Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5382 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5382 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
Oggetto: RESPONSABILITÀ CIVILE -Diffamazione -Lesione alla memoria di un defunto personaggio storico Azione risarcitoria del nipote iure proprio Risarcimento del danno.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23736/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al controricorso, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente-
CC 17.12.2025
Ric. n. 23736/2023
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1905/2023, pubblicata in data 28 settembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre
2025 dalla Consigliera AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Fatti di causa
1. Con ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. NOME COGNOME, in qualità di nipote in linea diretta del defunto NOME COGNOME, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova nel settembre 2021 NOME COGNOME, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio patito in conseguenza del delitto di diffamazione aggravata continuata ex art. 595, 2 e 3 comma c.p. compiuto nei suoi confronti; in fatto, il ricorrente riferiva che dalla data del 5 novembre 2015 a quella del 24 agosto 2021 il convenuto aveva pubblicato, mediante svariati post sul social network ‘ Facebook ‘ , insulti e pesanti affermazioni nei confronti di suo nonno, NOME d’Italia , NOME COGNOME.
Si costituiva in giudizio parte resistente contestando quanto asserito dal ricorrente e nella specie: – evidenziava il difetto di legittimazione attiva del COGNOME, in quanto non titolare di un interesse giuridico personale, effettivo e concreto (non essendo comprovato il legame di parentela con il de cuius ); – sottolineava che le espressioni utilizzare su facebook rientravano nell’esercizio del diritto di libera opinione e critica tutelato dall’art. 21 Cost. in quanto le critiche attenevano ad un puro giudizio storico e politico sulla condotta militare del NOME COGNOME, non investendo la sua vita personale, privata e familiare; – osservava che le suddette critiche non arrecavano pregiudizio al decoro o alla reputazione dei congiunti o dei parenti del defunto NOME COGNOME; – evidenziava di ricoprire il ruolo di segretario politico all’interno del partito RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e rivendicava , per detto motivo, il proprio diritto di critica politica su fatti storici veri; – allegava diverse
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AVV_NOTAIO COGNOME testimonianze e prove documentali sulla responsabilità del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per la strage di soldati italiani; – si opponeva alla richiesta di cancellazione delle frasi pubblicate su facebook come richiesto dal ricorrente; -giustificava la propria mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita per le suddette ragioni e chiedeva il rigetto della domanda.
Istruita la causa documentalmente, con ordinanza ex art. 702 -ter c.p.c. in data 31 agosto 2022 il Tribunale di Padova condannava NOME COGNOME a pagare in favore di NOME COGNOME l’importo di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre interessi al saggio legale dall’1 gennaio 2018 al saldo; ordinava a NOME COGNOME l’immediata cancellazione dalla propria pagina Faceboo k dei post contenenti le frasi elencate ai punti da 3) a 5) della narrativa del ricorso introduttivo (pagine da 1 a 5); condannava NOME COGNOME a pagare in favore di NOME COGNOME l’importo di euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione; condannava il convenuto a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite, come liquidate in dispositivo.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la decisione di prime cure dinanzi al la Corte d’appello di Venezia. Si costituiva NOME COGNOME sostenendo l’infondatezza dell’appello , chiedendone il rigetto.
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame e condannato NOME COGNOME a rifondere le spese del grado in favore del l’appellato .
A vverso la decisione della Corte d’appello di Venezia, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 -bis .1 c.p.c. alla data 17 dicembre 2025.
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Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato rispettive memorie.
Ragioni della decisione
1. Il ricorrente con il primo motivo di ricorso denuncia la ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 597 comma 3 c.p., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. . ‘ , in particolare, ritiene che la Corte d’ appello con la sentenza impugnata avrebbe violato le richiamate norme e insiste nell’eccep ire il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse di NOME COGNOME ad agire ex art. 100 c.p.c. finalizzata alla richiesta del risarcimento dei danni asseritamente patiti iure proprio per i fatti oggetto di causa, in quanto le dure espressioni formulate con linguaggio povero, gergale, figurato e metaforico hanno natura di giudizio critico e storico, sintetico e popolare, sull’incredibile e inumano operato militare del defunto generale NOME COGNOME durante la prima guerra mondiale. A parere del ricorrente, tale giudizio non costituisce un ” offesa alla memoria del defunto’, né tantomeno le suddette aspre critiche sono riferite alla sfera privata, parentale, familiare di NOME COGNOME, con la conseguenza che le stesse non volevano né potevano essere considerate lesive dell’onore, decoro o reputazione dei congiunti o parenti del generale NOME COGNOME.
1.1. Il primo motivo non è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che l’espressione di apprezzamenti ingiuriosi e sconvenienti con riguardo alla condotta posta in essere – allorché era in vita – da un defunto, come nella specie ha ritenuto la Corte d ‘ appello si sia verificato con riguardo agli apprezzamenti espressi da NOME COGNOME quanto alla condotta di NOME COGNOME, offende la memoria del defunto e tale offesa si riflette “immancabilmente” sui suoi più stretti familiari (nella specie, NOME COGNOME, nipote in linea diretta), potendo la loro reputazione venirne indirettamente compromessa (in termini, ad esempio, Cass. 20/12/2001, n. 16078, specie in motivazione; in senso conforme:
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Cass. Sez. 3, n. 8093/2008; v. pure, in fattispecie analoga, Cass.
27.12.2017, n. 30956, in motivazione).
In linea con i principi ricordati, ai quali va data piena continuità nella specie , si è posta la Corte d’appello che, condividendo quanto già ritenuto dal Tribunale in prime cure, ha richiamato la ratio dell’art. 597 comma 3 c.p. come volta a tutelare l’onorabilità della memoria del defunto per via delle ricadute negative che l’offesa arrecata può avere sui congiunti e ha concluso, in proposito, che «i giudizi negativi sull’agire di un personaggio storico non può infatti legittimare l’indirizzo sistematico di insulti ed espressioni ingiuriose di uso comune a lui dirette che siano rilevanti esclusivamente sul piano della sua persona» essendo ben differente esprimere un «giudizio negativo riguardante l’operato e le scelte gravemente riprovevoli o immorali che rappresentano valutazioni legittime per la critica storica, e quello del dileggio effettuato con epiteti di animali o di figure criminali come nella fattispecie, che nulla hanno a che vedere giudizio sull’operato della persona» (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 C ostituzione e dell’art. 51 c.p., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ‘ ; in particolare, insiste nel denunciare l’insussistenza, nella specie, de i reati di diffamazione e di offesa alla memoria del defunto ex artt. 595, commi 2 e 3, c.p. 597, comma 3, c.p. in quanto le critiche dure ed aspre espresse e pubblicate da COGNOME NOME nei messaggi postati sul suo profilo facebook debbono ritenersi scriminati dall’esercizio del diritto di critica, s torica e politica tutelato dall’art. 21 Cost., tenuto conto della drammatica natura dei fatti storici che hanno mosso le posizioni assunte dal COGNOME e quindi del complessivo contesto della severa e cruda critica che ne è conseguita, nonché del profilo soggettivo del dichiarante (colpito dalla tragica perdita di un suo parente, NOME
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NOME, morto in guerra all’età di vent’anni) ed altresì , tenuto conto dell’importanza dei valori coinvolti (in specie, la vita di innocenti soldati decimati sul campo a causa degli ordini scellerati del generale NOME COGNOME) e della sussistenza dell’interesse pubblico a conoscere la tragica verità dei fatti e a formarsi ed esprimere liberamente un giudizio critico su tali gravi fatti storici. Evidenzia che la decisione impugnata si pone in contrasto ‘ insanabile ed irragionevole ‘ con quanto emerso dal parallelo procedimento penale subito dallo stesso attuale ricorrente quale indagato dei reati di cui agli artt. 290 c e 595, comma 2 e 3 c.p., su querela dell’odierno resistente, in relazione ai post pubblicati sul proprio profilo facebook di contenuto analogo a quelli oggetto del giudizio de quo ed in particolare, richiama il contenuto sia della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero del Tribunale di Padova in data 1 dicembre 2021 sia l’ordinanza del G.I.P. patavino che ha disposto l’archiviazione del procedimento penale in data 1° dicembre 2022. Insiste, infine, nel ritenere che le ‘aspre, gergali, dure, critiche ed espressioni utilizzate’ avrebbero dovuto ritenersi scriminate dall’ esercizio della critica, storica, politica, tutelato dall’art. 21 Cost. e dall’art. 51 c.p., posto che i fatti esposti, riguardavano la sfera pubblica del personaggio storico criticato, erano veri e di interesse pubblico.
