Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10313 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10313 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23863/2021 R.G. proposto da :
COGNOMENOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’avvocato COGNOMENOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMEcontroricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1279/2021 pubblicata il 19/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 1279/2021 Dell’Aversano nella controversia con il Comune di Arzano;
Dell’Aversano Arzano resiste con controricorso;
pubblicata il 19/03/2021, ha rigettato il gravame proposto da Luisa la controversia ha per oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art.24 del CCNL Enti locali per il periodo 01/01/2004 al 31/12/2008 e il risarcimento del danno da usura psico-fisica per non avere goduto del riposo settimanale, avendo lavorato anche la domenica nel numero di giorni specificato nell’atto introduttivo del giudizio; per la cassazione della sentenza della corte territoriale ricorre la , con ricorso affidato a cinque motivi; il Comune di
CONSIDERATO CHE
in data 10/03/2025, il difensore della ricorrente ha depositato memoria, contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione;
l’atto di rinuncia non è stato sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente e il difensore, Avv. NOME COGNOME in base alla procura speciale alle liti rilasciatagli per il giudizio di legittimità non ha il potere di rinunciare al ricorso per cassazione;
che l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390 secondo comma cod. proc. civ., rendono il suddetto atto inidoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass. 21/05/1976, n.1844; successivamente, Cass. 26/03/2010, n. 7242; Cass. 20/01/2015, n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il
giudizio (ex multis: Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass. 27/07/2018, n. 19907); in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite; comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro