazione della sentenza impugnata, in punto di esclusione della valenza diffamatoria degli articoli è, pertanto, del tutto errata e incorre in falsa applicazione dell’art. 595 cod. pen.
Il ricorso è, pertanto, accolto per quanto di ragione.
La sentenza impugnata è cassata e la causa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, che nel procedere a nuovo esame in