2.1. Il secondo motivo di ricorso va complessivamente rigettato.
Non sussiste alcun vizio della decisione impugnata in relazione alle norme, anche costituzionali, evocate e neppure si ravvisa il preteso ‘insanabile ed irragionevole’ contrasto con quanto emerso da un diverso, ma analogo, procedimento penale subito da COGNOME quale indagato per i reati di cui agli artt. 290 e 595, comma 2 e 3, c.p., nei confronti del defunto COGNOME, conclusosi con l’archiviazione disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova; per vero, il ricorrente con l’articolata censura in esame, pur indicando la pretesa violazione e falsa applicazione delle evocate
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RAGIONE_SOCIALE norme, si limita a ribadire quanto già censurato con il gravame d’appello, riproponendo le medesime censure e riportando le medesime ragioni, già ritenute infondate dai Giudici di merito sia di primo grado che d’appello.
Giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte in tema di diritto di critica, secondo cui i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all’art. 51 c.p., con riferimento all’art. 21 Cost., sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l’esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (così, Cass. 31/01/2018, n. 2357, in linea con una costante giurisprudenza; v. sul punto Cass.20/06/ 2013, n. 15443).
Si è anche affermato, più di recente, che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all’onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass. Sez. 3, 3 dicembre 2021, n. 38215).
Nello specifico, la Corte d’appello ha affermato in modo chiaro che le offese sul piano personale non possono ritenersi ammissibili e giustificabili dalla concomitanza di giudizi negativi sull’operato personale dell’offeso, con la conseguenza che le espressioni stesse risultano, per altro verso, non rispettose del principio di pertinenza (pag. 6 della sentenza impugnata).
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Ric. n. 23736/2023
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3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la ‘ violazione dell’art. 111, comma VI, Costituzione, il quale statuisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza redatta con motivazione apparente ‘; nello specifico, contesta la decisione per aver omesso di precisare gli elementi di fatto, ancorché indiziari o anche solo presuntivi, sulla base dei quali il Giudice d’appello è pervenuto alla valutazione della effettiva esistenza e della concreta entità dei danni liquidati a NOME COGNOME.
3.1. Il terzo motivo di ricorso è, viceversa, fondato.
Giova richiamare l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità in questa sede, secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa , ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. Sez. 3, 24/09/2013, n. 21865), prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (v. Cass. Sez. L, 14/05/2012 n. 7471; Cass. Sez. 3, 18/11/2014 n. 24474, Cass. 31/07/2015 n. 16222; Cass. Sez. 3, 27/12/2017 n.30956).
Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 11/05/2007 n. 10847; Cass. 2/04/2009 n. 8023; Cass. 6/06/2012 n. 9108; v. anche Cass. 8/01/2015 n. 101).
Spetta altresì al giudice di merito procedere alla liquidazione in via equitativa del danno conseguente alla lesione dell’onore o della reputazione, dimostrando di avere tenuto presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo, ad esempio, la posizione professionale e sociale del danneggiato, la gravità del fatto lesivo, la diffusione
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RAGIONE_SOCIALE I. RAGIONE_SOCIALE dell’offesa (Cass. Sez. 3, 16/07/2002, n. 10268; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 16/06/2003 n. 9626; in tema di diffamazione a mezzo stampa, Cass. Sez. 3, 26/10/2017 n. 25420; di recente, in tema di condotte riprovevoli attribuite a membri deceduti del nucleo familiare, cfr. Cass. Sez. 3, 22/07/2024 n. 20269).
Ebbene, la Corte d’appello , ritenendo non fondato il terzo motivo di gravame proposto da COGNOME, allora appellante, con cui lamentava l’errore sull a prova del danno iure proprio subito dal l’appellato COGNOME, dopo aver richiamato in via generale la possibilità di ricorso alla prova presuntiva, ha effettivamente motivato in modo apparente, omettendo di indicare le ragioni per cui ha confermato la sussistenza di danni risarcibili nell’importo liquidato dal Tribunale, non chiarendo quali conseguenze pregiudizievoli avesse subito NOME COGNOME all’onore, al decoro e alla reputazione personale o familiare derivate dall’evento di danno, pur accertato (Cass. Sez. 6-3, 27/12/2017 n. 30956).
4. In definitiva, il terzo motivo di ricorso va accolto, il primo motivo e il secondo motivo vanno rigettati, mentre resta assorbito l’esame dei restanti motivi, quarto e quinto, con cui il ricorrente censura, rispettivamente, la ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’ in materia di onere della prova e sui requisiti della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici ‘ , nonché la ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ‘ .
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Venezia che si uniformerà ai principi sopra ricordati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
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Pres. COGNOMENOME Scrima
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La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo, con assorbimento dei restanti motivi quarto e quinto; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia a diversa sezione della Corte d’appello di Venezia, che in diversa composizione personale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME