Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8549 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8549 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11620/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7812/2019 depositata il 16/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.la RAGIONE_SOCIALE agiva davanti al Tribunale di Tivoli contro NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME esponendo di avere acquistato il 16 marzo 2006 da NOME COGNOME un immobile in Guidonia Montecelio facente parte di un edificio realizzato su un terreno distinto in catasto al foglio 24, part. 201 e 202, di aver subito danno a causa della mancata cancellazione della trascrizione presa dai convenuti contro NOME COGNOME dell’atto di citazione della causa di divisione tra essi intercorsa in relazione all’edificio e al terreno suddetti e conclusasi con il riconoscimento della comproprietà del terreno e dell’edificio con eccezione dell’immobile poi acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE appartenente al solo NOME COGNOME. Tanto esposto quest’ultima chiedeva la condanna dei convenuti alla cancellazione della trascrizione e al risarcimento del danno.
NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME resistevano alla domanda di risarcimento dei danni e non si opponevano alla domanda di cancellazione della trascrizione; deducevano di avere a loro volta promosso altro giudizio davanti al medesimo Tribunale di Tivoli -iscritto a ruolo col n. 454 R.G. dell’anno 2008 -per la condanna della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla demolizione di fabbricati realizzati sul loro terreno oltre risarcimento dei danni; proponevano domanda riconvenzionale di condanna della RAGIONE_SOCIALE attrice al risarcimento dei danni da illegittima occupazione del terreno, dei danni da omessa cancellazione della trascrizione di un preliminare di permuta
stipulato con NOME COGNOME in riferimento al terreno de quo e dei danni da successivi frazionamenti catastali dello stesso terreno in più particelle e da cessione di una di queste (part. 592) al Comune di Guidonia Montecelio.
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza 188 del 2014, disponeva la cancellazione della trascrizione come richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE e ne rigettava la domanda risarcitoria, accoglieva la riconvenzionale, condannava l’attrice alle spese.
La sentenza veniva appellata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
La Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale salvo ridurre la somma del risarcimento per illegittima occupazione del terreno e condannava l’appellante al pagamento dei 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, per quanto ancora rileva, la Corte di Appello escludeva sussistere un rapporto di ‘litispendenza e/o connessione’ tra la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli odierni controricorrenti in via riconvenzionale in questo giudizio e la domanda di risarcimento dei danni proposta nel giudizio iscritto al n.454/2008; dichiarava inammissibile perché nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., l’eccezione di difetto di legittimazione sostanziale passiva dell’odierno ricorrente rispetto alla domanda degli odierni controricorrenti di risarcimento dei danni conseguenza della vendita della particella 592; negava il riconoscimento del risarcimento del danno conseguente alla mancata cancellazione della trascrizione della domanda di divisione proposta dagli odierni controricorrenti contro NOME COGNOME precisando, per un verso, che la trascrizione della domanda di divisione aveva avuto ad oggetto il terreno su cui insisteva l’edificio del quale faceva parte l’immobile oggetto di compravendita tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME ed aveva inevitabilmente coinvolto l’immobile, malgrado la domanda di divisione fosse relativa al terreno e all’edificio ma non
all’immobile, dato che quest’ultimo mancava, all’epoca della trascrizione, di una autonoma identificazione catastale e, per altro verso, che nessuna responsabilità poteva essere imputata agli odierni ricorrenti per il fatto che la trascrizione era rimasta in essere fino a che non ne era stata disposta la cancellazione da parte del Tribunale di Tivoli con la sentenza appellata atteso che il processo di divisione si era chiuso definitivamente solo con sentenza di questa Corte di Cassazione n.34 del 2009; liquidava il risarcimento del danno dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’occupazione del terreno avendo riguardo, come termine finale dell’occupazione medesima, alla data della riconsegna del terreno benché ancora occupato da un edificio realizzatovi dalla RAGIONE_SOCIALE; infine negava la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno da edificazione di edifici abusivi precisando che la domanda risarcitoria degli odierni ricorrenti incidentale aveva avuto ad oggetto non quel danno ma il danno da ‘trasformazione catastale’ della particella 593.
Per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con quattro motivi e, in via incidentale, con due motivi, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME;
Le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE lamenta ‘violazione e falsa applicazione ex art. 360 primo comma n.3. c.p.c., dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 39 e 40 c.p.c., per mancato riconoscimento della litispendenza e/o connessione’ tra la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli odierni controricorrenti in via riconvenzionale in questo giudizio e la domanda di risarcimento dei danni proposta nel giudizio iscritto al n.454/2008. Nel corpo del motivo viene anche dedotto, in riferimento all’art.36 c.p.c., che la Corte di Appello avrebbe errato
nel non dichiarare che la riconvenzionale non poteva essere proposta in questo giudizio atteso che essa dipendeva da un titolo diverso da quello su cui era fondata la domanda principale. Evidenzia la ricorrente che, a seguito del mancato rilievo della litispendenza o connessione, si era venuta a creare la situazione per cui il Tribunale di Tivoli, con sentenza 35 del 2014 nella causa n.454/2008, aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dai COGNOME mentre la Corte di Appello di Roma con la sentenza impugnata aveva confermato (salvo che nell’importo liquidato) la condanna al risarcimento disposta dal Tribunale con sentenza 188/2014.
Il motivo è inammissibile per quanto riferito alla lamentata violazione degli artt. 39 e 40 c.p.c. perché la censura non si confronta con quanto affermato dalla Corte di Appello a pagina 4 della sentenza impugnata e in particolare nell’ultimo capoverso della pagina.
La Corte di Appello ha premesso che, in astratto, se tra le domande individuate dall’allora appellante come identiche o connesse vi fosse stata identità o connessione, sarebbe stato comunque errato invocare gli articoli 39 e 40 c.p.c. in quanto, posto che anche la sentenza 454 del 2008 del Tribunale di Tivoli era all’epoca pendente davanti alla stessa Corte di Appello, avrebbe potuto farsi luogo non all’applicazione di quei due articoli bensì alla riunione dei procedimenti.
Questa premessa è ineccepibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità per cui ‘Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l’omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero,
qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l’utilizzo dell’art. 337, comma 2, c.p.c.’ (v. da ultimo Cass. n. 10183 del 17/04/2023).
Tanto premesso, nell’ultimo capoverso della pagina quattro della sentenza impugnata, la Corte di Appello ha elencato i danni dedotti dai COGNOME in questo giudizio ed ha affermato che trattasi di ‘danni che risultano in tale modo dedotti e specificati per la prima volta dai COGNOME e che non possono ritenersi coincidenti con quelli genericamente indicati e non specificati nell’altro giudizio’.
2.1. Il motivo è inammissibile per quanto riferito alla lamentata violazione dell’art. 36 c.p.c. Per costante giurisprudenza di questa Corte ‘ la domanda riconvenzionale, ove non determini spostamento di competenza, è ammissibile anche fuori dei casi previsti dall’art 36 cod. proc civ, essendo opportuno favorire, per quanto è possibile, il simultaneus processus. La valutazione di tale opportunità è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento si sottrae al sindacato di legittimità’ (v., tra altre, Cass. n. 2600 del 24/05/1978; Cass. n.4696 del 12/05/1999 ).
Nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto che tra la domanda riconvenzionale e la domanda principale vi era un nesso oggettivo che rendeva opportuno il simultaneus processus, da individuarsi nella comune correlazione delle contrapposte richieste risarcitorie alla trascrizione ossia, deve intendersi, ai beni su cui era caduta la trascrizione;
3. con il secondo motivo di ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE lamenta ‘violazione e falsa applicazione ex art. 360 primo comma n.3. c.p.c., dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 345 c.p.c.’, per avere la Corte di Appello qualificato come eccezione nuova l’affermazione della ricorrente di non poter essere ritenuta responsabile dei danni conseguenti alla cessione della particella 592 al Comune di Guidonia dato che la cessione era stata disposta con atto sottoscritto dal solo NOME COGNOME. Deduce la ricorrente, da un
lato, che in realtà tale affermazione era stata fatta ‘già nella prima difesa e poi in sede di memoria ex art. 183 c.p.c.’, dall’altro lato, che trattavasi di affermazione integrativa non di eccezione in senso proprio ma di mera difesa come tale non soggetta alla preclusione dell’art. 345 c.p.c.
4. il motivo è fondato.
4.1. La Corte di Appello ha affermato: ‘non risulta che la RAGIONE_SOCIALE abbia in primo grado sollevato tale eccezione denunciando la sia estraneità all’intervenuta cessione della particella al Comune. La questione risulta quindi nuova’.
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso non è un’eccezione in senso stretto ed è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
La Corte di Appello non ne ha tenuto conto ed ha così falsamente applicato l’art.345 c.p.c. E’ stato infatti più volte da questa Corte precisato che ‘In tema di impugnazioni, la deduzione, ad opera dell’appellato, del proprio difetto di titolarità passiva del rapporto fatto valere in giudizio dall’attore, risolvendosi nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, non rientra tra le eccezioni riservate alla parte, ma, integrando una mera difesa, può essere sollevata per la prima volta anche in appello, senza incorrere nel divieto dei “nova” nel giudizio di gravame, previsto dall’art. 345 cod. proc. civ.’ (così, per tutte, Cass.n.15832 del 19/07/2011); la sentenza va dunque cassata;
con il terzo motivo di ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE lamenta ‘violazione e falsa applicazione ex art. 360 primo comma n.3. c.p.c., dell’art. 115 c.p.c.’ per avere la Corte di Appello negato il riconoscimento del risarcimento del danno conseguente alla mancata cancellazione della trascrizione della domanda di divisione proposta dagli odierni controricorrenti contro NOME COGNOME.
La Corte di Appello ha motivato il diniego precisando, per un verso, che la trascrizione della domanda di divisione aveva avuto ad oggetto il terreno su cui insisteva l’edificio del quale faceva parte l’immobile oggetto di compravendita tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME ed aveva inevitabilmente coinvolto l’immobile, malgrado la domanda di divisione fosse relativa al terreno e all’edificio ma non all’immobile, dato che quest’ultimo mancava, all’epoca della trascrizione, di una autonoma identificazione catastale.
Per altro verso che nessuna responsabilità poteva essere imputata agli odierni ricorrenti per il fatto che la trascrizione era rimasta in essere fino a che non ne era stata disposta la cancellazione da parte del Tribunale di Tivoli con la sentenza appellata atteso che il processo di divisione si era chiuso definitivamente solo con sentenza di questa Corte di Cassazione n.34 del 2009.
Il ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto riconoscere il richiesto risarcimento in ragione del fatto -da considerarsi decisivo -che la domanda di divisione non aveva riguardato l’immobile e dell’ulteriore fatto -anch’esso da considerarsi decisivo -che ‘la RAGIONE_SOCIALE ha cercato più volte di ottenere dai COGNOME di procedere alla cancellazione della trascrizione’;
6. Il motivo è inammissibile.
6.1. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), ‘p er dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio)’.
Il motivo veicola non una siffatta denuncia bensì una contestazione, in parte legata ad un mero asserto in fatto, della motivazione della sentenza impugnata;
con il quarto motivo di ricorso principale viene dedotta la ‘violazione e falsa applicazione ex art. 360 primo comma n.3. c.p.c., dell’art. 115 c.p.c. in correlazione alla manifesta violazione dei parametri di cui al D.M. 140 del 28/(/2012 sui criteri adottati per la liquidazione delle spese legali’.
La RAGIONE_SOCIALE lamenta che ‘non è dato sapere’ se la Corte di Appello abbia liquidato ‘l’onorario sul valore delle somme riconosciute a titolo di ristoro re danno … o sulla base del valore dichiarato della causa al momento della iscrizione a ruolo’;
questo motivo resta logicamente assorbito in ragione dell’accoglimento del secondo motivo;
passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo viene dedotta la ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. in relazione ad una fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti’ per avere la Corte di Appello liquidato il risarcimento del danno dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’occupazione del terreno avendo riguardo, come termine finale dell’occupazione medesima, alla data -10 settembre 2009 -della riconsegna del terreno omettendo di tener conto del fatto che la riconsegna era stata solo ‘formale’ dato che il terreno era a quella data ancora occupato da un edificio realizzatovi dalla RAGIONE_SOCIALE;
10. con il secondo motivo di ricorso incidentale viene dedotta la ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. in relazione ad una fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti’, per avere la Corte di Appello erroneamente affermato che essi ricorrenti avevano chiesto la condanna della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno da ‘trasformazione
catastale’ di una delle particelle in cui il terreno era stato catastalmente diviso (particella 593) e non avevano chiesto la condanna della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno causato dalla edificazione, su detta particella, di un edificio abusivo e per avere così la Corte di Appello negato una voce di risarcimento che -a dire di essi ricorrenti -era stata effettivamente chiesta:
12. i due motivi di ricorso incidentale sono iinfondati.
12.1. L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, n 8053 del 07/04/2014).
Questioni o argomentazioni che siano formulate sotto la rubrica di ‘violazione o falsa applicazione’ dell’art.360, primo comma, n. 5, sono inammissibili.
12.2. Riguardo al primo motivo di ricorso incidentale va sottolineato, per un verso, che la Corte di Appello ha individuato il termine finale dell’occupazione alla data 10 settembre 2009 accogliendo uno specifico motivo di appello della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro la decisione di primo grado con cui il risarcimento da occupazione illegittima era stato liquidato con riferimento a data successiva e che, per altro verso, i ricorrenti non precisano il “dato”, testuale o extratestuale, da cui la dedotta sussistenza, a quella data, di un edificio sul terreno restituito, risulti né precisano
il “come” e il “quando” tale circostanza sia stato oggetto di discussione processuale limitandosi a riportare proprie richieste davanti a giudici di merito di liquidazione del risarcimento del danno da illegittima occupazione ‘dalla data di costruzione ad oggi’.
In sostanza, da un lato, a causa del difetto di specificità del motivo, non è dato sapere se il fatto di cui si denuncia l’omesso esame sia stato introdotto in causa, dall’altro lato, quand’anche lo sia stato, l’asserto dei ricorrenti per cui il fatto sarebbe stato trascurato rimarrebbe un asserto non verificabile a fronte della precisa statuizione dalla Corte di Appello, adottata su motivo di impugnazione specificamente inteso a contestare la maggior durata dell’occupazione, per cui l’occupazione aveva avuto termine il 10 settembre 2009.
12.3. Il secondo motivo di ricorso veicola non una denuncia di omesso esame di un accadimento bensì una questione sulla individuazione operata dalla Corte di Appello del contenuto della domanda di risarcimento. Nel terzo capoverso di pagina cinque della sentenza la Corte di Appello ha precisato che ‘il danno richiesto non origina dalla legittimità o meno delle costruzioni erette dalla RAGIONE_SOCIALE sul fondo atteso che gli attori non hanno richiesto di mantenere le costruzioni realizzate’ : insomma, il fatto che si assume decisivo è stato esaminato;
13. in conclusione, quanto al ricorso principale, deve esserne accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo e il terzo, dichiarato assorbito il quarto e, quanto al ricorso incidentale, devono esserne respinti entrambi i motivi. In relazione al motivo di ricorso principale accolto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione;
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale dichiara assorbito il quarto motivo, rigetta i restanti;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 14 febbraio 2024.