Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17568/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL.), in virtù di procura unita al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ;
-intimato- per la cassazione della sentenza n. 1790/2020 della CORTE d’APPELLO d ell’AQUILA , pubblicata il 16 dicembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
C.C. 23.02.2024
NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. Scrima
Est. COGNOME
1. Il Tribunale di Sulmona accolse parzialmente la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME, già Sindaco del Comune di Sulmona, nei confronti del giornalista NOME COGNOME, con riferimento a dieci articoli da questi pubblicati sul quotidiano ‘Il Centro’ e sul settimanale ‘Zac’, tra il novembre 2006 e il giugno 2009, da lui ritenuti diffamatori, in quanto diretti, pur senza indicarlo per nome, ad accusarlo falsamente di avere gestito contra legem e secondo logiche clientelari le pratiche relative alla concessione dei contributi statali per la ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma del 1984, nonché a riferire che egli era stato sottoposto ad accertamento fiscale per avere approfittato personalmente di tali contributi, acquistando un immobile che la Commissione da lui presieduta aveva inserito nelle liste dei beni destinatari dei finanziamenti solo dopo la compravendita, così ottenendo, a fronte di un prezzo d’acquisto di Euro 50.000, un contributo di Euro 120.000.
Il Tribunale, precisamente, ritenuta incontroversa la circostanza che tra il 2006 e il 2009 erano state svolte dalla Guardia di Finanza indagini sul sistema di assegnazione dei finanziamenti statali agli immobili lesionati dal sisma del 1984 -e ritenuta provata l’ulteriore circostanza del coinvolgimento in tali indagini di un ex amministratore comunale -, escluse la portata lesiva di otto dei dieci articoli di stampa di cui era stato lamentato il carattere diffamatorio; invece, ritenuta non provata la diversa circostanza del coinvolgimento nelle indagini del l’ ex Sindaco NOME COGNOME, reputò diffamatori gli articoli pubblicati in data 4 luglio 2008 e 28 febbraio 2009, concernenti lo specifico episodio dell’ indebito ottenimento, da parte sua, di un contributo superiore al prezzo d’acquisto dell’immobile acquistato per effetto del successivo inserimento di questo nelle liste dei beni destinatari dei finanziamenti
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pubblici, e condannò il giornalista a pagare all’ex amministratore comunale, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 8.000,00, oltre interessi.
La Corte d’appello dell’Aquila, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da NOME COGNOME, ha escluso la portata lesiva dell’articolo pubblicato il 4 luglio 2008 e ritenuto che l’unico articolo avente carattere diffamatorio fosse quello pubblicato il 28 febbraio 2009 -ha dimezzato la somma liquidata dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno, riducendola ad Euro 4.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione all’attualità, oltre agli ulteriori interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
La Corte territoriale ha osservato che il primo articolo, dando la notizia degli accertamenti fiscali condotti nei confronti di « non meglio identificato ‘ex amministratore comunale’ » (per avere quegli acquistato per la somma di 50.000 Euro un immobile che avrebbe poi ottenuto un contributo di 120.000 Euro), sebbene facesse riferimento a « vicende non confortate sul piano probatorio », tuttavia non era idoneo a far individuare come autore dell’illecito l’ex Sindaco NOME COGNOME al di fuori del ristretto ambiente lavorativo comunale, gli appartenenti al quale erano già informati degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza a prescindere dagli articoli pubblicati da NOME COGNOME.
Invece, il secondo articolo, facendo specifico riferimento all’ unico amministratore che, in ragione della sua qualità di Sindaco e Presidente della Commissione incaricata di stabilire i criteri di assegnazione dei contributi statali, avrebbe indebitamente inserito nelle liste dei beni destinatari dei finanziamenti l’immobile da lui acquistato, originariamente escluso dai benefici, oltre a dare conto di una
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circostanza non vera (atteso che la predetta commissione era dotata di mere funzioni consultive) consentiva, con ogni evidenza, di individuare la persona dell’ex Sindaco NOME COGNOME come l’autore dell’illecito ed aveva quindi senz’altro carattere diffamatorio.
Propone ricorso per cassazione Caudio COGNOME, sulla base di due motivi. Non svolge difese in sede di legittimità NOME COGNOME, che resta intimato.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciato « Vizio di motivazione per violazione delle norme di cui agli artt. 132 c.p.c., c. 2 n. 4, 118 disp. att. c.p.c. e 111 C ost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché di omessa motivazione sul punto della sollevata illogicità della pronuncia di primo grado in relazione all’art. 360, c. 2, n. 4, c.p.c. »
Il motivo si articola in due censure.
1.a. La prima imputa alla sentenza impugnata il vizio di « omessa motivazione », sul presupposto che non vi sarebbe « traccia alcuna, nel corpo della sentenza della Corte d’appello, ma anche nel dispositivo, della motivazione e della statuizione concernenti i profili di illogicità, ergo di nullità, che sono stati sollevati dall’appellante, l’odierno ricorrente, con il primo motivo di appello avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona ».
1.a.1. La censura è inammissibile poiché, sebbene rubricata come denuncia di vizio motivazionale, integra in sostanza una denuncia di
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omessa pronuncia sulle doglianze prospettate con il primo motivo di appello.
Orbene, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c od. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate (oppure di uno specifico motivo di gravame se la violazione è imputata al giudice d’appello) e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass. 4/07/2014, n. 15367).
Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe quindi dovuto riportare nei loro esatti termini le doglianze prospettate al giudice d’ appello in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado, eventualmente trascrivendo i corrispondenti brani de ll’atto di impugnazione .
Non sono invece sufficienti, per ritenere soddisfatto l ‘onere gravante sul ricorrente, ai fini della deduzione del vizio di omessa
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pronuncia, le indicazioni sullo ‘ svolgimento del processo in secondo grado ‘ , contenute a p. 8 del ricorso, ove si dà conto dei vizi della sentenza di primo grado asseritamente evidenziati dinanzi alla Corte d’appello, senza, peraltro, riportare , negli esatti termini sopra precisati, il motivo di gravame su cui la Corte stessa avrebbe omesso di pronunciare.
In difetto dell’assoluzione di questo onere , la censura fondata sul dedotto error in procedendo non può ritenersi ammissibile.
1.b. La seconda censura proposta con il primo motivo di ricorso imputa alla sentenza impugnata il vizio di « motivazione illogica e contraddittoria », sul presupposto che, mentre sarebbe stata evidenziata la verità della notizia con riguardo all’articolo del 4 luglio 2008, essa sarebbe stata invece negata con riguardo all’articolo del 28 febbraio 2009.
Ciò posto, sarebbe « all’evidenza, illogico e contraddittorio affermare, come fa la Corte dinanzi all’identità della notizia e alla pari anonimia degli articoli scrutinati, che le notizie sono vere, così lasciando intendere al lettore che le indagini sono state espletate, che le stesse hanno coinvolto un ex amministratore comunale intestatario di un immobile che ha, ovvero avrebb e, beneficiato dell’erogazione di fondi pubblici, e che, di conseguenza, il giornalista ha legittimamente esercitato il diritto di cronaca, nonché, e contemporaneamente, che le notizie non sono vere, così, nei fatti, lasciando intendere al lettore che le indagini non sono state espletate, che le stesse non hanno coinvolto un ex amministratore comunale intestatario di un immobile che ha, ovvero avrebbe, beneficiato dell’erogazione di fondi pubblici e che, di conseguenza, il giornalista non ha esercitato legittimamente il diritto di cronaca ».
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1.b.1. La censura è manifestamente infondata.
La Corte territoriale, infatti, non ha accertato la verità della notizia contenuta nell’articolo del 4 luglio 2008 e la falsità di quella contenuta nell’articolo del 28 febbraio 2009, ma ha accertato il difetto di veridicità complessiva con riguardo ad entrambe le notizie, ove riferite all’ex Sindaco COGNOME, evidenziando, in ordine al primo articolo, che esso faceva riferimento a « vicende non confortate sul piano probatorio » e, in relazione al secondo, che l’attribuzione di condotte illecite (e persino delittuose) alla Commissione da lui presieduta (tra l’altro, dotata di soli poteri consultivi) era stata operata « contrariamente al vero ».
L’ esclusione del carattere diffamatorio del primo articolo non è dunque dipesa dall’ac certato rispetto del canone di verità, bensì dalla ritenuta obiettiva inidoneità dello scritto, pur irrispettoso del predetto canone, ad individuare NOME COGNOME come autore dell’ illecito al di fuori del ristretto ambiente comunale, e quindi dal rilievo d ell’incapacità , in concreto, di esso articolo di lederne l’onore e la reputazione.
Il primo motivo va dunque complessivamente rigettato.
con il secondo motivo viene denunciato « Vizio di erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 c.p., 185 c.p., 595 c.p. e 11, 12 e 13 Legge n. 47 del 1948 sulla Stampa, e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., c. 1, n. 3, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., c. 1, n. 5) ».
Il ricorrente contesta il giudizio espresso dal giudice del merito sul carattere diffamatorio dell’ articolo del 28 febbraio 2009, per avere la Corte d’appello , sul piano processuale, illegittimamente esercitato il proprio potere di prudente apprezzamento nella valutazione delle prove
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e, sul piano sostanziale, omesso di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, unitamente alla identificabilità della persona asseritamente diffamata al momento della pubblicazione dello scritto.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.1.a. Deve riaffermarsi, in via generale, il consolidato principio secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (tra le tante, Cass. 18/10/2005, n. 20138; Cass. 10/01/2012, n.80; Cass. 21/05/2014, n. 11268; Cass. 27/07/2015, n. 15759; Cass. 30/05/2017, n. 13520).
Pertanto, le doglianze veicolate con il motivo in esame, ad onta della loro formale intestazione, non denunciano errori di diritto ma invocano una rivalutazione delle circostanze fattuali al fine di suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello insindacabilmente formulato dalla Corte territoriale.
2.1.b. Del pari inammissibile è la specifica censura di omesso esame di fatto decisivo e discusso, dovendosi ribadire, al riguardo, che il ‘fatto’ di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell ‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo)
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o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dal l’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 8/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istr uttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
2.1.c. Del tutto pretestuose sono, poi, le censure per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ( non essendovi alcun elemento da cui possa inferirsi che il giudice abbia violato il principio dispositivo in senso formale) e dell’art. 116 cod. proc. civ., la quale sussiste, con conseguente vizio di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio di libera valutazione della prova in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 19/04/2021, n. 10253).
Il secondo motivo va pertanto dichiarato inammissibile.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’ indefensio dell’intimato, NOME COGNOME.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della
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sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione