Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 349 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 349 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18665/2021 R.G. proposto da: NOME COGNOME
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato (CODICE_FISCALE
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa d all’avvocato NOME COGNOME (CLLMLN66L071838K)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della C RAGIONE_SOCIALE d’APPELLO di ROMA, N. 6640 del 2020 depositata il 23/12/2020.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME osserva.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre, con atto affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 6640 del 2020 depositata il 23/12/2020.
risponde con controricorso COGNOME.
Ritenuto che:
i l ricorrente censura la sentenza d’appello con i seguenti motivi.
1) art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ; la Corte d ‘appello ha omesso di decidere circa la mancata allegazione e prova da parte di controparte, in particolare, la Corte non poteva esimersi dall’esaminare il tema, considerato che vi era stata espressa pronuncia del Tribunale, specifica impugnazione dell’odierna resistente e puntuale eccezione da parte dell’odierno ricorrente;
2) artt. 42, 51, 59, 595 e 596 bis cod. pen., l. n. 47/48, art. 12, art. 100 cod. proc. civ., artt. 2043 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si censura la sentenza laddove ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire da parte dell’associazione sportiva, in difetto di offensività dell’articolo e del contenuto diffamatorio, stante la continenza dello stesso;
3) artt. 2727, 2729, 2697, 1223, 1226 e 2043 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la Corte d ‘appello ha errato nell’aver ritenuto desumibile in via presuntiva sia il danno all’immagine che i criteri per procedere al relativo risarcimento;
il ricorso era stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ma poiché pone questioni nuove e di rilevanza nomofilattica, in relazione al possibile rilievo diffamatorio dei commenti inseriti su sito web dello stesso COGNOME e ai confini del legittimo esercizio del diritto di critica in relazione a questo tipo di mezzi di comunicazione sociale, si
ravvisa l’opportunità di esaminarle in pubblica udienza, previa partecipazione alla discussione del Pubblico Ministero e dei difensori della parti.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di