Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23987 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10128-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 176/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/01/2020 R.G.N. 3073/2019;
Oggetto
Licenziamento ex lege n. 92 del 2012
R.G.N. 10128/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/07/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 176 del 2020 la Corte di appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del 13.8.2019 del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione, ex lege n. 92 del 2012, presentato dalla RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza sommaria emessa dal medesimo Tribunale che aveva affermato la nullità del licenziamento intimato dalla RAGIONE_SOCIALE citata al lavoratore NOME COGNOME.
Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno ritenuto, con riguardo alla RAGIONE_SOCIALE, il difetto di procura difensiva, in assenza RAGIONE_SOCIALEa delibera di autorizzazione a rivolgersi al libero foro.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del RD 30.10.1933 n. 1611 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del D.l. n. 345 del 2000, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché la Corte territoriale, attraverso una errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEe suddette norme, non aveva ritenuto che, qualora il soggetto non fosse una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato in senso stretto o un’altra amministrazione pubblica non statale o un ente sovvenzionato autorizzato al patronato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, poteva, senza alcun vincolo, fare ricorso al libero Foro.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 182 co. 2 cpc, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3
cpc, per non avere la Corte di appello, rilevando un difetto di procura, concesso un termine o avere invitato la RAGIONE_SOCIALE a regolarizzare, in ossequio al generale dovere di collaborazione tra soggetti del processo, la propria posizione processuale.
Preliminarmente deve essere dichiarata l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso per cassazione, notificato il 20.3.2020, proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e patrocinata da avvocati del libero Foro.
Invero, è stato depositato, unitamente al ricorso, il verbale del 17.12.2018 in cui il Consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ha deliberato, all’unanimità e con il voto favorevole del Consiglio dei Revisori dei Conti, su proposta del Presidente, di autorizzare la RAGIONE_SOCIALE tramite le strutture interne all’uopo procurate, a ricorrere al libero Foro in tutte le cause di lavoro e, comunque, in tutte le controversie che richiedono una conoscenza approfondita e specialistica RAGIONE_SOCIALEe discipline speciali che regolano il funzionamento del comparto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, oltre ovviamente a tutti i contenziosi aventi come controparte una pubblica amministrazione.
Tale disposto è sufficiente per ritenere corretta la opzione di avvalersi di un avvocato del libero Foro, trattandosi di delibera specificamente motivata in relazione al profilo oggettivo e alla specificità del caso, che consente la possibilità di derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 RD n. 1611 del 1933 come modificato dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 103 del 1979.
Ciò premesso e venendo all’esame dei motivi del ricorso per cassazione, deve osservarsi che il primo non è fondato.
In relazione al ricorso in opposizione ex lege n. 92 del 2012, presentato dalla RAGIONE_SOCIALE in data 23.5.2018, non era stata prodotta alcuna delibera specifica (quella del 4.12.2007 era stata ritenuta attributiva di nomina in via generale e quindi non idonea) per cui in modo condivisibile i giudici di seconde cure, richiamando i principi di cui alla sentenza di legittimità n. 30118/2018, dai quali questo Collegio non intende discostarsi,
hanno ritenuto inammissibile il ricorso in opposizione ex lege n. 92 del 2012.
Il secondo motivo è, invece, fondato.
Giova precisare che, nel caso in esame, occorre avere riguardo alla formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 182 cpc anteriore alla cd. riforma Cartabia che testualmente recitava:
‘ Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEe parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa persona alla quale spetta la rappresentanza, o l’assistenza, o per il rilascio RAGIONE_SOCIALEe necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura alle liti o per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali RAGIONE_SOCIALEa domanda si producono fin dal momento RAGIONE_SOCIALEa prima notificazione’.
In punto di diritto è stato affermato (Cass. n. 11359/2014; Cass. n. 28337/2011) che l’art. 182, primo comma, cod. proc. civ. andava interpretato nel senso che il giudice che avesse rilevato l’omesso deposito RAGIONE_SOCIALEa procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che fosse stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti RAGIONE_SOCIALEa parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso; inoltre è stato pr ecisato che l’eventuale sanatoria ha effetti “ex tunc” , senza il limite RAGIONE_SOCIALEe preclusioni derivanti dalle decadenze processuali.
L’art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art. 46, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione,
assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, si applica, quindi, anche al giudizio d’appello (Cass. n. 6041/2018).
Un altro dato importante, da sottolineare per la soluzione del caso in esame, è che si verte in ipotesi di nullità RAGIONE_SOCIALEa originaria procura e non di sua inesistenza perché, in relazione al ricorso in opposizione ex lege n. 92 del 2012: a) vi era una procura difensiva in atti; b) la stessa era riferibile alla parte; c) vi erano specifici riferimenti all’atto processuale impugnato; d) vi era comunque una delibera di attribuzione di poteri all’organo che aveva conferito la procura difensiva ritenuta, però, dalla Corte territoriale non idonea.
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti e degli elementi processuali di fatto, ritiene questa Collegio che la Corte distrettuale avrebbe dovuto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 182 cpc ratione temporis vigente, invitare la RAGIONE_SOCIALE ricorrente a sanare il difetto di procura, stante anche il disposto di cui all’ultimo comma RAGIONE_SOCIALEa citata norma che fa espressamente salvi gli effetti sostanziali e processuali fin dal momento RAGIONE_SOCIALEa prima notificazione; non avendo svolto tale passaggio procedurale, è incorsa in un errore di diritto.
Alla stregua di quanto esposto, si impone, pertanto, la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2024
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME