Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30640 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30640 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15937/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME , NOME COGNOME ; tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall’Avv . NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL);
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE rappresentata, per procura notarile, dal suo mandatario con rappresentanza, RAGIONE_SOCIALE in persona del suo rappresentante a ciò autorizzato Dott. NOME COGNOME; rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL, in virtù di procura allegata al controricorso;
-controricorrente-
nonché di
GRUPPO RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante Banca del Monte di Lucca s.p.a. e Banca Carige s.p.a.; NOME COGNOME NOME COGNOME , NOME COGNOME ;
-intimati –
per la cassazione della sentenza n. 1009/2023 della CORTE d ‘ APPELLO di FIRENZE, depositata il giorno 11 maggio 2023, notificata il 19 maggio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME hanno proposto ricorso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dal mandatario RAGIONE_SOCIALE, del Gruppo Bancario BPER Banca s.p.a., quale incorporante Banca del Monte di Lucca s.p.a. e Banca Carige s.p.a., nonché di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, per la cassazione della sentenza 19 maggio 2023, n. 1009 della Corte d’appello d i Firenze, con cui è stata rigettata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di inopponibilità agli attori delle ipoteche volontarie gravanti su ciascuno degli immobili ad essi traferiti ex art. 2932 cod. civ. (ipoteche che erano state iscritte a favore della banca creditrice della società cooperativa venditrice degli immobili), nonché la domanda volta ad ottenere la declaratoria della prevalenza del privilegio ex art. 2775 cod. civ. sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione dei contratti di prenotazione con sottoscrizioni accertate giudizialmente;
RAGIONE_SOCIALE rappresentata dal mandatario RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
non hanno svolto difese le altre parti intimate;
la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero presso la Corte ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato che:
in data 22 ottobre 2024, il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria, contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione per i ricorrenti NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
successivamente, in data 4 novembre 2024, lo stesso difensore ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione anche per il ricorrente NOME COGNOME
in pari data è stata depositata la dichiarazione di accettazione della rinuncia di tutti i ricorrenti da parte del difensore della società controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE;
l’atto di rinuncia non è stato sottoscritto personalmente dall e parti ricorrenti e il difensore, Avv. NOME COGNOME in base alla procura alle liti rilasciatagli in data 12 luglio 2023, non è munito di mandato speciale ai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.;
la mancanza in capo al difensore del mandato speciale a rinunziare e, in generale, l’insussistenza dei requisiti previsti dall’ art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., rendono il suddetto atto inidoneo a produrre l’effetto dell’ estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass. 21/05/1976, n.1844; successivamente, Cass. 26/03/2010, n.
7242; Cass. 20/01/2015, n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il giudizio ( ex multis : Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass. 27/07/2018, n. 19907);
in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite;
vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione