Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12775 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12775 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 20474-2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche solo ‘RAGIONE_SOCIALE‘), con l’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, con l’AVV_NOTAIO .
–
contro
ricorrente – contro
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE
–
intimato –
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata in data 7.7.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza n. 75/2020 del Tribunale di Prato del 29 dicembre 2020 che aveva dichiarato il fallimento della società su istanza di RAGIONE_SOCIALE, deducendo come motivi di impugnazione (i) la violazione degli artt. 77, 100 e 182 c.p.c.; (ii) l ‘ incompetenza territoriale del Tribunale di Prato; (iii) la mancanza di esigibilità, certezza e liquidità del credito fatto valere in giudizio per ricollocazione sul mercato del bene in leasing, in violazione dell’art. 1, comma 139, l. n. 124/2017; (iv) la inesistenza del credito fatto valere in giudizio in ragione del reale valore di mercato dell’RAGIONE_SOCIALE oggetto del contratto di leasing; (v) l’ insussistenza dello stato di insolvenza.
Nella contumacia del Fallimento e del creditore istante RAGIONE_SOCIALE e con la sola costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del primo motivo di reclamo e ritenendo assorbiti i restanti, ha accolto l’impugnazione così proposta ai sensi dell’art. 18 l. fall., e ha revocato la sentenza d i fallimento n. 75/20 del Tribunale di Prato.
La Corte di merito ha in primo luogo ricordato che: (a) in data 24.12.2019 RAGIONE_SOCIALE, agendo quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto al Tribunale di Prato di dichiarare il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, facendo valere un credito di euro 593.820,08, riconosciuto in favore di RAGIONE_SOCIALE dal decreto ingiuntivo n. 948/2018 emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per canoni insoluti ed interessi di mora derivanti dal contratto di leasing n. NUMERO_DOCUMENTO,
concluso in data 13.6.2007, avente ad oggetto l’RAGIONE_SOCIALE sito in Carrara; (b) si era tuttavia costituita nel giudizio prefallimentare RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’assenza di valida procura conferita a RAGIONE_SOCIALE per rappresentare ex art. 77 c.p.c. il creditore RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, tale non potendo essere considerata la procura a rogito del AVV_NOTAIO del 21.5.2018, versata in atti, in ragione dell’assenza del nominativo di RAGIONE_SOCIALE tra i clienti per i quali era stato conferito mandato da RAGIONE_SOCIALE; (c) l’eccezione era stata accolta dal Tribunale, che, con provvedimento datato 16.9.2020, depositato in data 15.10.2020, aveva fissato un termine sino al 25 ottobre 2020 per il deposito della procura di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE ad agire nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con la necessità di specificare da parte della società istante il fallimento il nominativo del legale rappresentante ovvero del soggetto autorizzato a conferire il potere di rappresentanza processuale; (d) con nota del 22.10.2020 RAGIONE_SOCIALE depositava una serie di documenti volti a sanare il difetto di rappresentanza e, più in particolare, la procura speciale a rogito AVV_NOTAIO dell’8.05.2019 di attribuzione al AVV_NOTAIO NOME COGNOME dei poteri di rappresentanza e firma, in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, nonché attestazione del ruolo ricoperto dal AVV_NOTAIO COGNOME, e cioè responsabile di direzione con funzioni crediti con livello procura C1, datata 17.6.2019 e con scadenza 16.6.2020, nonché dichiarazione datata 21.10.2020 del AVV_NOTAIO COGNOME, quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la conferma del mandato a RAGIONE_SOCIALE, in relazione al contratto di leasing oggetto di causa; (e) in data 22.10.2020 interveniva in giudizio, poi, con ‘comparsa di intervento volontario’, la società RAGIONE_SOCIALE, atto nel quale quest’ultima di chiarava di ratificare integralmente l’operato, sostanziale e processuale, della RAGIONE_SOCIALE che ‘aveva già espressamente agito in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE; (f) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEgava altresì alla comparsa di intervento volontario la procura speciale a rogito AVV_NOTAIO dell’8.0 5.2019, quella cioè di attribuzione al AVV_NOTAIO dei poteri di rappresentanza e di firma, nonché procura RAGIONE_SOCIALE liti a firma di
