Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12868 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12868 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16723/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOMENOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE LAMEZIA TERME n. 1209/2018 depositata il 27/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Risulta dal decreto impugnato che BPER Banca S.p.A. ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 341.227,94 al privilegio ipotecario in forza di mutuo fondiario, domanda rigettata dal Giudice Delegato per assenza di prova.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con il decreto qui impugnato (per quanto qui rileva) , ha dichiarato inammissibile l’opposizione , in quanto proposta da BPER CREDIT RAGIONE_SOCIALE quale mandataria del creditore insinuato. Ha ritenuto il giudice dell’opposizione accogliendo l’ eccezione del fallimento opposto che non vi fosse prova di procura speciale rilasciata in favore dell’opponente dalla banca mandante, ritenendo che la procura speciale prodotta in giudizio, separatamente dal ricorso introduttivo all’udienza di comparizione del 15 novembre 2018, fosse tardiva e, quindi, inutilizzabile, in quanto documento a prodursi entro il termine di decadenza di cui all’art. 99, secondo comma, n. 4, l. fall.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento intimato, il quale deposita memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
16723/2019 R.G. 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l. fall. e 182 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che la procura speciale della banca mandante debba essere prodotta a pena di decadenza entro il termine di cui all’art. 99, secondo comma, l fall. Osserva parte ricorrente che il fallimento ha contestato il difetto di
rappresentanza sostanziale in sede di costituzione e che, quale effetto, la ricorrente ha prodotto la documentazione comprovante la legittimazione ad agire alla prima udienza successiva alla costituzione del fallimento (udienza del 15 novembre 2018). Deduce l’opponente che il difetto di agire in giudizio in rappresentanza di un’altra parte possa essere sanato in ogni stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, norma applicabile anche al procedimento di opposizione allo stato passivo. Osserva, inoltre, parte ricorrente che, essendo stata la procura depositata nella prima difesa utile, non vi sarebbe stata necessità di assegnare un termine alla parte al fine di sanare l’originario vizio di difetto di rappresentanza.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni (artt. 99 l. fall. e 182 cod. proc. civ.), per non avere il giudice dell’opposizione , al momento in cui ha rilevato il difetto di rappresentanza sostanziale, concesso termine all’opponente per sanare il difetto originario di rappresentanza sostanziale.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di giudicato interno articolata dal fallimento, non essendosi il giudice dell’opposizione pronunciato sulla questione della validità della procura, bensì sulla preliminare questione della tardiva produzione (« va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della banca opponente, la quale non ha prodotto nei termini la procura con assorbimento di tutte le altre questioni »).
Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. A norma dell’art. 182 cod. proc. civ., il giudice è tenuto – ove rilevi di ufficio un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determini la nullità della procura
al difensore – a provvedere alla sanatoria di tale vizio (Cass., Sez. U., n. 28337/2011), con efficacia ex tunc (Cass., n. 2460/2020).
Laddove, poi, il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale venga eccepito dalla controparte, la parte interessata ha l’onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio; nel qual caso, non opera il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., n. 29244/2021), ma opera, anche in questo caso, l’efficacia sanante ex tunc della produzione della parte (Cass., n. 23940/2019).
In sostanza, nel caso in cui l’eccezione di difetto di rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all’uopo necessaria, non rilevando l’assegnazione, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi, giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.
Detto principio è applicabile anche al giudizio di opposizione allo stato passivo, operando la sanatoria ex tunc dei difetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i vizi relativi alla procura, senza che operi il limite delle preclusioni processuali (Cass., n. 24485/2016; Cass., n. 24068/2013).
Nella specie, risulta accertato dal decreto impugnato che la procura speciale è stata prodotta all’udienza del 15 novembre 2018 a seguito della eccezione formulata dalla curatela del fallimento in sede di costituzione in giudizio. Il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che la produzione della procura fosse tardiva e, quindi, inutilizzabile, in quanto documento da prodursi entro il
termine di decadenza di cui all’art. 99, secondo comma, n. 4, l. fall. non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo con assorbimento del secondo e il decreto impugnato cassato, con rinvio per l’esame delle questioni rimaste assorbite, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/04/2025.