Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16209 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 68/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Venezia San Polo, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME DI COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2934/2021 depositata il 23/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe deducendo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 184 e 186 legge fall. per avere la corte d’appello ritenuto ammissibile la dichiarazione di fallimento omisso medio quando ormai era spirato il termine di cui all’art. 186 citato;
il Fallimento e la società creditrice hanno replicato con separati controricorsi;
la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria.
Considerato che:
in prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno fatto pervenire un atto di rinuncia al ricorso, motivato con la presa d’atto della sopravvenuta
sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte ostativa alla tesi da essi sostenuta (Cass. Sez. U n. 4696-22);
la rinuncia non risulta previamente notificata alle controparti;
tuttavia, rileva come motivata manifestazione di un sopravvenuto difetto di interesse;
ciò comporta la declaratoria di inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso; l’anteriorità del ricorso medesimo alla pronuncia delle Sezioni Unite, unitamente alla condotta processuale susseguente, costituisce valido motivo di compensazione delle spese processuali;
non esistendo un’ipotesi di inammissibilità originaria, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; compensa le spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì