Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34019 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8872/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) , con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1948/2023, depositata il 3/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ., NOME COGNOME, lamentando la diffamatorietà nei suoi confronti e la lesione del diritto alla riservatezza, per illecita divulgazione di suoi dati personali, di due articoli di cronaca pubblicati nei giorni 3 febbraio 2019 e 23 maggio 2019 sul quotidiano ‘Repubblica’ edizione locale di Palermo, apparsi anche sul sito Repubblica.it, dal titolo, rispettivamente, ‘Mafia, gli affari degli scarcerati: investimenti immobiliari, negozi e benzina’ e ‘Gli NOME nuovi re di Palermo’, chiedeva di accertare, ai sensi dell’art. 11 della l. n. 47/1948 e/o dell’art. 2049 e/o dell’art. 2043 cod.civ., la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, che la stessa fosse condannata -anche ai sensi dell’art. 2058 cod.civ. -a rimuovere le sue generalità dai suddetti articoli ancora presenti on line , a deindicizzarli dai vari motori di ricerca nonché a risarcirgli tutti i danni non patrimoniali pari a euro 50.000,00 ed a pagare -ai sensi dell’art. 614 bis cod.proc.civ. -una somma di denaro non inferiore ad euro 400,00, per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle sue generalità e nella deindicizzazione degli articoli dai vari motori di ricerca.
Con ordinanza del 18 gennaio 2021, il Tribunale di Bologna, accertata l’illegittimità delle pubblicazioni, accoglieva la domanda dell’attore e disponeva che RAGIONE_SOCIALE: a) cancellasse il nominativo del ricorrente dagli articoli per cui è causa; b) gli corrispondesse a titolo risarcitorio, la somma complessiva di euro 15.000,00, oltre agli interessi legali, ex art. 1282 cod.civ., dalla data della ordinanza (18 gennaio 2021) al saldo; c) cancellasse dalla sua comparsa di costituzione la frase
<> contenuta nelle righe da 1 a 3 della pagina 12; d) pagasse, ai sensi degli artt. 598 cod.pen. e 89 cod.proc.civ., la somma complessiva di euro 2.000,00, oltre agli interessi legali, ex art. 1282 cod.civ., dalla data della ordinanza (18 gennaio 2021) al saldo.
Con sentenza n. 1948/2023, pubblicata in data 3/10/2023, la Corte d’appello di Bologna ha ritenuto violato il canone della pertinenza dell’informazione e dell’interesse pubblico alla divulgazione delle generalità del COGNOME e quindi corretta la motivazione dell’ordinanza del Tribunale quanto al fatto che, seppur fosse vero il fatto storico riportato dal giornalista e cioè la presenza del COGNOME ad un incontro presso una stazione di servizio di Bologna in cui erano presenti dei soggetti <>, l’inserimento del suo nominativo in due articoli (il secondo dei quali pubblicato, peraltro, dopo diffida alla rimozione dei dati personali riguardanti il COGNOME dall’articolo di Repubblica online del 3 febbraio 2019, ed. Palermo -Mafia, gli affari degli scarcerati: investimenti immobiliari, negozi e benzina’ Lesione della riservatezza e della reputazione -Rimozione dei dati personali del signor COGNOME‘ che era stata del tutto ignorata), in cui si rappresentava una rilevante attività illecita a stampo mafioso, non poteva che ingenerare nel lettore l’idea che anche il ricorrente facesse parte dell’associazione mafiosa, vieppiù in considerazione del fatto che il giornalista non avesse dubitato della partecipazione del COGNOME all’attività criminale e, quindi, non avesse adempiuto all’onere di approfondimento della notizia, la quale si basava su un’informativa investigativa antimafia che nelle centinaia di pagine di cui si componeva citava il nome del ricorrente una sola volta. Ha confermato, dunque, sia la condanna al pagamento di euro
15.000,00, a titolo di risarcimento del danno all’immagine per il discredito derivante all’appellato dall’essere accostato ad un’organizzazione di stampo mafioso e per le potenziali ricadute anche sulla sua attività professionale – RAGIONE_SOCIALE – in forza della <>, sia la condanna al pagamento di euro 2.000,00, ai sensi degli artt. 598 cod.pen. e 89 cod.proc.civ., avendo l’appellato già nel ricorso introduttivo dato ampia prova della sua estraneità a qualsivoglia attività delittuosa.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Entrambe le parti, in vista dell’odierna camera di consiglio, depositano memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo si denunziano, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 cod.civ., 51 e 595 cod.pen. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47 e dei principi elaborati della giurisprudenza in tema di risarcimento dei danni da lamentata diffamazione a mezzo stampa.
La tesi della società ricorrente è che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso l’applicabilità dell’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, là dove ha ritenuto che: a) a rilevare fosse l’inserimento del nominativo dell’appellato in due articoli che ingeneravano nel lettore l’idea che egli facesse parte dell’associazione mafiosa, dal momento che sembrava avesse
partecipato a colloqui inerenti ad attività illecite, oltre alla descrizione l’appellato come ‘un sudamericano’, volta a enfatizzare l’accaduto e suggestionare il lettore; b) sarebbe bastato al giornalista assolvere al suo onere di verificare, attraverso i necessari approfondimenti, che il COGNOME non era in alcun modo coinvolto nelle indagini, non potendosi fondatamente invocare il diritto di cronaca (nella specie giudiziaria), perché il coinvolgimento dell’appellato nell’attività criminale non trovava riscontro negli atti giudiziari (Cass. 8/05/2012 n. 6902).
Parte ricorrente sostiene che non si possa pretendere che il giornalista dimostri la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria, perché il criterio della verità della notizia deve essere riferito <> (Cass. n. 439/2000).
Aggiunge che il limite della verità della cronaca giudiziaria è solo quello della fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura al momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto verrà di seguito accertato, con la conseguenza che il fatto di cui dimostrare la verità, onde valutare la sussistenza della scriminante, è unicamente la corrispondenza della notizia agli atti di indagine e processuali compiuti nel contesto temporale nel quale le notizie vengono fornite, ossia al momento della pubblicazione: avendo negli articoli riportato fedelmente i fatti quali risultanti dalla fase processuale cui si riferivano, il giornalista non era tenuto a compiere accertamenti paralleli, eventualmente contrastanti con quelli della magistratura, né ad accertare la responsabilità dell’indagato, al solo fine di poter dare legittimamente notizia della mera pendenza d’un processo.
Ciò troverebbe conferma nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12/04/2022, n. 11769), secondo cui <>.
Pertanto, la Corte territoriale, dopo aver confermato la verità del fatto rappresentato negli articoli, cioè l’incontro del COGNOME con soggetti indagati per associazione mafiosa, tratta dal resoconto delle attività poste in essere dagli organi inquirenti, e quindi la verità putativa dei fatti narrati, avrebbe erroneamente preteso che il giornalista svolgesse ulteriori approfondimenti.
