Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13144 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02970/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME , NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL) e NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME , tutti in qualità di eredi di NOME COGNOME; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata:
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EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrenti- nonché di
NOME COGNOME ;
-intimato- per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 2871/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 15 giugno 2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23
febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, magistrato in servizio presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, citò in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per diffamazione a mezzo stampa, il RAGIONE_SOCIALE, il direttore r esponsabile del settimanale RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME COGNOME e il giornalista NOME COGNOME, redattore del detto periodico, con riferimento a due articoli a firma di quest’ultimo, pubblicati nelle date 8 e 15 settembre 2005 sul citato settimanale, da lui ritenuti diffamatori.
Gli articoli erano dedicati ad una indagine svolta dalla Procura di RAGIONE_SOCIALE per fatti di corruzione in atti giudiziari posti in essere da avvocati del Foro RAGIONE_SOCIALE e da magistrati RAGIONE_SOCIALE Procura e del Tribunale penale partenopei per favorire la scarcerazione di soggetti di primo piano RAGIONE_SOCIALE camorra.
Nel primo articolo, dopo essersi dato atto, nel titolo e nel sottotitolo, di un’ indagine sulla « Giustizia in vendita », RAGIONE_SOCIALE sussistenza di « denaro e favori per scarcerare i padrini RAGIONE_SOCIALE camorra », di « un intreccio di malaffare » e di un dossier dei RAGIONE_SOCIALE che accusava « giudici e avvocati partenopei », si diceva che le informative dei
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RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -oltre ad un presidente di una Sezione del Tribunale del Riesame di RAGIONE_SOCIALE, ad un giudice delle indagini preliminari di detto Tribunale e ad un pubblico ministero RAGIONE_SOCIALE Procura presso lo stesso (ai quali, secondo quanto raccontato da un pentito, avrebbero dovuto essere consegnati centinaia di milioni di lire per il tramite di alcuni avvocati) -coinvolgevano, « in una posizione più defilata, anche il giudice NOME COGNOME ».
Nel secondo articolo, dopo essersi evidenziato che dell’inchiesta su i magistrati partenopei, nata dal racconto di un pentito, si sarebbe occupato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Magistratura, si elencavano le intercettazioni riguardanti i diversi magistrati e, in particolare, quella del giudice NOME COGNOME, il quale aveva chiesto ad uno degli avvocati convolti nell’inchiesta « una buona parola » per convincere un membro del CSM « a far lo nominare referente per l’informatica del CS M stesso ».
La domanda proposta da NOME COGNOME, rigettata dal Tribunale , è stata invece accolta dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che ha condannato i convenuti-appellati, in solido tra loro, a pagare, in favore dell’attore -appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione, la somma di Euro 25.000,00, oltre accessori, nonché, il solo giornalista, alla riparazione pecuniaria ex art. 12 legge n. 47 del 1948, liquidata in Euro 5.000,00.
La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
mentre non si ravvisava alcun elemento denigratorio nel secondo articolo, in cui era riportato il contenuto di una telefonata privata tra il giudice COGNOME e uno degli avvocati coinvolti nell’inchiesta, invece nel primo articolo il dott. COGNOME era stato indebitamente ‘ accostato ‘ all’indagine in corso sui fatti di corruzione condotta dalla Procura di RAGIONE_SOCIALE, la quale non lo « riguardava in alcun modo »;
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si era dunque determinato un ‘forzato collegamento ‘ tra i fatti enfatizzati nel titolo e nel sottotitolo dell’articolo (concernenti un’ indagine riguardante altri magistrati, oltre ad avvocati partenopei) con la posizione personale del dott. COGNOME, la quale era a tali fatti « del tutto estranea e non solo defilata »;
a ttraverso l’accostamento di una notizia vera (l’indagine svo lta dai RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE nei confronti di magistrati del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e di avvocati del Foro partenopeo) ad una notizia non vera (il coinvolgimento del giudice COGNOME, che aveva invece fornito la prova di non essere stato mai indagato), si era prodotta una nuova notizia, avente certa portata diffamatoria e lesiva dell’onore e RAGIONE_SOCIALE reputazione RAGIONE_SOCIALE persona; notizia non scriminata dal lecito esercizio del diritto di cronaca, in quanto non rispettosa né del canone RAGIONE_SOCIALE verità né di quello RAGIONE_SOCIALE continenza, stante il carattere ‘ insinuante ‘ , ‘ allusivo ‘ e ‘suggestivo’ dell e espressioni utilizzate per qualificare la condotta del giudice COGNOME, « indicato falsamente come coinvolto nell’ indagine, sia pure in posizione più defilata »;
-quanto alle conseguenze pregiudizievoli RAGIONE_SOCIALE lesione dell’onore, dell’immagine e RAGIONE_SOCIALE reputazione da ritenersi presuntivamente provate in ragione RAGIONE_SOCIALE « gravità degli insinuanti accostamenti » e del « risalto tipografico e redazionale » RAGIONE_SOCIALE notizia, pubblicata su un « periodico a diffusione nazionale », destinato ad una « vasta platea di lettori » – esse potevano essere equitativamente liquidate nell’importo di Euro 25.000,00 , tenuto conto dell’entità del « vulnus arrecato alla reputazione professionale » del diffamato e alla « qualità e diffusione del veicolo mediatico di informazione e divulgazione RAGIONE_SOCIALE notizia ».
Propongono ricorso per cassazione, con un unico atto sorretto da otto motivi, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE) , NOME COGNOME e NOME COGNOME. Rispondono con un unico controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, deceduto nelle more del giudizio di appello.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.
Sia i ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La memoria dei controricorrenti è tardiva e, come tale, inammissibile, in quanto depositata in data 15 febbraio 2024.
Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME, originario attore ed appellante, il quale è deceduto nelle more del giudizio di appello e di tale decesso hanno dato notizia i suoi eredi, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, costituendosi con il controricorso nel giudizio di legittimità.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che l’atto di impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, nel caso di morte RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente, mentre, se l’impugnazione sia proposta nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26279).
Successivamente le stesse Sezioni Unite hanno precisato che, in caso di morte RAGIONE_SOCIALE parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa
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dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica RAGIONE_SOCIALE parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione; tuttavia, tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi RAGIONE_SOCIALE parte defunta (Cass., Sez. Un., 4/07/2014, n. 15295) .
Pertanto, in considerazione di tale costituzione -e avuto riguardo al principio di autonomia dei singoli gradi di giudizio, il quale implica, che in costanza di uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo, il giudizio di impugnazione debba essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati (Cass. 4/04/2013, n.8194; Cass. 27/09/2018, n. 23189; Cass. 17/05/2022, n. 15826) -il ricorso proposto contro NOME COGNOME va dichiarato inammissibile.
Venendo al merito del ricorso proposto contro gli eredi RAGIONE_SOCIALE parte originaria, con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47, nonché « dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di risarcimento dei danni da lamentata diffamazione a mezzo stampa ».
La sentenza d ‘ appello è censurata per avere escluso l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca , sul presupposto RAGIONE_SOCIALE ritenuta mancanza, nella notizia pubblicata, del requisito RAGIONE_SOCIALE verità.
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I ricorrenti reputano che la Corte d’appello sarebbe caduta in errore nella ricostruzione dei fatti nel ritenere che, avendo il dott. COGNOME fornito la prova di non essere mai stato indagato, la notizia relativa al suo coinvolgimento in posizione più defilata nell’ambito dell’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE fosse non vera.
Osservano che, infatti, l’articolista, lungi dall’attribuire al giudice COGNOME la qualità di indagato, si era limitato a riportare quanto emergente dall’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE medesimi, da cui era emerso il « fatto concreto delle telefonate ».
Assumono che la circostanza che il giornalista avesse omesso di dare atto che il dott. COGNOME non era indagato non assumeva rilievo, sia perché non era stato affermato il contrario, sia perché egli era stato comunque « lambito » dall’inchiesta come « interlocutore di uno degli indagati » e dunque, in tal senso, « coinvolto nell’attività di indagine ».
Reputano, sotto tale ultimo profilo, che il coinvolgimento nelle intercettazioni può, in astratto, riguardare, oltre agli indagati, anche la vittima o un terzo, purché « sussista, come nel caso in esame, un legame tra l’utenza da controllare e il reato per cui si procede ».
Sostengono che dall’RAGIONE_SOCIALE era emerso che il magistrato « non si era fatto scrupoli » nel chiedere l’ intercessione del legale ai fini RAGIONE_SOCIALE sua nomina a referente per l’informatica , nonché il tono confidenziale RAGIONE_SOCIALE conversazione telefonica.
Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47, « in relazione ai principi elaborati RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di critica »), la sentenza impugnata è censurata per avere omesso di considerare che l ‘ articolo contestato, occupandosi di una
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vicenda di evidente interesse pubblico nel rispetto RAGIONE_SOCIALE sostanziale veridicità dei fatti, non si limitava alla mera cronaca, ma trascendeva nella valutazione critica con l’intento di fornire al lettore una riflessione sulle cause e sulle possibili evoluzioni dei fatti medesimi.
I ricorrenti lamentano che la Corte di merito non abbia tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio del diritto di critica, alla stregua dei quali l ‘ onere del rispetto RAGIONE_SOCIALE verità e RAGIONE_SOCIALE continenza sarebbe più attenuato rispetto all ‘ ipotesi di mera cronaca giornalistica.
3. Con il terzo motivo (violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47, « in relazione ai principi elaborati RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa con particolare riferimento, nell’ambito del diritto di critica, al rispetto RAGIONE_SOCIALE continenza tanto in relazione al brano nel suo complesso quanto in relazione alle singole componenti dello stesso »), sviluppando ulteriormente le argomentazioni di cui al motivo precedente, i ricorrenti si dolgono del giudizio sul mancato rispetto del canone RAGIONE_SOCIALE continenza, formulato dalla Corte di merito in ordine alla notizia del ‘coinvolgimento’ del dott. COGNOME , sia pure ‘in una posizione più defilata’ , nell’informati va dei RAGIONE_SOCIALE.
Lamentano che tale giudizio non avrebbe tenuto conto, da un lato, del fatto che il detto inciso dell’articolo giornalistico era « ampiamente vero » e privo di « alcun accostamento suggestionante », stante l’effettivo coinvolgimento del magistrato; dall’altro, RAGIONE_SOCIALE circostanza che esso era espressione del legittimo esercizio del diritto di critica, nonché funzionale al soddisfacimento dell’interesse generale alla conoscenza di fatti di rilievo sociale.
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4. Con il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47, « con riferimento alla giurisprudenza elaborata in tema di modalità di valutazione di uno scritto lamentato come diffamatorio – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’intero contenuto del contesto e dell’articolo a firma del dott. NOME », ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ.), la sentenza impugnata è censurata per avere omesso la disamina dell’ « intero contenuto del brano in contestazione », da cui avrebbe potuto evincersi il « contesto di forte critica », diretta a « censurare duramente gli episodi che si erano verificati nella magistratura napoletana ».
I ricorrenti ricordano il contenuto complessivo dell’articolo , nonché la chiave eminentemente critica RAGIONE_SOCIALE lettura RAGIONE_SOCIALE vicenda da parte del giornalista ed evidenziano che nel paragrafo dedicato al dott. COGNOME, intitolato ‘ Non ti scordar di me ‘ , era riportato essenzialmente il contenuto di intercettazioni svolte nei confronti di uno degli avvocati indagati che aveva intrattenuto una serie di conversazioni con il magistrato: conversazioni nelle quali il magistrato aveva chiesto all’avvocato di interessarsi presso un membro laico del RAGIONE_SOCIALE magistratura per garantirgli la nomina a referente distrettuale per l’informatica.
Con il quinto motivo (violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51, 57 e 595 cod. pen. e 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47), i ricorrenti contestano il giudizio RAGIONE_SOCIALE dalla Corte di merito in ordine alla verificazione dell’evento di danno consistente nella lesione dell’onore e RAGIONE_SOCIALE reputazione del magistrato.
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Sostengono che tale evento sarebbe impedito dall’applicabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica, erroneamente esclusa dalla Corte d’appello.
5.1. Gli illustrati motivi -che devono essere esaminati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALE loro reciproca connessione -sono inammissibili.
5.1.a. In via generale, occorre riaffermare il consolidato principio secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo RAGIONE_SOCIALE stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle e spressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (tra le tante, Cass. 18/10/2005, n. 20138; Cass. 10/01/2012, n. 80; Cass. 21/05/2014, n. 11268; Cass. 27/07/2015, n. 15759; Cass. 30/05/2017, n. 13520).
Il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei requisiti RAGIONE_SOCIALE continenza, RAGIONE_SOCIALE veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffu sione delle notizie, nonché al sindacato RAGIONE_SOCIALE congruità e logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis . Resta invece del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativ o alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento.
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5.1.b. Ebbene, nel caso di specie la portata diffamatoria dell ‘articolo dell’8 settembre 2005, in cui si dava la notizia del ‘co invo lgimento’ del dott. COGNOME, sebbene ‘in posizione più defilata’, nell’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE che conducevano l’indagine sui fatti di corruzione in atti giudiziari, è stata positivamente valutata dalla Corte territoriale.
Quest’ultima ha correttamente evidenziato che l’accostamento -realizzato con la generica espressione ‘coinvolgimento’ , sia pure ‘ in posizione più defilata’ del nome del giudice COGNOME all’inchiesta sulle ‘ Toghe sporche’, sulla ‘ Giustizia in vendita’ e sul pagamento di somme di denaro in cambio di scarcerazioni di componenti RAGIONE_SOCIALE camorra, nell’ambito di un intreccio di malaffare tra magistrati del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e avvocati del relativo foro, a fronte RAGIONE_SOCIALE totale estraneità del magistrato all’ind agine medesima, aveva un evidente portata diffamatoria, poiché creava una nuova notizia (la notizia che anche NOME COGNOME fosse coinvolto dall’indagine) priva del requisito RAGIONE_SOCIALE veridicità.
In proposito, le doglianze formulate dai ricorrenti circa il fatto che l’ articolista si era limitato a riportare quanto emergente dall’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, nonché quelle dirette ad evocare il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazione telefonica registrata tra il magistrato e uno degli avvocati indagati, non sono pertinenti, poiché la Corte di merito non ha ritenuto diffamatorio l ‘articolo pubblicato il 15 settembre 2005 ma quello pubblicato una settimana prima, in cui non si dava atto RAGIONE_SOCIALE predetta conversazione, ma si accostava indebitamente il dott. COGNOME -attraverso l’ evocazione di un suo generico coinvolgimento (sia pure in posizione defilata) -ad una indagine su fatti di corruzione in atti giudiziari ai quali era del tutto estraneo.
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Né, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, può considerar si irrilevante l’ omissione RAGIONE_SOCIALE precisazione che il dott. COGNOME non fosse indagato, giacché tale precisazione, dopo averne predicato il coinvolgimento in una RAGIONE_SOCIALE riguardante fatti di corruzione ascritti ad altre persone, sarebbe stata invece necessaria, in funzione del l’indispensabile chiarimento che egli, lungi dall’ essere indicato come coautore di tali fatti penalmente rilevanti, era stato, appunto, soltanto ‘lambito’ dalle attività di intercettazione telefonica, per avere avuto la ventura di intrattenere una o più conversazioni con uno degli indagati, peraltro su un tema del tutto estraneo ai reati per i quali si procedeva.
Si riscontra, pertanto, nella sentenza impugnata il puntuale esame degli elementi emergenti dagli atti e dei canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, attraverso il quale il giudice del merito ha motivatamente dedotto la violazione, nella fattispecie, dei limiti RAGIONE_SOCIALE verità e RAGIONE_SOCIALE continenza ed ha conseguentemente ritenuto la sussistenza dell’ipotesi diffamatoria e la non configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica.
5.1.c. Tanto rilevato in ordine al motivato accertamento RAGIONE_SOCIALE Corte di merito (e ribadito che in sede di legittimità il predetto accertamento non può essere rimesso in discussione), con specifico riguardo ai motivi di ricorso sopra illustrati, va evidenziato che essi, ad onta RAGIONE_SOCIALE loro formale intestazione, non denunciano errori di diritto né l ‘omesso esame di un fatto decisivo ma invocano una rivalutazione delle circostanze fattuali al fine di suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello insindacabilmente formulato dalla Corte territoriale.
Essi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
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Con il sesto motivo, (violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 12 legge n. 47/1948 ), viene censurata la specifica statuizione di condanna del giornalista NOME COGNOME alla riparazione pecuniaria.
i ricorrenti osservano che la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone necessariamente il preventivo accertamento RAGIONE_SOCIALE diffamazione e sostengono che, poiché nella fattispecie tale accertamento sarebbe mancato -stante il pieno rispetto del requisito RAGIONE_SOCIALE verità -, la condanna in questione dovrebbe essere caducata.
6.1. Il motivo è manifestamente infondato sol che si consideri quanto si è appena detto in ordine alla incensurabilità dell’ accertamento di merito sulla diffamazione, motivatamente operato dalla Corte d’appello .
Il sesto motivo va dunque rigettato.
Con il settimo motivo (violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1223, 2043 e 2059 cod. civ. « laddove la Corte di Appello ha ritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale in via presuntiva, pur in assenza di specifiche deduzioni da parte del COGNOME e senza svolgere alcuna indagine in ordine alla gravità del pregiudizio e RAGIONE_SOCIALE lesione subita RAGIONE_SOCIALE sussistenza del nesso di causalità con lo scritto censurato »), la sentenza impugnata è censurata per aver liquidato il danno da diffamazione sulla scorta del mero accertamento dell’evento lesivo, in mancanza di prove fornite dal danneggiato in ordine alle conseguenze non patrimoniali risarcibili causalmente collegate alla presunta condotta diffamatoria a mezzo stampa.
7.1. Il motivo è manifestamente infondato, giacché la Corte d’appello ha ritenuto anzitutto integrato il danno-evento, consistente
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nella lesione dei diritti all’onore , alla reputazione professionale e all’immagine del dott. COGNOME; dopodiché, ha reputato sussistente, sulla base del notorio e in via presuntiva, anche la prova delle conseguenze dannose risarcibili di natura non patrimoniale, argomentando dalla gravità RAGIONE_SOCIALE lesione e dalla diffusività RAGIONE_SOCIALE notizia diffamatoria, avuto riguardo alla vasta platea dei lettori del settimanale e alla area socio-culturale di riferimento, comprensiva di appartenenti alla magistratura e al ceto forense.
Ciò, in piena conformità ai principi sanciti da questa Corte, secondo cui, in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale -che non è un danno in re ipsa , dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento -può tuttavia essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale RAGIONE_SOCIALE vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass. 25/05/2017, n. 13153).
8. Con l’ott avo motivo (violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., degli artt. 2697, 2059, 2056, 1226 cod. civ. « e dei principi di giurisprudenza che regolano il ricorso alla valutazione equitativa nella liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa, in relazione all’avvenuto accertamento dell’esistenza del danno non patrimoniale ed alla quantificazione dello stesso operata dalla Corte romana »; nullità per «violazione dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ. nonché dei principi ex Cass. S.U. n. 8053/14», per «motivazione mancante anche perché meramente apparente e/o contraddittoria e/o obiettivamente
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incomprensibile » ), viene censurata la liquidazione equitativa sia del risarcimento del danno morale che RAGIONE_SOCIALE riparazione pecuniaria.
La liquidazione sarebbe, per un verso, incongrua e violativa dei limiti tabellari, per altro verso immotivata.
8.1. Il motivo è inammissibile.
Con specifico riferimento al dedotto vizio motivazionale va osservato che, i n seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , disposta dall’art. 54 del decreto -legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé RAGIONE_SOCIALE motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., la cui violazione -deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. -sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090).
Con riguardo al vizio di violazione di legge, va ricordato che , in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile per cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano
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Est. COGNOME
manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito RAGIONE_SOCIALE loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. 25/05/2017, n. 13153, cit. ; Cass. 3/11/2021, n. 31358).
Più in generale, può affermarsi che , anche dopo l’inserimento del danno non patrimoniale per diffamazione nelle previsioni tabellari, non è censurabile il ricorso al criterio equitativo puro allorché esso soddisfi le due esigenze poste a fondamento dell’equità liquidativa, consistenti, da un lato, nel giudizio di equo contemperamento di tutti i fattori di probabile i ncidenza sul danno nel caso concreto e, dall’altro, nell’osservanza dell’uniformità di giudizio in relazione a casi analoghi (Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass. 02/07/2021, n. 18795)
Nella fattispecie in esame, da un lato, non sussistono le ricordate gravi lacune motivazionali, atteso che, al contrario, come si è veduto, la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello è stata corredata da un ampio , articolato e coerente apparato argomentativo; dall’altro, non sussiste la manifesta incongruità o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE liquidazione tale da rendere insoddisfatte le due fondamentali esigenze a cui deve risp ondere l’equità liquidativa.
In definitiva, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti vittoriosi, dichiaratosi antistatario.
Avuto riguardo al tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei
A.C. 23.02.2024
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. Scrima
Est. COGNOME
ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME; rigetta il ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del loro difensore, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione