SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 2 2026 – N. R.G. 00000313 2024 DEPOSITO MINUTA 02 01 2026 PUBBLICAZIONE 02 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Presidente
DottNOME COGNOME – Consigliere rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al NNUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO a C.F.
NOME, in virtù di mandato allegato all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliat presso il suo studio legale in Campi Salentina, INDIRIZZO
appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, INDIRIZZO C.F.
appellato e appellante in via incidentale
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell’udienza del 18.11.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 818/2024, pubblicata in data 29.02.2024, il Tribunale di Lecce, decidendo sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di la accoglieva solo in parte e quindi, rigettata la domanda monitoria relativa alla consegna del contratto di lavoro modello Uni-lav, di e, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di consegna delle buste paga degli ultimi 5 anni di ( stante l’avvenuta consegna di queste dopo l’emissione del decreto ingiuntivo opposto ), rigettava nel resto l’opposizione, sicché revocava il decreto ingiuntivo opp osto e, per l’ effetto condannava l’opponente a consegnare all’opposto copia del contratto originario di lavoro d i .
2- Ed invero, -odierno appellato -con ricorso per decreto ingiuntivo aveva adito il Tribunale di Lecce perché ingiungesse a la consegna della copia del contratto di lavoro di , copia del relativo modello NUMERO_DOCUMENTO-lav, nonché copia delle buste paga degli ultimi 5 anni, anch’esse riferite al dipendente .
3 – Con citazione del 03.03.2022, l’ingiunta proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Lecce, eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza della richiesta di consegna dei documenti, in quanto alcuni di essi, a suo dire, erano stati consegnati con Pec del 21.12.2021, missiva nella quale si era anche resa disponibile alla consegna di ulteriori documenti. Evidenziava, inoltre, di aver reiterato la disponibilità alla consegna delle buste paga con successiva Pec del 28.12.2021 e, infine, deduceva l’impossibilità di consegna del modello TARGA_VEICOLO richiesto, poiché inesistente. L’opponente concludeva, pertanto, chiedendo di accogliere l’opposizione e , per l’effetto, di revocare il decreto ingiunto opposto, con condanna dell’opposto al risarcimento del danno per lite temeraria, nonché al pagamento di spese e compensi di lite.
4- Ritualmente costituito, chiedeva il rigetto dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e competenze di lite.
5- La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale. All’esito il giudice di prime cure, riteneva preliminarmente infondata l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dall’opponente, poiché, oltre all’espressa indicazione , nella prima pagina del ricorso per decreto ingiuntivo, del fatto che esso veniva avanzato nei confronti di nella qualità di amministratrice del RAGIONE_SOCIALE, dalla lettura integrale del ricorso non vi erano dubbi sul fatto che la pretesa fosse stata proposta nei confronti
dell’opponente quale amministratrice di , trattandosi di richieste avanzate all’opponente nella predetta qualità e di comunicazioni intervenute tra le parti in relazione al rapporto tra e amministratore.
5.1 Quanto al merito della controversia, il Tribunale riteneva infondato il motivo di opposizione nella parte in cui la aveva sostenuto di aver adempiuto alla richiesta di consegna del contratto originario di lavoro stipulato tra il dipendente e il RAGIONE_SOCIALE, evidenziando come la lettera di trasformazione in contratto di assunzione a tempo indeterminato non equivaleva al contratto di lavoro originario chiesto dal condomino. Peraltro, secondo il giudicante, l’opponente, con la comunicazione tramite Pec del 27.12.2021, dichiarando la propria disponibilità alla consegna di ulteriori documenti e affermando contestualmente di aver assolto a quanto demandato, di fatto aveva rigettato la legittima richiesta del
Quanto alla richiesta di consegna delle buste paga, il giudice di prime cure rilevava che detta consegna era comunque stata effettuata, seppure dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ragion per cui dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al predetto ordine e revocava il decreto ingiuntivo opposto in tale parte.
L’opposizione veniva, infine, accolta con riferimento alla richiesta di consegna del Modello NUMERO_DOCUMENTOlav, posto che dall’istruttoria in atti era emerso che l’opponente aveva trasmesso tutto quanto possedeva e che poteva trasmettere al condomino, atteso che il modello Uni-Lav nel 2006 non era in vigore sicché l’opposto avrebbe dovuto informarsi sull’inesistenza di documentazione ulteriore, prima di reiterare l’istanza in sede giudiziale.
L e spese di lite venivano poste a carico dell’opponente, poiché l’opposizione era stata accolta solo in minima parte.
6- Con atto di citazione notificato il 29.03.2024, ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
Sul difetto di legittimazione passiva: l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dalla stessa in proprio, sebbene il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato avanzato nei confronti di quest’ultima con indicazione del proprio codice fiscale e non contro il condominio, che possiede altro codice fiscale;
Sulla consegna documentale: l’appellante eccepisce l’errone ità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la stessa con la comunicazione tramite Pec del 27.12.2021 avesse rigettato la richiesta avanzata dal condomino. Ed invero, con la predetta comunicazione la deducente, a fronte di una richiesta generica, aveva affermato di aver consegnato quanto richiesto,
invitando l’appellato a prendere appuntamento al fine di poter estrarre la documentazione ulteriore eventualmente non ancora posseduta. Alla luce di tanto, deve escludersi qualsivoglia inadempimento dell’amministratrice, avendo la stessa ottemperato a quanto richiesto;
Sulla consegna del contratto, della comunicazione di assunzione, delle buste paga: l’appellante deduce l’erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha accertato la mancata consegna del contratto di lavoro del sig. ritenendo che la lettera di assunzione depositata in atti non equivalesse al contratto di lavoro richiesto, sebbene nella prima vi fossero tutti gli elementi validanti il contratto medesimo. Peraltro, tale documento non è soggetto all’obbligo decennale di conservazione, non rientrando tra le scritture e i documenti giustificativi di spesa, ragion per cui l’ingiunzione alla consegna dello stesso appare illegittima. Da ultimo, l’appellante evidenzia il mancato interesse alla consegna delle buste paga da parte del
domanda per la quale il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in forza dell’avvenuta consegna delle stesse al . Tale circostanza, confermata dai numerosi giudizi intentati dall’appellato e dai numerosi accessi documentali, dimostra l’attività perlustrativa ed emulativa del , assumendo rilevanza sulla statuizione in ordine alle spese;
Sulla condanna alle spese: con tale ultimo motivo di gravame, la deducente chiede la riforma del capo della sentenza con il quale il Tribunale ha condannato la stessa al pagamento delle spese processuali, senza tener conto della inutilità e della genericità delle avverse richieste, dei numerosi giudizi azionati dal e, soprattutto, delle continue richieste provate con sentenza.
– Ritualmente costituito, chiede il rigetto dell’ appello in quanto inammissibile ed infondato, con condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
L’appellato spiega contestuale appello incidentale per il seguente motivo di gravame:
in iudicando. Errata e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.: l’appellante in via incidentale deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, accogliendo l’opposizione con riferimento all’ordine di consegna del NUMERO_DOCUMENTO del dipendente ha affermato che il aveva chiesto il predetto documento in formato telematico, circostanza sconfessata dall’opponente sia nella comparsa conclusionale sia nel procedimento penale RGNR 1704/2023. Peraltro, la decisione gravata sarebbe viziata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha dispensato l’opponente della prova del fatto estintivo della pretesa azionata dal in via monitoria, onere che incombeva unicamente sull’amministratrice ai sensi dell’art. 2697 c.c. mod. uni-lav nasce con DM 2007.
8- Alla udienza del 03.10.2024 il AVV_NOTAIO, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell’art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., l’udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni; nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All’esito, s ulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 18.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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9Eccezioni preliminari.
Vanno preliminarmente esaminate, nell’ottica della ragione più liquida, tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità e/o improcedibilità solevate dall’opposto. In particolare:
Quanto alla eccezione di improcedibilità dell’appello per mancanza della procura ad litem per il giudizio di appello, perché la procura non è stata inserita nella busta degli atti inviati telematicamente per la notificazione a mezzo PEC dell’atto di appello ( ove è presente soltanto l’atto di appello e la relata di notificazione) la stessa non è fondata, in quanto la procura, in virtù della quale il difensore ha dichiarato di aver proposto la presente impugnazione, è quella già rilasciata in primo grado, sicché essendo la procura già presente agli atti del processo, non doveva essere allegata a pena di improcedibilità all’atto di impugnazione, al momento della sua notificazione. L’allegazione della procura alle liti rilasciata al difensore non costituisce in ogni caso un requisito essenziale della notifica eseguita da quest’ultimo, sicché la sua mancanza rispetto all’atto notificato non spiega alcuna efficacia sulla validità della notifica medesima.
L’appellante eccepisce poi l’improcedibilità dell’appello perché il difensore dell’appellante sarebbe comunque privo di ius postulandi per proporre gravame.
Effettivamente all’appello non è allegata alcuna procura, avendo il difensore dichiarato di aver proposto l’ impugnazione in scrutinio in forza di procura alle liti già rilasciata in primo grado in calce all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Osserva la Corte che la procura alle liti di primo grado non è prodotta in atti in questo grado, non essendo presente né nel fascicolo telematico di parte, di primo e/o di secondo grado, né nel fascicolo cartaceo di parte di primo grado ( non prodotto in appello) e non è neppure allegata all’atto di opposizione allegato al fascicolo di ufficio di primo grado ( acquisito solo in formato cartaceo, perché non è presente un fascicolo telematico su PCT): tanto non consente alla Corte di verificare il contenuto e la portata della procura, se cioè limitata al primo grado ovvero estesa anche ai successivi gradi, in particolare al grado di appello.
Tuttavia, effettivamente negli atti del fascicolo di parte di primo grado, caricato sul sistema <> in uso presso la Corte, pur non acquisito al fascicolo dell’appello, è presente la procura alle liti rilasciata
in primo grado in data 16.2.2022 che, sotto la dicitura <>, così recita <>.
Tanto consente comunque al Collegio, nonostante l’ omissione di ogni deposito della procura in appello, di valutare la fondatezza della eccezione di difetto dello ius postulandi per proporre gravame , all’esito della disamina del contenuto di detta procura, onde per verificare se la stessa possa intendersi estesa anche alla fase di impugnazione.
L’ art. 83, comma 4, stabilisce che la procura speciale si intende conferita per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa, sicché, per essere valida la procura rilasciata in primo grado, deve essere stata conferita espressamente anche per tutti i successivi gradi del giudizio. La giurisprudenza inclina ad un’interpretazione assai elastica della disposizione, ritenendo cioè che la procura debba ritenersi conferita per l’intero giudizio, ogni qual volta il testo della medesima contenga un riferimento ad esso nel suo complesso. Tale presunzione si giustifica partendo dal presupposto che, non essendo prevista per il rilascio della procura l’adozione di formule sacramentali, per interpretare la volontà della parte, che tale procura ha rilasciato senza specificare espressamente l’estensione della sua validità, è al contenuto complessivo dell’atto che bisogna far riferimento. Secondo l’opinione prevalente il conferimento della procura rilasciata in primo grado per l’intero giudizio è valida per tutti i gradi del giudizio (Cass. n. 25810/2009; Cass. n. 8985/2003; Cass. n. 15340/2002; Cass. n. 4384/2000). Nella specie, la mancanza di una nuova procura in appello non comporta alcuna improcedibilità del gravame, perché la parte ha comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per l’intero giudizio e quindi anche per proporre appello, giacché il requisito della specialità della procura non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede ( Cassazione civile sez. II, 12/05/2025, n.12628) e la procura rilasciata “con ogni più ampia facoltà di legge” è comprensiva del potere di compiere ogni attività processuale utile ( Cassazione civile sez. III, 23/09/2024, n.25409), ivi inclusa la facoltà di proporre appello.
E’ vero che la parte , non avendo prodotto ex ante in appello la procura, non ha neppure assolto all’ obbligo di provvedere tempestivamente a sanare il difetto di rappresentanza, sollevato da ll’ altra parte, perché non ha prodotto in questo giudizio, neppure dopo che il vizio era stato dedotto, la procura alle liti, documentazione necessaria per sanare il vizio, ove non sia rilevato d’ufficio ( dovendo solo in tale ipotesi trovare applicazione anche in appello la disposizione dell’art. 182 cpc ( vedi Cassazione civile sez. III, 07/07/2025, n.18525). Tuttavia, essendo la procura alle liti rinvenibile in atti e pacificamente
riferibile anche al patrocinio del giudizio in questione, non sembra al Collegio che tanto possa comportare la improcedibilità del gravame principale.
L’eccezione va dunque disattesa.
Parimenti non ha pregio la eccezione di inammissibilità dell’appello per la mancanza della copia conforme della sentenza impugnata perché con atto del 3.10.2024 l’appellante ha depositato la attestazione di conformità della sentenza di primo grado impugnata e prodotta in giudizio, sanando l’originaria lacuna.
Infine, anche l’
altra eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc è infondata.
L’appello infatti non può essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che ‘ l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ‘. L a lettura dell’atto introduttivo evidenzia che l’appellante ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo sufficientemente indicato gli errori in cui sarebbe incorso il Tribunale, così consentendo un’adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice.
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10- Appello principale.
L’appello principale è fondato e meritevole di accoglimento, perché è condivisibile la censura di cui al primo motivo che si appunta avverso il passaggio motivazionale con cui il tribunale ha disatteso la preliminare ed assorbente eccezione di difetto di legittimazione.
Il decreto ingiuntivo, infatti, è stato chiesto ed ottenuto nei confronti della , senza alcun riferimento alla sua qualità di Amministratore del RAGIONE_SOCIALE, quindi nei suoi confronti quale persona fisica. Il provvedimento doveva invece essere richiesto ed emesso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore p.t.
Il fatto che nella narrativa dell’atto si faccia logicamente riferimento alla attività di amministratore condominiale della , contrariamente a quanto ritiene il tribunale, a sanare tale originario difetto nella individuazione del soggetto che doveva essere evocato in lite, per adempiere a ll’obbligo di produrre la documentazione richiesta, confermando piuttosto tale affermazione del primo giudice in
maniera assolutamente insuperabile il vizio di legittimazione. Del resto, il fatto che nel ricorso per decreto ingiuntivo sia stato indicato il codice fiscale della quale persona fisica e non invece il codice fiscale -diverso – del , prova che la azione è stata proposta nei suoi confronti, soggetto diverso da quello legittimato. Anche la sentenza di primo grado è emessa nei confronti della , persona fisica, e non nella sua qualità di Amministratore del , e come tale non solo è condannata a consegnare documenti, di cui non ha come persona fisica alcuna disponibilità, in quanto è solo l’ Amministratore del RAGIONE_SOCIALE il custode e detentore della documentazione inerente la gestione e l’amministrazione condominiale, ma anche a sostenere in proprio gli oneri economici del processo, in luogo del RAGIONE_SOCIALE legittimato.
Il fatto che il Condomino sia ‘ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta dai suoi partecipanti’ non modifica tali considerazioni, posto che i partecipanti sono solo i condomini; e anzi emerge da tanto a fortiori la fondatezza della eccezione qui scrutinata, perché doveva essere correttamente evocato in lite il RAGIONE_SOCIALE‘ in persona dell’Amministratore p.t. e non già la persona fisica del l’amministratore , essendo come tale la sua partecipazione e posizione in giudizio priva di riferibilità al , di cui non è parte. Peraltro, alcun diritto tutelabile aveva il nei confronti della appellante, persona fisica, ma solo nei confronti della stessa in quanto amministratore e rappresentante legale del RAGIONE_SOCIALE , atteso che ciascun condomino ha diritto di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia unicamente dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali, purché l’esercizio di tale diritto non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il ( cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 26/02/2021, n.5443).
La sentenza appellata, va pertanto riformata, e, ferma la revoca del provvedimento monitorio, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , destinataria dell’ingiunzione opposta, in luogo del RAGIONE_SOCIALE di cui è amministratore.
Assorbite restano pertanto tutte le altre ragioni di censura.
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11. Appello incidentale
La declaratoria di difetto di legittimazione della appellante avrebbe effetto dirimente sull’intera res litigiosa, assorbendo anche le censure dedotte nell’ appello incidentale, che, ad ogni buon conto, sottoposto a disamina del Collegio ai fini delle spese di lite e della verifica dei presupposti per il versamento di importo corrispondente al contributo unificato, è comunque anche infondato nel merito.
Se effettivamente la pretesa avanzata dal era finalizzata alla consegna del modello Uni-lav non (necessariamente) telematico, ma anche in formato cartaceo, tale da rendere inconferente l’assunto di cui in sentenza, secondo cui tale modello UNI-Lav non esisteva nel 2006- epoca della assunzione del lavoratore -perché sarebbe entrato in vigore solo nel 2007, mentre più correttamente in tale data è solo entrato in vigore solo il modello UniTARGA_VEICOLOLav in formato telematico, con la conseguenza che nel 2006, essendo possibile la redazione del modello cartaceo, era in astratto possibile la sussistenza del documento oggetto di ingiunzione, tuttavia non vi è alcuna prova che detto documento fosse stato effettivamente redatto con riferimento al lavoratore e/o fosse nel possesso o nella disponibilità della quale amministratrice del condominio, tenuto conto che la stessa era in carica solo dal 2013.
Le osservazioni di parte appellante secondo cui tale esistenza era invece ampiamente provata, in quanto ammessa dalla stessa nel procedimento penale, non convince, perché il tenore delle dichiarazioni rese in quella sede non sembra potersi prestare a tale lettura; la infatti, escussa in sede penale, alla domanda del difensore <> rispondeva <> ed ancora alla domanda <> la riposta era <> ; tanto sembra potersi intendere nel senso che la sapeva che prima del telematico si faceva il deposito del documento cartaceo, ma non certo che tale deposito cartaceo lo abbia effettuato o che sia mai stato effettuato. La produzione di un documento Unilav Cartaceo nel 2004 riferito ad altro soggetto è pertanto del tutto ultroneo.
Non vi è prova pertanto che modello Unilav, pure inteso come documento cartaceo, fosse nella disponibilità della , con conseguenze infondatezza della relativa pretesa
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La sentenza, pertanto, in accogliento del gravame principale, va riformata, con il rigetto delle pretese avanzate dal in sede monitoria.
La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali dovendo essere le spese di lite relative al doppio grado ridefinite, giacché il giudice d’appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l’onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della controversia. (V. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, e di recente Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024, n. 23639 fra le altre). Le spese del doppio grado, pertanto, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di tenuto conto che la soccombenza va individuata ex post , con riguardo al processo considerato
unitariamente, cioè all’esito della controversia decisa dal giudice dell’impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l’infrazionabilità della domanda.
13. Deve darsi atto, che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell’appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da , con atto di citazione notificato il 29.03.2024, nei confronti di nonché sull’appello incidentale proposto da quest’ultimo, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 818/2024, pubblicata in data 29.02.2024, così provvede:
Accoglie l’appello principale e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie integralmente l’opposizione, confermando la revoca del decreto ingiuntivo n. 118/2022 per difetto di legittimazione passiva di
condanna al pagamento, in favore della parte appellante , delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 1.500, per il primo grado ed in € 1 .000 per questo grado, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell’appellante incidentale , se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
Dr. NOME COGNOME
Dr. NOME COGNOME