Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11079 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11079 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22451/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale legale
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa
dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE con domiciliazione digitale legale
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 780/2023 depositata il 17/4/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/01/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1302/2020, accoglieva domanda risarcitoria proposta da RAGIONE_SOCIALE condannando solidalmente RAGIONE_SOCIALE – quale proprietaria del quotidiano omonimo -, NOME COGNOME – direttore responsabile di questo -e NOME COGNOME giornalista autore dell’articolo che avrebbe contenuto gli elementi diffamatori a risarcire all’attrice danno non patrimoniale nella misura di euro 25.000; condannava altresì NOME COGNOME a corrispondere all’attrice la somma di euro 3000 ex articolo 12 l. 47/1948; ordinava infine la pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano La Verità.
I tre condannati proponevano appello, cui resistevano alla controparte, divenuta nelle more RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Firenze, parzialmente accogliendo il gravame, dimezzava l’importo del risarcimento ad euro 12.500 e revocava la condanna dell’COGNOME a pagare la somma di euro 3000 ex articolo 12 cit.
Hanno presentato ricorso principale RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), il COGNOME e l’COGNOME, offrendo tre motivi; RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, includente pure ricorso incidentale basato su un unico motivo.
Il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso incidentale . È stata depositata memoria di costituzione di ‘nuovo e ulteriore difensore’ avv. NOME COGNOMEdella parte ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto esaminato il ricorso principale.
1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. e 11 l. 47/1948.
Il giudice d’appello avrebbe errato ‘quanto alla rilevanza giuridica della inesattezza riscontrata’. Costante giurisprudenza di legittimità avrebbe infatti insegnato che, nella diffamazione a mezzo stampa, ‘ai fini dell’operatività dell’esimente nell’esercizio del diritto di cronaca’ non distaccano dalla verità del fatto inesattezze marginali riguardanti semplici modalità del fatto (si invocano Cass. pen. 15093/2020 e Cass. civ. 7757/2020). Dalla motivazione della sentenza non risulterebbe che la Corte territoriale abbia – come invece doveva verificato se ‘l’inesattezza circa l’intervenuta perquisizione fosse inidonea a ledere ulteriormente’ la ‘già compromessa dalla verità della notizia principale sulle indagini’ in cui sarebbe stata ‘coinvolta’ la reputazione di Eventi 6.
Si rimarca poi sulla condotta del giornalista (ricorso, pagine 13-14), per affermare che ‘la notizia (vera)’ da lui veicolata sarebbe che ‘Eventi 6 ha ricevuto una visita da parte della Guardia di Finanza perché sospettata dalla Magistratura di essere veicolo per la commissione di illeciti’: e solo questo sarebbe il ‘nucleo essenziale’ della notizia, corrispondente al vero ‘come documentato’ con produzione di documenti dagli attuali ricorrenti.
Ancora, si argomenta sulla differenza tra la perquisizione locale e la richiesta di consegna, che sarebbe ‘un tecnicismo’ non esigibile da un giornalista: la C orte territoriale avrebbe dovuto ‘giungere alla conclusione che parlare di perquisizione piuttosto che di richiesta di documenti, affermare che le Fiamme Gialle hanno guardato dentro auto, cassetto e frigoriferi costituiscono dettagli inidonei a ledere ulteriormente la reputazione del soggetto … già compromessa dalla verità della notizia principale, che resta il coinvolgimento della Eventi 6 in indagini penali, sospettata di essere veicolo di illeciti commessi dai coniugi COGNOME.
1.2 Il motivo si fonda su due censure direttamente fattuali: la prima, sulla pretesa marginalità dei dati che la Corte territoriale, come il primo giudice, non avrebbe ritenuto sussistente; la seconda, riguardo alla pretesa assenza di richiesta di consegna sostituita da un’assai specifica (guardando ‘dentro auto, cassetto e frigoriferi’) perquisizione, assumendo che comunque ciò, pur essendo una distinzione erronea, non avrebbe leso la ‘già compromessa’ reputazione di controparte. Si tratta, quindi, proprio di questioni puramente fattuali, che non raggiungono neppure la critica motivazionale effettiva, la quale peraltro sarebbe venuta meno ex articolo 348 ter c.p.c.
Il motivo è dunque inammissibile.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 21 Cost., 2043 e 2059 c.c.
2.1 Si censura la C orte territoriale per avere ‘reputato diffamatorio il pezzo litigioso (anche) per difetto di continenza’: la Corte di merito avrebbe errato perché basa questo (sentenza, pagina 17) ‘esclusivamente’ sull’avere il giornalista ‘gettato in cattiva luce Eventi 6, offendendola’. Così non si sarebbe violato il requisito della continenza, poiché altrimenti ‘la libera manifestazione del
pensiero sarebbe inutilmente confinata alla propalazione di notizie positive’.
2.2 Anche con questa censura si persegue in realtà un terzo grado di merito: il giudice d’appello ha ritenuto sussistente il difetto di continenza nel passo fattuale di cui alla pagina 17 della sentenza, e il giudice di legittimità dovrebbe sostituirlo ritenendo che invece, nel caso in esame, la modalità di diffusione non avrebbe oltrepassato il limite di continenza.
Vale quindi quanto già rilevato a proposito del precedente motivo, e ciò conduce alla inammissibilità.
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043, 2059, 2056, 1226 e 2697 c.c.
3.1 Nell’atto di citazione la controparte avrebbe lamentato un danno in re ipsa ‘nell’ingiusto turbamento’ del suo stato d’animo; nella comparsa di risposta, poi, gli attuali ricorrenti lo avrebbero negato, non essendo controparte una persona fisica. Nei successivi atti difensivi, controparte avrebbe soltanto svolto ‘astratte considerazioni’ per sostenere la configurabilità del danno non patrimoniale anche per la persona giuridica, senza però ‘dedurre nulla di concreto’ come danno effettivamente patito.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto rigettare ex articolo 2697 c.c.: al contrario, si sarebbe ‘letteralmente sostituito’ a controparte, fondando la decisione su ‘uno stato emotivo (imbarazzo)’ mai allegato da Eventi 6 e ‘incompatibile con l’assenza di fisicità dell’ente’; decisione, questa, che il giudice d’appello avrebbe poi recepito ‘acriticamente’.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 9385/2018, Cass. 20643/2016 e Cass. 25420/2017) – sostengono i ricorrenti ‘esclude che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, coincida con la lesione dell’interesse in sé’ ed esige essere provato; controparte,
però, ‘non ha offerto elementi idonei’ per provare, neanche presunzioni semplici, invocando soltanto i criteri degli articoli 1226 e 2056 c.c.
3.2 Il motivo risulta non autosufficiente in quanto non riporta, se non nel modo del tutto generico appena descritto, come avrebbe controparte cagionato e conformato il danno de quo nell’atto di citazione di primo grado per chiederne il risarcimento; e ciò viene pure confermato nella premessa del ricorso (se ne vedano le pagine 3-4).
Ne consegue l’inammissibilità della censura.
Il ricorso principale, in conclusione, risulta meritevole di rigetto.
Il ricorso incidentale veicola un unico motivo, che denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c. in relazione agli articoli 2056 e 2059 c.c.
4.1 Avrebbe errato il giudice d’appello nel ridurre la quantificazione del risarcimento dei danni, spiegandola con una motivazione ‘contraddittoria’, perché richiama pure un ‘parallelo procedimento penale’, in realtà non pertinente.
Inoltre, la C orte territoriale avrebbe ‘errato’ nel non considerare che il giornale La Verità ‘ha una diffusione su base nazionale’, e che Eventi 6 ‘aveva sì una reputazione da difendere’, appartenendo ai genitori dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi.
Ancora, la C orte territoriale avrebbe ‘errato (ma soltanto nella parte motiva inerente la liquidazione del danno che dunque risulta contraddittoria rispetto a quella resa nella valutazione dell’ an ) nel ritenere carente … uno specifico animus diffamandi in capo all’autore ‘.
Tutto ciò, tenendo conto che la individuazione di indici di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ‘anche volendo in base alle c.d. tabelle del Tribunale di Milano’, renderebbe ‘più
corretto’ ritenere la diffamazione ‘di media gravità’, ciò portando alla liquidazione equitativa tra euro 21.000 ed euro 30.000.
4.2 Come dimostra già la rubrica, qui in mera apparenza si invocano norme come violate; e non sussiste neppure un vizio motivazionale, in quanto si chiede soltanto, mediante alcune argomentazioni fattuali, di rideterminare la quantificazione del risarcimento.
L’unico motivo conduce in tal modo il ricorso incidentale alla inammissibilità, giustificando la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra i contendenti.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese processuali.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2025