Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11251 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 24583/2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME ricorrenti
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME controricorrente
avverso la sentenza n.787/2023 della Corte d’ appello di Catania, depositata il 3-5-2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16-42025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 1112/2021 pubblicata il 20-9-2021 il Tribunale di Ragusa, per quanto ancora interessa, ha rigettato le domande proposta da NOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME con le quali gli attori avevano lamentato che i lavori di sopraelevazione della sua proprietà posti in essere dal convenuto avevano causato problemi di carattere strutturale all’immobile di loro proprietà,
OGGETTO:
rapporti di vicinato – risarcimento danni per lavori di sopraelevazione
RG. 24583/2023
C.C. 16-4-2025
incidendo negativamente sulla sua stabilità, chiedendo il risarcimento del danno in forma specifica, con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso la sentenza NOME e NOME COGNOME hanno proposto appello, che la Corte d’appello di Catania con sentenza n. 787/2023 depositata il 3-5-2023 ha integralmente rigettato.
2.NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il 26-3-2024 è stata depositata proposta di definizione accelerata del consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. nel senso dell ‘ inammissibilità e comunque manifesta infondatezza del ricorso e il 24-4-2024 il difensore dei ricorrenti munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione del ricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 16-4-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l ‘unico motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. i ricorrenti deducono ‘ nullità della sentenza per difetto di motivazione e conseguente diniego di giustizia ‘. Evidenziano che le censure che avevano mosso alla sentenza di primo grado, e quelle ora ribadite al fine di ottenere la cassazione della sentenza impugnata, riguardavano esclusivamente argomentazioni di natura tecnica che sono rimaste ignorate; rilevano di avere fatto presente, a sostegno della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, i ‘collassi’ su ben due punti di carico dell’edificio, evidenziati dagli stessi calcoli del c.t.u., che prima dell’esecuzione delle opere non si
riscontravano, e che rendevano carente l’indagine svolta dal consulente d’ufficio; lamentano che la Corte d’appello abbia disatteso le argomentazioni svolte dagli appellanti e dal loro consulente di parte con la perizia 10-9-2018, aderendo genericamente alle conclusioni del consulente d’ufficio e omettendo qualsiasi motivazione sulle criticità evidenziate in ordine alla tenuta strutturale e sismica dell’edificio.
2.Il motivo è infondato.
E’ acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ. e il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale; tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01).
In particolare, la motivazione è apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento eseguito dal giudice per la formazione
del suo convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-1 13-2022 n. 6758 Rv. 664061-01, Cass. Sez. U 30-1-2023 n. 2767, in motivazione a pag.10 e precedenti ivi richiamati).
E’ stato altresì affermato che l’omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla consulenza tecnica d’ufficio è deducibile ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. c iv., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte (Cass. Sez. L 12-4-2024 n. 9925 Rv. 67068701); ove le censure all’elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell’elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità (Cass. Sez. 1 6-6-2024 n. 15804 Rv. 67153401).
Esaminando la sentenza impugnata alla luce dei principi esposti, se ne deve escludere la nullità, perché la motivazione è esistente, coerente e tale da consentire di comprendere il percorso logico eseguito dalla Corte d’appello. Infatti, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, la sentenza non si è limitata a dichiarare di aderire alle risultanze della consulenza d’ufficio, ma è giunta a questa conclusione dopo avere esaminato il contenuto delle doglianze degli appellanti (pag.3), dopo avere considerato che il Genio Civile di Ragusa con la nota del 12-102012 aveva accertato l’insussistenza delle violazioni della normativa antisismica (pag.3 in fine), dopo avere specificamente esaminato le osservazioni del consulente di parte appellante (anche in parte trascritte a pag. 4 della sentenza) e dopo avere esaminato (e pure trascritto a pag. 4) le risposte del consulente d’ufficio a quelle osservazioni. Specificamente, la sentenza ha considerato che il
consulente d’ufficio, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte, aveva eseguito i calcoli sulla base dei parametri proposti dal consulente di parte, nonché senza inserire i cordoli e le travi previste nel progetto ma non eseguiti, giungendo al medesimo risultato che i lavori eseguiti non provocavano effetti negativi sull’immobile e, per di più, nel complesso si riscontrava un miglioramento strutturale. Con questo contenuto, la motivazione non è affetta da vizio risultante dal suo stesso testo, a prescindere dalle risultanze processuali, come necessario al fine di potere ritenere il mancato rispetto del ‘minimo costituzionale’ entro il quale è limitato il sindacato di legittimità. Ogni ulteriore questione dedotta dai ricorrenti non riesce a fare ritenere la mancanza o l’apparenza della motivazione e si pone invece o nell’ambito dell’insufficienza della motivazione -in sé irrilevante sulla base delle disposizioni attualio nell’ambito dell’omesso esame di fatti decisivi; però, il motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. non è neppure proponibile nella fattispecie ai sensi dell’art. 360 co. 4 cod. proc. civ., in quanto la pronuncia di appello ha confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata.
Per altro verso, si evidenzia come sia privo di qualsiasi fondamento il tentativo dei ricorrenti nella memoria illustrativa di censurare la pronuncia impugnata per omessa pronuncia. In primo luogo, è pacifico che la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione (Cass. Sez. 1 16-5-2016 n. 9993 Rv. 639741-01, per tutte). Inoltre, si esclude che il contenuto del ricorso sia tal e da fare emergere la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. sussiste esclusivamente nel caso in cui l’omesso esame concerna direttamente una domanda o una eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente e inequivocabilmente formulata e quindi, nel
caso di appello, concerna uno dei fatti costitutivi della ‘domanda’ di appello; diversamente il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. , presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di un fatto storico o si sia tradotto in vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5 2310-2024 n. 27551 Rv. 672731-01, Cass. Sez. 2 22-1-2018 n. 1539 Rv. 647081-01, Cass, Sez. 5 5-12-2014 n. 25761 Rv. 633829-01, Cass. Sez. 6-3 4-12-2014 n. 25714 Rv. 633682-01, Cass. Sez. 3 14-3-2006 n. 5444 Rv. 587883-01). Nella fattispecie nessuna delle deduzioni dei ricorrenti è nel senso di fare emergere il vizio di omessa pronuncia in quanto i ricorrenti, lamentando il vizio di motivazione, presuppongono che l’esame della questione vi sia stato, seppure viziato dalla mancanza di motivazione che, per le ragioni esposte, non sussiste.
3. All’integrale rigetto del ricorso consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente.
Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento a favore del controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. pro c. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal
legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;
condanna i ricorrenti al pagamento ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. di Euro 3.500,00 a favore dei controricorrenti e di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione