Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17917 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17917 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7689/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME (o NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, elettivamente domiciliati in MILANO INDIRIZZO presso lo stud io dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in PERUGIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 490/2022 depositata il 26/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.- Sul Corriere della Sera del 10 maggio 2013 è apparso un brevissimo articolo, non firmato, dedicato al gen. NOME COGNOME il quale negli anni ’70 del secolo scorso ha ricoperto l’incarico di responsabile del Servizio Informazioni Difesa. Condannato in via definitiva per reati legati al predetto ruolo, si trasferì in Sudafrica, dove mori nel 2001.
L’ordine di eseguire la sentenza definitiva di condanna venne emesso dopo circa 17 anni dal passaggio in giudicato, quasi in coincidenza con l’aggravarsi definitivo delle condizioni di NOME, con cui il COGNOME era notoriamente in forte dissidio.
L’articolo in questione stigmatizzava il fatto che l’ordine di carcerazione del COGNOME è stato emesso dopo 17 anni circa dalla condanna definitiva ed in coincidenza con la scomparsa di COGNOME.
Il testo dell’articolo era esattamente il seguente. ‘ Sono trascorsi 17 anni dalla sentenza definitiva della Cassazione che lo ha
condannato a 14 anni di carcere per spionaggio sul dossier «RAGIONE_SOCIALE COGNOME» passato all’ex direttore di «Op», NOME COGNOME. E il pm NOME COGNOME ha tentato di far notificare l’ordine di esecuzione pena per NOME COGNOME l’ex capo del Reparto D de l Sid (l’ex controspionaggio militare italiano). Rifugiatosi da un quarto di secolo in Sudafrica, 92 anni, COGNOME (iscritto alla loggia P2) deve scontare tra gli 8 e i nove anni di reclusione in un penitenziario: gli agenti della Squadra Mobile si sono pr esentati nella casa romana dell’ex 007 ma, ovviamente, non lo hanno trovato. E ora verrà avviata la procedura per l’estradizione’.
L’articolo poi si concludeva con le dichiarazioni virgolettate dell’avv. COGNOME COGNOME come indicato in ricorso), difensore del gen. COGNOME, rese nel corso di un colloquio telefonico intercorso con la redazione del Corriere della Sera pochi giorni dopo la morte dell’on. NOME COGNOME, del seguente tenore: ‘ mi ha sempre detto che finchè fosse stato vivo COGNOME, in Italia non lo avrebbero voluto’. ‘Sarà un caso, ma l’ordine è stato firmato il giorno successivo al decesso ‘.
In sostanza, il difensore del COGNOME ipotizzava che l’ordine di carcerazione fosse stato sospeso per così tanto tempo, o meglio non eseguito, per attendere che Andreotti morisse e non venisse turbato chissà quale equilibrio.
Il pubblico ministero di quel tempo, il dott. NOME COGNOME che emise l’ordine ravvisò in tale articolo una diffamazione ai suoi danni, ossia l’accusa nei suoi confronti di avere tenuto celato l’ordine per lungo tempo, onde assecondare quell’oscuro dise gno cui, secondo il PM, si faceva cenno nell’articolo.
2.- Il COGNOME ha dunque citato in giudizio sia la società RAGIONE_SOCIALE editrice del Corriere della Sera, che l’avvocato COGNOME
(o COGNOME che aveva fatto quell’affermazione nel corso della brevissima intervista.
Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, ravvisando diffamazione nei confronti del pubblico ministero.
La Corte di Appello di Pertugia ha riformato in parte la decisione di primo grado, ha escluso la illiceità della condotta del giornale, ma ha ritenuto invece quella dell’intervistato, l’avv. COGNOMEo COGNOME).
3.- Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte di quest’ultimo, con un motivo di ricorso. Si sono costituiti con controricorso sia il RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE
Ragioni della decisione
Ritiene il collegio che le questioni poste con i motivi di ricorso, quanto alla diversità di sussunzione delle due fattispecie concrete (responsabilità dell’intervistato e responsabilità dell’ intervistato) e quanto alla stessa natura offensiva delle espressioni usate, debbano essere affrontate in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in data 8/05/2025.