Precisa che: i) gli articoli per cui è causa si occupavano della localizzazione delle iniziative imprenditoriali di alcuni mafiosi tornati in libertà e si interrogavano sull’origine dei capitali utilizzati per gli investimenti, ipotizzando che vi fosse una regia negli affari della mafia palermitana, facente capo ad alcune teste pensanti dell’organizzazione che si erano distaccate dalla vita quotidiana delle famiglie di mafia. In questo contesto il giornalista descriveva la trasferta bolognese di alcuni mafiosi o ex mafiosi, ne ricostruiva gli incontri, l’uno a pranzo con alcuni palermitani trapiantati a Bologna e l’altro in una stazione di servizio, alla quale aveva partecipato il sudamericano COGNOME, e si interrogava sul contenuto di tali incontri, riportando una telefonata ascoltata dai COGNOME, dopo l’incontro alla stazione di servizio, in cui si dava atto che era in programma un incontro coi COGNOME; ii) i fatti descritti trovavano riscontro nel provvedimento di fermo di indiziato di delitto della DDA di Palermo, emesso nell’ambito del procedimento penale n. 719/2016, da cui emergeva che gli inquirenti stavano svolgendo un’intensa attività di indagine e di monitoraggio a carico di alcuni malavitosi, con rilievi fotografici, intercettazioni ambientali e telefoniche; c) lo stesso
contro
ricorrente aveva confermato di essere stato contattato da COGNOME per un incontro alla stazione di servizio e di essersi recato sul posto, trovandovi anche delle persone a lui sconosciute che si dicevano interessate ad una sua collaborazione per l’apertura di alcune sale da gioco in Sicilia e, allarmato dall’incontro e dalla richiesta, di essersi rivolto ai CCOGNOME del posto per esporre loro l’accaduto e avere consigli sul da farsi; d) negli articoli non si attribuiva al COGNOME alcuna contiguità mafiosa, non era menzionato nei titoli, non era stato utilizzato alcun accostamento suggestionante, altro subdolo espediente o qualsiasi altra forma espressiva che indicasse un difetto di chiarezza da parte dell’autore, neanche per avere descritto il COGNOME come argentino, perché così era stato appellato dagli inquirenti.
1.2) Il motivo è nel suo complesso infondato.
La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendola <>.
Ha aggiunto che il giornalista aveva sì riferito di un fatto effettivamente verificatosi, l’incontro del NOME con altri soggetti su cui la RAGIONE_SOCIALE conduceva un’indagine, ma in modo da lasciare intendere inequivocabilmente al lettore (non essendo stato il fatto narrato decontestualizzato) che l’odierno controricorrente fosse coinvolto nel tentativo delle RAGIONE_SOCIALE di estendere le loro attività imprenditoriali in Emilia Romagna.
In sostanza, secondo il giudice a quo , non ricorreva la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca perché gli articoli per cui è causa non rispettavano le tre condizioni – la verità oggettiva della notizia pubblicata; l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto
(cosiddetta: pertinenza), la correttezza formale dell’esposizione (cosiddetta: continenza) -alla cui ricorrenza la scriminante è subordinata.
Ora, quanto alla violazione della condizione della verità della notizia il giudice a quo ha imputato al giornalista di non avere verificato la veridicità dei fatti narrati.
Detta conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di esimente putativa del delitto di diffamazione deve accertarsi l’assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito nonché l’adempimento dell’obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, non potendo il giornalista appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative (altri giornali, agenzie e simili), senza esplicare alcun controllo, perché in tal modo le diverse fonti propalatrici delle notizie – attribuendosi reciproca credibilità – finirebbero per rinvenire l’attendibilità in se stesse (cfr., tra le tante, Cass. pen. 23/01/1997, n. 618; Cass. pen. 19/05/2004, n. 40415).
Soprattutto, quando la notizia ha una evidente pubblica risonanza, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio. Sicché, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di critica o di cronaca è configurabile solo quando il giornalista abbia assolto l’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Cass. 17/10/2017, n. 51619; Cass. pen. 4/11/2019, n. 50189).
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, l’esimente in questione è dunque ravvisabile solo qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l’attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quello presente negli atti giudiziari e nell’oggetto dell’imputazione (Cass. 15/10/2024, n. 26789).
Nel caso di specie il fatto per come rappresentato non è stato considerato fedele al contenuto della fonte, perché il giornalista
officiato di raccogliere notizie di cronaca giudiziaria non si era avveduto che nelle più di cinquecento pagine dell’informativa che costituiva la fonte di quanto narrato il COGNOME era stato indicato solo una volta, non risultava né indagato né rinviato a giudizio.
Né, secondo la Corte d’appello, il fatto era stato rappresentato in modo da escludere che nel lettore si formasse il convincimento che il COGNOME fosse coinvolto nei fatti descritti e cioè che non fosse partecipe del tentativo della mafia palermitana di estendere le sue attività imprenditoriali in Emilia Romagna.
Anche sotto questo profilo la Corte d’appello ha escluso che bastasse l’evocazione solo marginale del COGNOME nei fatti riportati sotto il titolo, perché il titolo era specificamente idoneo ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi della reputazione del COGNOME.
Sono irrilevanti le argomentazioni difensive della ricorrente, dovendosi muovere dal rilievo che costituisce consolidato principio quello secondo cui <> (così Cass. 14/03/2018, n. 6133; Cass. 30/05/2017, n. 13520).
Di conseguenza, il <> (ancora Cass. n. 6133/2018).
2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 cod.civ., 51 e 595 cod.pen. e 11 della l. 8 febbraio 1948 n. 47, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’intero contenuto del contesto e degli articoli contestati, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.
La Corte di merito avrebbe dichiarato la inapplicabilità della esimente dei diritti di cronaca e di critica all’esito di una analisi che ha avuto ad oggetto esclusivamente le singole specifiche espressioni lamentate come lesive, estrapolate dall’intero (e più complesso) contesto narrativo in cui esse erano (e dovevano rimanere) inserite; mancherebbe quindi un’analisi complessiva del testo dell’articolo globalmente inteso con riferimento non alle singole parole usate nel titolo e nel testo, ma alla portata sostanziale del suo messaggio, come sarebbe dato evincere soprattutto dal rilievo attributo ai titoli degli articoli ‘Mafia, gli affari degli scarcerati: investimenti immobiliari, negozi e benzina’ (articolo del 3.2.19) e ‘Gli NOME nuovi ‘re’ di Palermo’ (art icolo del 23.5.19) che, accostati alla notizia dell’incontro cui aveva partecipato il COGNOME, non potevano <>.
La società ricorrente sostiene che il titolo dell’articolo per avere autonoma portata diffamatoria deve essere formulato in termini tali da recare un’affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell’articolo; in
mancanza, la genericità del titolo va risolta mediante l’analisi del contenuto dell’articolo ed il giudice deve procedere ad un esame globale dell’articolo in relazione a tutte le sue singole componenti: singole espressioni letterali, testo titoli, sottotitoli, “tono complessivo”, linguaggio usato’.
2.1) Il motivo in scrutinio va complessivamente disatteso.
Oltre a doversi ribadire che non spetta a questa Corte sostituirsi al giudice nell’accertamento dei fatti di causa e che in presenza di una doppia pronuncia conforme di merito non può dedursi la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., se non dopo aver dimostrato che la base fattuale di riferimento della pronuncia di primo grado non era stata la stessa su cui si era basata la decisione d’appello (il che non è avvenuto nella specie, anzi, a p. 5 del ricorso la stessa parte ricorrente afferma espressamente che la Corte di merito ha condiviso la motivazione del Tribunale), si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la Corte d’appello non ha affatto attribuito rilievo ai titoli degli articoli senza esaminarne il contenuto, innanzitutto, perché, solo allo scopo di rafforzare la conclusione circa il contenuto diffamatorio degli articoli ha fatto riferimento ai titoli – non a caso la statuizione qui confutata è introdotta con l’avverbio <> – il titolo degli articoli ‘Mafia, gli affari degli scarcerati: investimenti immobiliari, negozi e benzina’ (articolo 3.2.19) e ‘Gli NOME nuovi ‘re’ di Palermo’ (articolo 23.5.19), con l’indicazione di colloqui cui aveva partecipato anche il COGNOME, ad altra conclusione non possono portare il lettore se non a ritenere che anche quest’ultimo fosse interessato agli affari illeciti; oltre tutto l’appellato viene indicato come ‘un sudamericano’, circostanza senza dubbio vera, ma evidentemente volta a enfatizzare l’accaduto e suggestionare il lettore specificando la presenza di uno straniero, non comprendendo altrimenti il motivo per cui il giornalista abbia voluto specificare l’origine dello stesso.
In aggiunta, la Corte d’appello ha convenuto con il Tribunale circa il rilievo attribuito al fatto che il nome del COGNOME fosse contenuto nei due articoli e non potesse <> e ha fatto proprie le conclusioni del giudice di primo grado che aveva ritenuto che <>. Ciò evidentemente contrasta, come si è anticipato, con gli assunti della società deducente.
3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2059, 2697, 2059, 2056 e 1226 cod.civ. e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo ritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale in via presuntiva, in carenza di ogni allegazione avversaria e di ‘ una preventiva valutazione (preliminare) ‘ circa la sussistenza di un nesso di causalità effettivamente immediato e diretto tra il danno non patrimoniale lamentato e gli articoli
censurati; e ciò in aperto conflitto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il quale partecipa della medesima struttura del danno patrimoniale ex art. 2043 cod.civ. e, quindi, è da considerarsi non come ‘danno evento’, ma come ‘danno conseguenza’.
3.1) Il motivo è infondato.
È necessario precisare che ammettere che il danno possa essere dimostrato attraverso la prova presuntiva non significa che il danno sia in re ipsa o che possa ammettersi il risarcimento del danno in re ipsa , in quanto il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (‘L’art. 1223 cod.civ., cui rinvia l’art. 2056, attiene al danno conseguenza per il quale rileva il nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento, mentre altro profilo eziologico è quello che connota la causalità materiale fra la condotta (lesiva) ed il danno evento’: Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n.33645), sicché deve essere ribadito che la sussistenza del danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso presunzioni o ricorrendo al fatto notorio e che, ex adverso , se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno conseguenza, non sorge affatto l’obbligazione risarcitoria (cfr. ex multis , Cass., 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594; Cass., 6/12/2018, n. 31537).
La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo aderito alla <> (ancora Cass., Sez. Un., n. 33645, cit.) e consentito la tutela risarcitoria dell’interesse leso, la quale, per la sua caratteristica genericamente satisfattiva, si profila come il presidio minimo ed indispensabile per la lesione di interessi giuridicamente rilevanti, il cui sostrato assiologico è quello della lesione dei diritti inviolabili della persona aventi rilievo costituzionale.
Il ragionamento del giudice a quo si è così dipanato: ha precisato che il danno non patrimoniale evocato avrebbe potuto -proprio escludendo che fosse in re ipsa -ritenersi sussistente in via presuntiva, sulla scorta di <>; ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto ricorrente il pregiudizio derivante dal discredito per essere stato accostato ad un’organizzazione di stampo mafioso, vieppiù in considerazione del fatto che tale pregiudizio all’immagine avrebbe potuto riflettersi negativamente sull’attività professionale di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ svolta dalla vittima; anche gli elementi indiziari presi in esame coincidono con quelli ritenuti rilevanti e idonei dalla giurisprudenza di questa Corte: la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass. 27/12/2024, n. 34635 ; Cass. 25/05/2017, n. 13153).
Né colgono nel segno le censure che la ricorrente muove alla impugnata sentenza nella parte in cui ha disposto la quantificazione del danno. Infatti, il giudice a quo ha correttamente effettuato la liquidazione equitativa (v. in tal senso Cass. 27/03/2024, n. 8248), agganciandola, invero, a una serie di precisi elementi ed utilizzando quale parametro di liquidazione le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in relazione ai ‘Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa’. La determinazione della somma di euro 15.000,00 è stata ampiamente giustificata in relazione <>. La giurisprudenza di questa Corte, cui il giudice d’appello si è attenuto, dispone, infatti, che <> (Cass. 27/03/2024, n. 8248) .
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente che liquida in euro 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME