Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3306 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3306 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27340/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di MILANO n. 2336/2021 depositata il 25/06/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2026 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La società RAGIONE_SOCIALE occupò un compendio industriale di complessivi 13.510 mq nel Comune di Busto Garolfo.
Nel 2009, la società presentò una denuncia di nuova occupazione per l’intera superficie senza rilevare inizialmente cause di esenzione.
Successivamente, tra il 2009 e il 2011, si susseguirono diverse comunicazioni in merito alla gestione dei rifiuti speciali (carta e cartone) e all’applicazione di riduzioni tariffarie sulla TIA 2 (Tariffa Integrata Ambientale).
Nel giugno 2016, a distanza di cinque anni dal pagamento delle fatture del 2011, RAGIONE_SOCIALE presentò un’istanza di rimborso per € 14.268,80, sostenendo che una porzione di 9.329,81 mq era adibita a mero stoccaggio merci e quindi improduttiva di rifiuti.
Al diniego del RAGIONE_SOCIALE e al silenzio del Comune seguiva un ricorso, inizialmente davanti alla Commissione Tributaria (che dichiarava il difetto di giurisdizione) e poi riassunto davanti al Tribunale di Pavia.
Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2336/2021, confermava la decisione del giudice di primo grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale la società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso, al quale resisteva con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna adunanza, all’esito della quale la Corte si è riservata il deposito nei successivi sessanta giorni, i difensori della società ricorrente hanno depositato rinuncia (a firma certa della sola controparte), deducendo il sopravvenuto mancato interesse alla prosecuzione del giudizio, ma la procura, conferita dalla società ricorrente ai suoi difensori, non comprende il potere di rinunciare.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 30640/2024), la mancanza in capo al difensore del mandato speciale a rinunziare e, in generale, l’insussistenza dei
requisiti previsti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., rendono l’atto, pur denominato rinunzia, inidoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass. n.1844/1976; successivamente, Cass. n. 7242/2010; n. 901/2015), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il giudizio (cfr., tra le tante, Cass. n. 22806/2004; n. 23161/2013; n. 19907/2018).
In ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite, tenute nella debita considerazione le ragioni addotte dalle parti.
Vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara interamente compensate le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME