Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30567 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30567 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9521/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, e per essa, quale procuratore speciale, RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, in INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente – contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, in INDIRIZZO
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1141/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Massa NOME COGNOME COGNOME la moglie NOME COGNOME per sentir revocare ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’atto con cui il primo aveva ali enato alla moglie la quota pari ad un mezzo (1/2) della nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto, dell’unico immobile di sua proprietà. La RAGIONE_SOCIALE rappresentò che il COGNOME era suo debitore in qualità di fideiussore della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, debitrice principale, fideiussione in ragione della quale l’attrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo;
il Tribunale di Massa rigettò le domande ritenendo insufficientemente dimostrata la legitimatio ad processum dell’attrice, non avendo la stessa fornito alcun chiarimento circa l’inclusione del rapporto sostanziale controverso tra quelli gestiti dall’RAGIONE_SOCIALE, il cui institore aveva agito in giudizio, provenendo peraltro l’atto di costituzione in mora del debitore da altro e diverso ufficio periferico dell’attri ce;
a seguito di appello di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE SpA (che prospettò l’intervenuta ratifica, attraverso la proposizione dell’atto di appello, delle attività processuali compiute in suo nome e conto dalla società ritenuta dal giudice di prime cure falsamente rappresentata), la Corte d’Appello di Genova con sentenza pubblicata in data 25/7/2019 ha rigettato l’appello condannando MPS RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE Monte Paschi di RAGIONE_SOCIALE SpA, a rifondere a COGNOME e COGNOME le spese di lite del grado;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
hanno resistito NOME COGNOME e NOME COGNOME con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
con il primo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 132, n. 3 e 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza- la ricorrente censura la sentenza per avere la medesima fatto riferimento, ai fini della legitimatio ad processum e del tutto contraddittoriamente, da un lato, ad un soggetto –RAGIONE_SOCIALE -che non aveva preso parte al giudizio di impugnazione, essendo detta banca stata fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE MPS, e dall’altro per avere, invero nell’epigrafe del motivo, correttamente indicato il soggetto munito di poteri; dal contrasto deriverebbe la nullità insanabile della sentenza ai sensi dell’art. 132 nn. 3 e 4 c.p.c. mentre l’espressa ratifica dell’operato del falsus procurator avrebbe dovuto determinare la Corte d’Appello a pronunciare la sanatoria ex tunc delle attività processuali poste in essere da RAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 1399 e 182, secondo co. c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. -lamenta che la Corte del gravame non ha dato atto che RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, proponendo appello avverso la decisione del Tribunale che aveva dichiarato il difetto di legittimazione processuale della mandataria, ha sanato il difetto di rappresentanza; ad avviso della ricorrente la Corte del gravame non ha fatto corretta
applicazione del principio, sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il vizio della rappresentanza volontaria è sanabile con effetto retroattivo per effetto della costituzione in giudizio della mandante originaria e della espressa dichiarazione di voler ratificare l’operato della mandataria. Il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine alla parte che non avesse provveduto già di propria iniziativa con effetto ex nunc;
si procede innanzitutto allo scrutinio dell’eccezione di parte resistente secondo cui la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe dato conto di aver acquistato pro-soluto, tra i crediti ceduti da Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, anche il credito nei confronti di NOME COGNOME;
l’eccezione è infondata in quanto secondo Cass., 3, n. 4277 del 10/2/2023 ‘ In caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ‘
va quindi esaminato il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta la mancata osservanza, da parte del giudice del gravame, del principio in tema di sanatoria del difetto di rappresentanza processuale della mandataria;
al fine di perseguire la conservazione degli atti processuali, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente conAVV_NOTAIOa difensiva del ” falsus procurator ” (Cass., 6-2, n. 5343 del 18/3/2015, confermata da Cass., 1, n. 34775 del 16/11/2021);
la ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. (in tal senso Cass., S.U., n. 37434 del 21/12/2022; Cass., 3, n. 23670 del 15/9/2008; Cass., 6-2, n. 5343 del 18/3/2015; Cass., S.U., n. 4248 del 4/3/2016, Cass., 1, n. 34775 del 16/11/2021);
ne consegue che la concezione tradizionale dell’art. 1399 c.c. secondo cui detta disposizione non si applica ai vizi processuali è stata superata anche con riferimento alla procura alle liti, e la giurisprudenza si è consolidata nel senso della non operatività delle preclusioni processuali; occorre però considerare che, sempre secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il difetto di rappresentanza deve essere sanato tempestivamente nel caso in cui la relativa eccezione sia stata sollevata non d’ufficio ma dalla parte interessata ad avvalersene; in tal caso, infatti, la giurisprudenza richiede che la parte in difetto di
procura sani immediatamente tale vizio , essendo per l’appunto la parte interessata a doversi attivare (Cass., 1, n. 29244 del 20/10/2021; Cass., 1, n. 7589 del 16/3/2023);
va per altro verso osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell’art. 2203 cod. civ. Ne consegue, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell’impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale ‘ (Cass., 3, n. 20425 del 25/7/2008);
ma la questione che, nella specie, resta non attinta dai motivi di ricorso, e la cui ratio decidendi resiste pertanto all’impugnazione , è quella che attiene allo specifico difetto di potere dell’institore di conferire la procura ad litem in mancanza di prova della inclusione del contratto nell’ambito territoriale della filiale cui il medesimo è preposto;
resta pertanto del tutto impregiudicata la questione se il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, in qualità di responsabile dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, avesse poteri ulteriori rispetto agli atti non direttamente rientranti nell’attività della propria filiale di appartenenza, in mancanza di prova di quanto asserito dalla ricorrente e cioè che l’ufficio di Massa avesse cessato la propria attività e che le sue attività fossero state accorpate dall’ufficio di RAGIONE_SOCIALE;
dunque la ratio che resiste ai motivi di ricorso è quella secondo cui l’institore non aveva i poteri per conferire lo ius postulandi, questione logicamente preliminare a quella della ratifica del difetto di rappresentanza;
non avendo il ricorso attinto tale ratio decidendi il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.300 (di cui € 200 per esborsi), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti COGNOME e COGNOME.
A i sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione