Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13063 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11733/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliazione telematica , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IL FATTO COGNOME NOME,
,
NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (CODICE_FISCALE)
SPA, PADELLARO ANTONIO, domiciliazione telematica dell’avvocato NOME COGNOME NOME
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2721/2021 depositata il 28/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2721 del 2021 della Corte di appello di Bologna, esponendo che:
-quale dirigente generale dello Stato con incarichi apicali nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, con ricorso ex articolo 702 bis, cod. proc. civ., aveva convenuto il RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente editore, giornalista e direttore responsabile del giornale coinvolto, per ottenerne la condanna al risarcimento del danno indicato come conseguente alla pubblicazione di un articolo, ritenuto diffamatorio, su Il RAGIONE_SOCIALE Quotidiano del 13 giugno 2014, dal titolo ‘L o spione di COGNOME richiamato al vertice dei servizi ‘, con l’occhiello ‘L a riabilitazione voluta dal AVV_NOTAIO, ex dalemiano. Ma COGNOME ancora non ne sa nulla ‘;
-aveva allegato che nell’articolo gli era stato accreditato un profilo opaco anche attraverso il collegamento tra un ‘ infondata attribuzione del ritrovamento di una bomba priva di innesco, nel Comune di Reggio Calabria, con i riferimenti al presunto sostegno del AVV_NOTAIO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai servizi d’informazione e sicurezza, per avvantaggiare il deducente in progressioni di carriera nelle sue funzioni e impiego a vicedirettore o capo
divisione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avvalorando quindi l’insinuazione di uno scambio d ‘ interventi per interessi personali, avvenuto nell’ambito delle reciproche attività istituzionali, e alludendo, quale contropartita all’appoggio per la prestigiosa nomina, all’ambigua ricostruzione di quello che il giornalista stesso aveva definito , discorrendo dell’ordigno, ‘u n incredibile episodio accaduto nel 2004 ‘ , così da ingenerare, nella mente del lettore medio, l ‘idea di connivenze personali che avrebbero potuto concretizzare ipotesi di reato;
-il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che le affermazioni contenute nell’articolo fossero lesive della reputazione del ricorrente poiché avevano ricostruito i fatti in modo suggestivo e insinuante, dando a intendere che l’oscuro episodio del 2004 s ‘ inserisse nelle manovre intese a demolire il prestigio e l’energia politica dell’esponente di centrodestra COGNOME, allora governatore della Regione, così da spianare la strada all’avvicendamento politico da parte di esponenti del centrosinistra, e questo antefatto era stato a sua volta presentato nel contesto di un retorico interrogativo su cosa potesse avere tutto ciò a che fare con la probabile e successiva candidatura di COGNOME al ruolo politico e amministrativo ricoperto prima da COGNOME, dopo essersi ampiamente soffermato sul patronato politico del AVV_NOTAIO e Sottosegretario a favore del l’attore ;
-il giudice di primo grado aveva individuato l’effetto diffamatorio nella capacità espansiva del descritto accostamento, diretto a indurre chiaramente alla formulazione dell’ipotesi di un ulteriore fatto, non accertato, consistente nel descritto scambio di condotte reciprocamente favorevoli, in specie sottolineando
l’ anonima segnalazione a COGNOME dell’esplosivo, rinvenuto poi dal medesimo;
-la Corte d’appello aveva riformato la riassunta decisione osservando che, pur non potendosi ravvisare una nullità dell’atto introduttivo del giudizio per un’intrinseca ambiguità e conseguente genericità, era pur vero che la valenza diffamatoria dell’articolo era stata riconosciuta in prime cure sulla base di un’interpretazione giudiziale del significato dell’articolo che neppure il ricorrente aveva in quegli esatti termini prospettato;
-ad avviso del Collegio di seconde cure non era risultata spiegata la precisa portata diffamatoria assunta, non essendo logicamente comprensibile come il ritrovamento della bomba da parte di COGNOME avesse potuto essere inteso come gesto a sfavore di COGNOME, come tale meritevole di una ricompensa nella logica di uno scambio di favori addirittura dopo dieci anni rispetto al tempo dell’articolo , laddove quand’anche si fosse voluto ritenere intenzionalmente oscuro e criptico il collegamento suggerito tra l’intervento di COGNOME nel ritrovamento della bomba nel 2004 e la candidatura di COGNOME nel 2014, la indecifrabilità del correlato significato avrebbe impedito comunque di attribuire ad esso la vis lesiva per l’immagine, necessaria a integrare l’illecito in termini di continenza, unico profilo rimasto sub iudice non essendo stato proposto motivo di appello per violazione dei criteri della verità della notizia e dell’interesse pubblico alla sua conoscenza;
resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 ter , quinto comma, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando che il Tribunale aveva insostenibilmente interpretato il senso oscuro dell’articolo oltre le stesse intenzioni e allegazioni del ricorrente, atteso che aveva invece dato, motivatamente, compiuta valutazione della domanda, per come formulata e nel merito così introdotto in giudizio, alla luce di tutti gli atti processuali, senza che fosse ipotizzabile un’ultrapetizione o un’extrapetizione, ed evitando di obliterare gli effetti dell’insinuazione così posta in essere sul lettore medio;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 702 bis , primo comma, 702 ter , quinto comma, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso l’esame del fatto decisivo relativo alla compiuta prospettazione della valenza diffamatoria dell’articolo, limitando la portata di tale assunto al fatto che con la domanda ci si sarebbe doluti esclusivamente, al fine di sostenere quella lesività, dell’oscurità della pubblicazione stessa, immotivatamente concludendo in modo diametralmente opposto a quello cui, di necessità, avrebbe dovuto condurre l’apprezzamento completo dell’intervento giornalistico quale esposto nell’atto introduttivo del giudizio;
considerato che
i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;
la prima censura, in particolare, non si misura idoneamente con la ragione decisoria;
la Corte di appello ha vagliato l’interpretazione della domanda giudiziale solo per evidenziare che l’interpretazione data dal Tribunale alle risultanze processuali era andata, a suo avviso, oltre il tenore dello stesso atto introduttivo della lite, dovendosi infatti
ritenere illogica, sia perché non era dato comprendere la ragione per cui il rinvenimento della bomba sarebbe stata una circostanza sfavorevole all’allora governatore AVV_NOTAIO, in fase di caduta di consensi, sia perché si trattava di un fatto accaduto nel 2004, senza plausibile collegamento concreto con la candidatura, di opposto segno politico, del AVV_NOTAIO nel 2014;
a fronte di ciò, la seconda censura -che comunque non individua alcun fatto storico specifico non esaminato dalla Corte territoriale (che non può, come tale, essere costituito dalla valenza diffamatoria ipotizzata) -si risolve in una, peraltro, apodittica sollecitazione al riesame istruttorio, proprio invece del giudice di merito, e come tale estraneo alla presente sede di legittimità;
più nello specifico è opportuno rimarcare che la Corte di appello ha fatto conclusivamente leva, oltre che sulla prima ricostruita illogicità, sulla considerazione che quella, in uno all’oscurità infine del tutto criptica del contenuto, affatto chiaramente decifrabile dell’articolo, svuotavano di offensività, concretamente percepibile come tale, lo stesso: e si tratta di un giudizio fattuale, come anticipato non sindacabile;
ferma la natura assorbente di quanto osservato, si rimarca che non è in alcun modo spiegato quale sarebbe stata la violazione degli articoli del codice di rito relativi al procedimento sommario di cognizione;
spese secondo soccombenza;
non può accogliersi la domanda dei controricorrenti volta a ottenere una condanna del ricorrente a titolo di responsabilità processuale aggravata, evocando a tal fine anche l’esito di altri processi, atteso che non emerge in alcun modo la pretestuosità dell’azione, come confermato dall’alterno andamento del giudizio di merito;
il giudizio sull ‘ antigiuridicità della condotta processuale non può infatti farsi derivare automaticamente dal rigetto della
domanda o dalla inammissibilità o dall’infondatezza della impugnazione (Cass., 30/09/2021, n. 26545), dovendosi al contempo sottolineare che l’ accertamento della responsabilità aggravata discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del primo comma dell’art. 96, cod. proc. civ., l’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il terzo comma, l’aver abusato dello strumento processuale (Cass., Sez. U., 16/09/2021, n. 25041, in cui sono state ritenute irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse dalla proposizione del ricorso in scrutinio);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in euro 3.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23/02/2024.