Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4853/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo procuratore speciale, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di NAPOLI n. 2700/2021 depositata in data 8/07/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 23/02/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE (in seguito: RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli, n. 2700 RAGIONE_SOCIALE‘ 8/07/2021 che ha, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Avellino, n. 196 del 31/01/2019 , confermato la condanna dei ricorrenti per l’articolo, ritenuto diffamatorio in danno di NOME COGNOME, in data 28 agosto 2012, sulla testata -sito online RAGIONE_SOCIALE firma RAGIONE_SOCIALEa COGNOME del RAGIONE_SOCIALE, riducendo l’importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni da centomila a sessantamila euro, condannando quindi gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa somma complessiva di euro 33.645,86 (comprensiva di capitale ed interessi compensat ivi e già detratto l’acconto di euro 30.000,00, ricevuto in data 26 giugno 2019), oltre interessi al tasso legale dalla data RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, e comminando alla sola COGNOME la sanzione pecuniaria di cui all’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 47 del 8/02/1948, in misura di euro seimila, oltre interessi al tasso legale dalla data RAGIONE_SOCIALEa detta sentenza;
risponde con controricorso NOME COGNOME;
il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni;
entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 23/02/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
per quanto ancora rileva in questa sede la vicenda è così esposta dalla Corte territoriale (v. p. 20 e sgg. RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata): «I fatti oggetto del presente giudizio originano da un articolo, pubblicato il 28 agosto 2012 sulla testata telematica de ‘RAGIONE_SOCIALE‘,
a firma di NOME COGNOME, nel quale la giornalista descriveva un episodio che vedeva protagonisti, da un lato, la vigilessa del Comune di Pratola Serra, NOME COGNOME, e, dall’altro, NOME e NOME COGNOME. La vigilessa aveva raccontato, in una lettera pubblicata, nei giorni precedenti, su ‘la Repubblica’, che si era vista costretta a negare l’accesso, in una zona interdetta al traffico e alla sosta, ad una ‘auto blu’, il cui autista si era qualificato come ‘servizio sicurezza di De NOME‘; conseguentemente la stessa si domandava perché l’onorevole COGNOME (intendendo NOME) avesse ancora una scorta pagata dallo Stato. Successivamente, l’agente NOME COGNOME era stata richiamata con nota disciplinare dal Sindaco del Comune di Pratola Serra , per aver ‘impedito all’agente di pubblica sicurezza RAGIONE_SOCIALE‘NOME COGNOME NOME lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa sua funzione, necessitante anche l’ingresso nel tratto di strada interdetto alla normale circolazione. Premessa siffatta descrizione RAGIONE_SOCIALE‘episodio, aderente alle asserzioni RAGIONE_SOCIALEa vigilessa, la giornalista COGNOMECOGNOME nel suo scritto, affermava che ‘la lettera RAGIONE_SOCIALEa vigilessa in realtà contiene un’inesattezza.’ Nello specifico, secondo quanto riscontrato dalla stessa COGNOME, alla luce RAGIONE_SOCIALEa no rmativa vigente, l’AVV_NOTAIO non aveva più la scorta dal 1994 e l’auto blu dal luglio 2011, pertanto, contrariamente a quanto riportato dalla vigilessa nella sua lettera invitata al giornale, la vettura di servizio, oggetto RAGIONE_SOCIALEa contesa, era assegnata alla persona di NOME COGNOME, nipote di NOME COGNOME e allora Vice Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania, e non allo zio, NOME. Inoltre, poiché la legge regionale ‘Campania Zero’ aveva appena abolito in toto l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘auto blu per tutti i componenti RAGIONE_SOCIALEa NOME, ad eccezione del Presidente, la COGNOME si spingeva ad affermare che: ‘Insomma per mangiare un piatto di polpette, durante una visita privata, fuori dagli impegni istituzionali -il Vice Presidente RAGIONE_SOCIALEa NOME COGNOMECOGNOME COGNOME ompagnato dall’anziano zio europarlamentare, ha utilizzato
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un’auto blu abusivamente. Con quella stessa vettura, il suo autista ha preteso di parcheggiare in una zona vietata alla sosta.’. Con un tweet pubblicato sul proprio profilo personale, nella stessa giornata del 28 agosto 2012, la giornalista confermava la sua versione, asserendo: ‘fatevene una ragione: COGNOME non ha la scorta, è suo nipote che abusa RAGIONE_SOCIALEe auto blu RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania’. Il gio rno seguente – in risposta alla replica di NOME COGNOME, il quale, con una lettera di rettifica e precisazione inviata e pubblicata sul sito de ‘L’RAGIONE_SOCIALE‘ aveva chiarito di non aver utilizzato nell’occasione alcuna auto di servizio RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania -la giornalista difendeva le proprie ‘informazioni’, le quali si sarebbero basate su intervista telefonica a numerosi presenti alla ‘Sagra RAGIONE_SOCIALEa Polpetta’, su dichiarazioni pubbliche, diffuse tramite Facebook, dagli stessi partecipanti ed organizzatori RAGIONE_SOCIALE‘evento, nonché su ‘più fonti locali’, che avrebbero confermato che la berlina blu scuro era riconducibile a NOME COGNOME, e non allo zio.»;
ciò posto, i ricorrenti propongono i seguenti motivi di ricorso:
il primo motivo, per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 21 Costituzione, 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen. e 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 47 del 1948 in relazione ai principi elaborati RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di critica anche politica, censur a l’affermazione decisoria RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale laddove questa ha escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esimente del diritto di critica e evidenzia, in particolare, il vizio in cui sarebbe incorsa la Corte, consistente in una inadeguata applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di critica, con riferimento all’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEa i nsussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa verità;
il secondo motivo, per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 c.c.
critica la sentenza d’appello laddove la Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale in via presuntiva in carenza di ogni allegazione avversaria, senza avere la Corte svolto una preventiva valutazione circa la sussistenza di un nesso di causalità effettivamente immediato e diretto tra il danno non patrimoniale la mentato e l’articolo contestato, per non avere NOME COGNOME provato l’esistenza effettiva del danno non patrimoniale asseritamente subito, né il nesso di causalità dei presunti danni con le pubblicazioni contestate;
il terzo motivo, per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: violazione e (o) falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di «rimozione degli articoli», critica la decisione per avere la Corte d’Appello accolto la richiesta di rimozione del 24 e del 28 agosto 2012 dagli archivi telematici RAGIONE_SOCIALEe testate giornalistiche, poiché ogni intervento di carattere definitivo operato sugli archivi anche online dei quotidiani si sostanzia in una vera e propria manomissione RAGIONE_SOCIALEa memoria storica che essi rappresentano e ciò pure nel caso in cui un articolo di stampa sia dichiarato diffamatorio con sentenza definitiva in quanto seppure un brano contiene dei passaggi che sono stati dichiarati diffamatori, ciò non implica che l’intero articolo vada considerato diffamatorio o che la vicenda che ne è alla base non meriti comunque di essere diffusa e tanto vale soprattutto quando si tratta di soggetti pubblici e personalità note;
il quarto motivo, per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: violazione e (o) falsa applic azione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 legge n. 47 del 1948 censura la sentenza laddove la Corte di Appello ha accolto un motivo di appello incidentale condannando la pubblicista COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria, in quanto la detta condanna alla sanzione pecuniaria ad opera del giudice civile presuppone necessariamente il preventivo avvenuto accertamento del reato di diffamazione e quindi il dolo RAGIONE_SOCIALE‘autore;
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il primo motivo è infondato: la Corte territoriale ha, dalla pag. 19 e successive RAGIONE_SOCIALEa propria motivazione, riportato tutte le circostanze del caso, come sopra testualmente riportate, ed ha quindi escluso che ricorresse sia la verità RAGIONE_SOCIALEe notizie riportate negli articoli a firma RAGIONE_SOCIALEa pubblicista COGNOME, anche se in forma putativa, sia che vi fosse stato un legittimo esercizio del diritto di critica e segnatamente di critica politica;
in particolare la sentenza impugnata ha, con accertamento di fatto, rilevato che non poteva in alcun modo affermarsi che NOME COGNOME si fosse recato alla Sagra RAGIONE_SOCIALEa Polpetta di Pratola Serra con un’auto di servizio, messa a lui a disposizione RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania e che non vi era alcun elemento che potesse far propendere per la scriminante RAGIONE_SOCIALEa verità putativa, in considerazione de ll’affermazione , resa alla vigilessa NOME COGNOME, da un agente di polizia, peraltro munito di una paletta del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ma su macchina diversa da quella sulla quale viaggiavano i due COGNOME , circa l’essere l’agente addetto alla sicurezza RAGIONE_SOCIALE‘onorevole NOME COGNOME, zio di NOME COGNOME e la circostanza che questi fosse a bordo RAGIONE_SOCIALE‘autovettura, di colore blu, sul quale era a bordo anche lo zio , in ordine all’essersi NOME COGNOME recato presso la detta sagra con un’auto di servizio, messa a disposizione dalla Pubblica Amministrazione;
la Corte territoriale ha elencato le ragioni per le quali non poteva ritenersi sussistente la scriminante RAGIONE_SOCIALEa verità putativa, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘insufficienza e inaffidabilità RAGIONE_SOCIALEe fonti alle quali aveva attinto la COGNOME al fine RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione dei fatti, anche in considerazione del non avere ella adeguatamente perseverato nella ricerca RAGIONE_SOCIALEa versione dei fatti che poteva rendere lo stesso NOME COGNOME né aveva fatto accesso alla documentazione amministrativa esistente presso la pubblica amministrazione regionale circa l’uso RAGIONE_SOCIALEe auto di servizio da parte di questi;
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il primo motivo, inoltre, presenta anche marcati profili di inammissibilità, in quanto carente di adeguata specificità, perché in fatto non riporta ben poco e segnatamente non dà affatto conto di quale fosse il tenore RAGIONE_SOCIALE‘articolo , RAGIONE_SOCIALEa lettera RAGIONE_SOCIALEa vigilessa NOME COGNOME e del messaggio twitter postato dalla pubblicista;
la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello è, peraltro, anche coerente con l’ampiezza del diritto di critica, al cui esercizio, pur nell’ampia accezione disegnata da questa Corte, secondo la quale la critica politica non è soggetta ad alcun vincolo di obiettività (Cass. n. 5005 del 28/02/2017 Rv. 643139 – 01) e caratterizzandosi essa per l’asprezza dei toni (Cass. n. 14485 del 07/11/2000 Rv. 541459 – 01 – 01), è necessario il fine politico, ossia la rappresentazione RAGIONE_SOCIALEa persona al quale sono riferiti i fatti quale inidonea a ricoprire cariche pubbliche, mentre nella specie le affermazioni rese dalla pubblicista COGNOME non rispondono in alcun modo a fini politici, ma sono connotate dall’unica finalità di arrecare disdoro alla persona d i NOME COGNOME, peraltro in un momento storico connotato da un’affermazione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di valori nell’espletamento di incarichi politici;
la sentenza impugnata resiste, pertanto, alle critiche mosse con il primo motivo di ricorso;
il secondo motivo è incentrato sull’inidonea allegazione dei danni da parte di NOME COGNOME;
il compendio censorio è inadeguato, posto che la Corte territoriale ha reso ampia e specifica motivazione, alle pagg. 30 e seguenti, sulle allegazioni effettuate sin dal primo grado di giudizio dal COGNOME e sulle conseguenze che la pubblicazione, a stampa e on line , arrecava alla reputazione RAGIONE_SOCIALE‘uomo politico e RAGIONE_SOCIALEa persona in sé, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa diffusione del quotidiano, di ampio livello nazionale, e non solo regionale, sul quale le notizie riportate nei due articoli in questione erano contenute, ponendo in risalto la
particolare diffusività RAGIONE_SOCIALEe notizie, in quanto appunto, destinate a replicarsi «a cascata» a mezzo dei motori di ricerca informatici e il particolare momento storico, posto che gli articoli erano stati pubblicati a ridosso RAGIONE_SOCIALEe elezioni politiche del 2013, alle quali NOME COGNOME si sarebbe candidato;
la Corte ha, quindi, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa portata lesiva degli articoli, proceduto ad autonoma liquidazione del danno, richiamando la graduazione di cui alle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e riducendo -anche in tal caso offrendo ampia motivazione -del quaranta per cento l’originaria posta risarcitoria, portata dai centomila euro liquidati dal Tribunale ai sessantamila di cui alla statuizione d’appello, procedendo ad analitico scomputo RAGIONE_SOCIALEa somma già corrisposta e al computo degli interessi;
il secondo motivo è, pertanto, disatteso;
il terzo motivo, vertente s ulla richiesta di rimozione dall’archivio RAGIONE_SOCIALEe testate giornalistiche, che la Corte territoriale ha disatteso, richiamando specificamente la giurisprudenza di legittimità in materia di prevalenza del diritto alla conservazione RAGIONE_SOCIALEe notizie su quello all’oblio , nelle ipotesi di illiceità RAGIONE_SOCIALEa notizia, secondo la quale (Cass. n. 10347 del 20/04/2021, non massimata, in motivazione pagg. 25 -27): « l’elemento, per così dire, “unificante” tutte le ipotesi in cui viene in rilievo il conflitto tra il diritto RAGIONE_SOCIALEa persona all’oblio di notizie che la riguardino ed il contrapposto interesse alla conservazione RAGIONE_SOCIALEe stesse in archivi informatici, è costituito dalla liceità RAGIONE_SOCIALE‘iniziale pubblicazione. All’opposto, nel presente caso, tale presupposto difetta, essendo stata la notizia ritenuta diffamatoria » è infondato, per le stesse ragioni di cui alla richiamata pronuncia di questa Corte, atteso che, anche nella fattispecie concreta all’esame , è stata ritenuto il carattere diffamatorio RAGIONE_SOCIALEe notizie di cui agli articoli del 24 e del 28 agosto 2012, entrambi a firma RAGIONE_SOCIALEa
pubblicista COGNOME ed editi su quotidiani o sul sito on line de La Repubblica e de L’RAGIONE_SOCIALE ;
a tanto consegue che, intendendo il Collegio dare seguito al richiamato precedente di questa Corte, il motivo all’esame non merita favorevole seguito, atteso che le notizie, anche nella fattispecie qui in concreto ricorrente, sono state, per le ragioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso e conformemente alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ritenute diffamatorie;
il terzo motivo è, pertanto, infondato;
l ‘ultimo motivo pure è infondato: la sanzione di cui all’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 47 del 1948, cd. legge sulla stampa, è stata comminata, in accoglimento di un motivo di appello incidentale di NOME COGNOME, alla sola giornalista COGNOME in regione RAGIONE_SOCIALEa portata diffamatoria, ampiamente motivata, RAGIONE_SOCIALEe notizie e l’entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione è commisurata a quella del risarcimento in ragione di un decimo;
la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello è, peraltro, in linea con l’affermazione di questa Corte (Cass. n. 16054 del 29/07/2015 Rv. 636182 – 01) secondo cui) la sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 47 del 1948, nell’ipotesi di diffamazione commessa col mezzo RAGIONE_SOCIALEa stampa, si aggiunge, senza sostituirsi al risarcimento del danno causato dall’illecito diffamatorio, e presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può esserlo, invece, al direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione;
nella specie la Corte territoriale ha escluso che il direttore responsabile, nella persona di NOME COGNOME, potesse essere ritenuto responsabile a titolo di concorso nel reato di diffamazione e lo ha ritenuto, viceversa, responsabile del reato di omesso controllo
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 57 cod. pen., comminando, pertanto, la sanzione alla sola pubblicista, in capo alla quale la Corte di merito ha ritenuto configurabile il reato di diffamazione (v. p. 22 e p. 44 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
a tanto consegue che il ricorso è infondato con riferimento a tutte le prospettazioni censorie;
il ricorso è, pertanto, rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore del controricorrente, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93, cod. proc. civ.;
la decisione di rigetto del l’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di