quest’ultimo conferita all’AVV_NOTAIO datata 21.10.2020 e chiedeva di dichiarare il fallimento di RAGIONE_SOCIALE; (g) il Tribunale di Prato, accogliendo le ulteriori eccezioni sollevate da RAGIONE_SOCIALE in ordine al già rilevato difetto di legittimazione della parte istante il fallimento, con provvedimento datato 13.11.2020, depositato in data 24.11.2020, e in accoglimento del rilievo secondo cui la procura a rogito AVV_NOTAIO del 8 maggio 2019 avesse validità fino al 16 giugno 2020, concedeva ulteriore termine sino al 7 dicembre 2020, sempre ai sensi dell’art. 182 c.p.c., ‘ per la produzione in giudizio della procura RAGIONE_SOCIALE liti rilasciata da soggetto munito di autorizzazione in nome e per conto della società intervenuta ‘ ; (h) in data 2.12.2020 RAGIONE_SOCIALE produceva dunque nel giudizio prefallimentare: (1) la proroga del potere di firma di NOME COGNOME con scadenza al 4.6.2021; (2) una nuova procura RAGIONE_SOCIALE liti conferita da NOME COGNOME all’AVV_NOTAIO datata 2.12.2020, in relazione al giudizio prefallimentare in corso, ‘con ratifica integrale dell’operato, sostanziale e processuale, di RAGIONE_SOCIALE‘ ; (3) dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE datata 26.11.2020, avente ad oggetto la conferma a RAGIONE_SOCIALE del mandato, in relazione al contratto di leasing oggetto di causa; (f) quest’ultima documentazione veniva dunque ritenuta idonea dal Tribunale di Prato a sanare la costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Corte di appello ha dunque osservato che: (i) le doglianze proposte da RAGIONE_SOCIALE, in relazione al primo motivo di reclamo, erano fondate, in quanto se era pur vero che il difetto di rappresentanza processuale può essere rilevato dal giudice in ogni stato e grado del giudizio ed il giudice è tenuto a procurare la sanatoria degli atti processuali nulli con l’assegnazione di un termin e per la produzione della documentazione necessaria, tuttavia tale potere/dovere incontra un limite sotteso all’applicazione d el principio dispositivo, dovendosi infatti ricordare che se il rilievo del vizio di rappresentanza processuale di una parte (che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio) non è officioso, ma viene sollevato dall’altra parte del giudizio, al lora sorge immediatamente per il rappresentato ovvero per il suo falsus procurator l’onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo; (ii) conseguentemente RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto immediatamente produrre tutta la documentazione idonea a sanare il vizio di rappresentanza eccepito da
contro
parte, con la prima difesa, anche prima del provvedimento del Tribunale emesso ai sensi dell’art. 182 c.p.c.; (iii) peraltro il termine che il giudice assegna per la regolarizzazione degli atti, una volta verificato il difetto di rappresentanza ex art. 77 c.p.c. in capo a parte attrice, integra certamente un termine perentorio, in quanto così espressamente qualificato dalla stessa norma di legge; (iv) nel caso di specie nel predetto termine perentorio del 25.10.2020 non era stata infatti depositata alcuna documentazione idonea a sanare il vizio di rappresentanza della parte ricorrente RAGIONE_SOCIALE, né a consentire un valido intervento in causa della parte titolare del credito RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto la inidoneità della documentazione depositata in data 22.10.2020 era stata accertata dallo stesso RAGIONE_SOCIALE fallimentare con il successivo provvedimento depositato in data 24.11.2020; (v) con quest’ultimo provvedimento il Tribunale non avrebbe potuto dunque assegnare ex art. 182 cpc un nuovo termine per la sanatoria, essendosi ‘cristalizzato’ il vizio processuale e maturata la relativa decadenza in capo al falsus procurator RAGIONE_SOCIALE; (vi) neanche poteva ritenersi legittima l’assegnazione di un nuovo termine ex art. 182 cpc in quanto rivolta non a RAGIONE_SOCIALE ma a RAGIONE_SOCIALE, una volta considerata l ‘ irritualità del suo intervento nella stessa causa che proprio detta parte sostanziale aveva già promosso, sebbene attraverso la mandataria RAGIONE_SOCIALE; (vii) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e conformemente invece ai rilievi della reclamante, l’atto di costituzione in giudizio di primo grado di RAGIONE_SOCIALE doveva essere correttamente qualificato non già come atto di intervento autonomo ex art. 105 cpc, quanto piuttosto come atto difensivo con il quale la parte sostanziale del rapporto contrattuale aveva tentato invano di ratificare l’operato del falsus procurator , in quanto RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto invero con la sua comparsa di intervento il fallimento di RAGIONE_SOCIALE sulla base dell’unico credito nascente dal decreto ingiuntivo n. 948/2018 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, credito che già RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, aveva posto a base dell ‘ unica istanza di fallimento presentato ex art. 6 l. fall. in data 24.12.2019 avverso RAGIONE_SOCIALE; (viii) l’atto di ‘intervento’ in causa della stessa parte sostanziale – che aveva già avviato il processo mediante il
falsus procurator – non poteva dunque essere utilizzato come espediente per superare la perentorietà del termine già concesso dal Tribunale, ai sensi dell’art. 182 cpc e scadente in data 25.10.2020, e ciò perché non si trattava di un atto difensivo di un soggetto diverso dalla parte ricorrente, ma piuttosto del tentativo della parte creditrice di ratificare l’operato del falsus procurator e dunque di validare ex post l’istanza di fallimento avanzata da RAGIONE_SOCIALE in data 24.12.2019; (ix) in conclusione il RAGIONE_SOCIALE fallimentare non avrebbe potuto concedere un ulteriore termine a RAGIONE_SOCIALE per sanare il suo atto di intervento in causa, in quanto anche la valida costituzione spontanea del rappresentato per ratificare l’operato del falsus procurator avrebbe dovuto avvenire nel termine perentorio assegnato dal giudice ex art. 182 cpc per sanare il rilevato difetto di rappresentanza della parte che aveva iniziato il processo; (x) mancando in tal modo una valida domanda di fallimento ex art. 6 l. fall., idonea ad incardinare il processo prefallimentare, la maturata nullità processuale investiva tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di fallimento che dunque doveva essere revocata.
La sentenza, pubblicata il 7.7.2021, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, intimati, non hanno svolto difese.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis, 11 comma octies, del d.l. n. 179/2012, come modificato dal D.L. 83/2015, convertito nella l. n. 132/2015, sul rilievo la Corte territoriale avrebbe disatteso il principio di sinteticità degli atti stabilita dalla norma sopra indicata, avendo disatteso la relativa censura sollevata nel giudizio di reclamo in riferimento al reclamo -ritenuto invece valido dai giudici di seconda istanza -composto di ben 89 pagine, in spregio dunque RAGIONE_SOCIALE raccomandazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 17698/2014.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 77 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato sul profilo della ritenuta non sussistenza del presupposto processuale della legittimazione ad agire in capo a RAGIONE_SOCIALE in quanto, con nota di deposito del 25 ottobre 2020, aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa idonea a smentire il difetto di rappresentanza sollevato nei suoi confronti, per essere stata provata la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE ex art. 77 c.p.c., quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, quale era già in virtù della procura del 21 maggio 2018 a rogito del AVV_NOTAIO.
2.1 Si evidenzia ancora che la mera assenza della posizione di RAGIONE_SOCIALE all’interno dell’elenco RAGIONE_SOCIALEgato alla procura notarile del 21 maggio 2018 non equivaleva per ciò solo a dimostrare la carenza di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE ad agire, laddove si fosse considerato che siffatta posizione era stata collocata tra le altre oggetto di mandato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE successivamente al 21 maggio 2018, come era stato confermato dalla dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, avente ad oggetto la conferma del mandato a suo tempo conferito a RAGIONE_SOCIALE in relazione al contratto di leasing oggetto di causa.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione ed erronea applicazione dell’art. 182 c.p.c., sul rilievo che non sarebbe condivisibile l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale in merito all’esercizio dei poteri di sanatoria attribuiti al giudice proprio dall’art. 182 c.p.c., 2 comma, c.p.c., in presenza di eccezione sollevata sul punto dalla controparte processuale.
3.1 Ricorda infatti la ricorrente che la Corte di appello, richiamando una serie di precedenti di legittimità, avrebbe evocato un automatismo volto a paralizzare i poteri processuali conferiti al giudice dall’art. 182, 2 comma, c.p.c., in caso di eccezione di parte circa l’altrui difetto di legittimazione.
Secondo la ricorrente, simile interpretazione restrittiva non troverebbe alcun riferimento nella lettera della norma di cui all’art. 182, 2 comma, c.p.c., e che la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata sembrerebbe contraria alla soluzione prospettata dalla Corte fiorentina, e cioè
nel senso che possa essere assegnato il termine ex art. 182 c.p.c. in caso di eccezione di parte.
3.2 Si evidenzia ancora che comunque si sarebbe attivata autonomamente per sanare l’eccepito vizio di difetto di rappresentanza attraverso le note depositate in data 24 febbraio 2020, ciò peraltro non precludendo la possibilità che il giudice concedesse, comunque, un termine per sanare ex tunc il vizio ai sensi dell’art. 182 c.p.c.
3.3 Osserva la ricorrente che, oltre al deposito della documentazione integrativa sopra richiamata, con nota del 22 ottobre 2020 RAGIONE_SOCIALE aveva proAVV_NOTAIOo, entro il termine del 25 ottobre 2020, l ‘ ulteriore documentazione integrativa atta a smentire il difetto di rappresentanza sollevato nei propri confronti.
3.4 Si evidenzia da ultimo che non corrispondeva al vero la circostanza secondo cui il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME fosse privo dei poteri di firma, tanto nell’integrare il difetto di rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE dapprima, quanto nel far costituire la parte autonomamente dopo, giacchè lo stesso era stato sempre a tal fine legittimato dallo specifico attestato di ruolo decorrente dal 11.6.2018 e rinnovato, di volta in volta, alla scadenza. Sarebbe dunque evidente -sempre secondo la società ricorrente -che, a far data dal l’ 11.06.2018 ed anche successivamente, nel tempo e senza soluzione di continuità, il AVV_NOTAIO COGNOME avesse sempre mantenuto il ruolo di cui all’attestato attribuitogli da RAGIONE_SOCIALE.
Il quarto mezzo denuncia infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere l’intervento volontario ed autonomo ex art. 105 c.p.c. di RAGIONE_SOCIALE invalido, mentre tale intervento sarebbe stato al contrario valido ed efficace, potendo lo stesso essere esplicato in ogni momento, sino alla precisazione delle conclusioni, senza il consenso del giudice e delle parti, dal titolare del diritto oggetto di controversia ex art. 105, 2 comma, c.p.c.
4.1 Ritiene il RAGIONE_SOCIALE che le questioni deAVV_NOTAIOe dalla ricorrente nei motivi di ricorso qui in esame meritano un approfondimento nella discussione in pubblica udienza, anche in relazione al preliminare profilo della natura del
giudizio prefall imentare e alla sua adattabilità all’istituto di cui all’art. 182 c.p.c., con particolare riferimento RAGIONE_SOCIALE scansioni temporali di rilievo e sanatoria dei vizi processuali contemplati nella norma da ultimo menzionata ( per l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. anche all’ istruttoria prefallimentare, v. Cass. 5259/2018).
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, il 25.3.2024