Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29411 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29411 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
sul ricorso 73/2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME,
– intimata – avverso la sentenza n. 349/2020 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, depositata il 31/03/2020;
udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
Rilevato che
la banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a., rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, quale creditrice, in forza di decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME, quale fideiussore di RAGIONE_SOCIALE, conveniva lo stesso e la di lui coniuge, NOME COGNOME, dinanzi al Tribunale di Massa per sentire dichiarare inefficaci ex art. 2901 cod. civ. il verbale di separazione consensuale (sentenza) con assegnazione di alcuni beni immobili, nonché un atto notarile con il quale era stato ceduto alla COGNOME rispettivamente prima il diritto di abitazione, poi i diritti reali tutti, per la quota del cinquanta per cento, di un immobile;
il Tribunale di Massa , all’esito del processo di primo gr ado, dichiarava il difetto di legittimazione processuale in capo a RAGIONE_SOCIALE;
proposta impugnazione da parte di RAGIONE_SOCIALE , la Corte d’appello di Genova , con la sentenza n. 349 del 31/03/2020, riformava la sentenza e dichiarava inefficace ai sensi dell’ art. 2901 cod. civ. i richiamati atti nei confronti della banca;
avverso la sentenza della Corte distrettuale propone impugnazione in cassazione NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi;
la RAGIONE_SOCIALE, che agisce mediante la procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso nella qualità di cessionaria dei crediti da parte della banca RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a.;
il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 22/09/2023.
Ritenuto che
i motivi del ricorso sono i seguenti:
ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 per violazione o falsa applicazione degli artt. 1399 cod. civ., 125 cod. proc. civ. e 182 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 75 cod. proc. civ., 83 c.p.c. e 183 cod. proc. civ., i l ricorrente critica la sentenza della Corte d’appello di Genova per avere questa ritenuto sanabile, mediante proposizione dell’appello, il difetto di legittimazione ad agire in giudizio ritenuto sussistente dal giudice di primo grado;
ai sensi dell ‘art . 360, primo comma, n. 3 per violazione o falsa applicazione art. 404, secondo comma cod. proc. civ., in relazione all’art. 2909 c od. civ . nonché all’art. 2901, terzo comma, cod. civ., il ricorrent e evidenzia errore di diritto nell’avere la Corte distrettuale ritenuto revocabili gli atti di attribuzione patrimoniale contenuti in una sentenza;
ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 116 e 132 cod. proc. civ., nonché in relazione all’ art. 2727 cod. civ. per nullità della sentenza, per erronea valutazione presuntiva in ordine agli stati soggettivi rilevanti per l’azione revocatoria ;
ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ritenendo la parte ricorrente erronea la mancata compensazione delle spese di lite;
il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso, relativo all’operatività della sanatoria disciplinata dall’art. 182 cod. proc. civ. e, comunque, della sanatoria , mediante proposizione dell’appello, della carenza di legittimazione processuale, posta dal Tribunale di Massa a fondamento della decisione di primo grado, prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza e, pertanto, meritevole di trattazione in pubblica udienza;
in particolare avuto riguardo, con riferimento al caso di specie, alla necessità che a fronte dell’eccezione mossa ritualmente e tempestivamente, in sede di comparsa di risposta, dal convenuto, NOME COGNOME, in ordine ai profili di legittimazione processuale e di valido conferimento della procura alle liti, posto che il soggetto che aveva conferito la procura alle liti era un preposto ad un’ agenzia della banca RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a., che aveva a sua volta agito in giudizio mediante altra società (la RAGIONE_SOCIALE), la parte attrice debba provvedere immediatamente alla sanatoria, a controdedurre, se del caso mediante deposito di idonea documentazione, nei termini di legge e indipendentemente da un provvedimento del giudice in tal senso; e ove ciò non avvenga, e il giudice decida la causa in base alla riscontrata carenza, la sanatoria possa ancora avvenire in fase d’impugnazione, mediante proposizione del gravame da parte del soggetto titolare del diritto ( nella specie, la banca RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a. );
la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, ai fini della relativa rimessione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza, e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di