Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36605 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36605 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
sul ricorso 24745/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE Liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1832586, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore, nella qualità di già socia unica di RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal Registro delle Imprese in data 7/10/2020, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 585/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Rilevato che:
pronunciando sulla domanda della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (che aveva chiesto il risarcimento del danno AVV_NOTAIOeguente al furto di autovetture, lamentando l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE ad un contratto di custodia e vigilanza) e su quella -riunita- proposta dalla RAGIONE_SOCIALE (che aveva agito in surroga dei diritti della assicurata RAGIONE_SOCIALE, cui aveva indennizzato il sinistro), il Tribunale di Lecce condannò la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni in favore di entrambe le attrici e i terzi chiamati RAGIONE_SOCIALE a tener indenne la predetta RAGIONE_SOCIALE;
pronunciando sul gravame principale degli RAGIONE_SOCIALE e su quello incidentale de lla RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Appello di Lecce ha riformato la decisione di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria della RAGIONE_SOCIALE e quella proposta in surroga dalla RAGIONE_SOCIALE, dichiarando pertanto l’insussistenza dei presupposti per la manleva da parte degli RAGIONE_SOCIALE e condannando la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme versate dai predetti RAGIONE_SOCIALE in adempimento della sentenza riformata;
ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, affidandosi a tre motivi; ad esso hanno resistito, con distinti controricorsi, gli ‘RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1832586′ e la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di socia
unica di RAGIONE_SOCIALE (cancellata dal registro delle imprese in data 7.10.2020);
il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
in prossimità dell’adunanza, il difensore della RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto di rinuncia, con cui si afferma che la ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio per avere transatto la causa con gli RAGIONE_SOCIALE, con compensazione delle spese, e si dichiara pertanto di voler rinunciare al ricorso per cassazione con integrale compensazione delle spese.
Considerato che:
l’ ‘atto di rinuncia’ non reca alcuna sottoscrizione, mentre risulta firmato digitalmente dal difensore della COGNOME (AVV_NOTAIO) l’atto di deposito della rinuncia, con cui si chiede che la Corte voglia prendere atto della rinuncia e compensi le spese;
benché la sottoscrizione di tale nota di deposito risulti idonea a riferire al difensore anche l’atto di rinuncia, deve tuttavia rilevarsi che l’AVV_NOTAIO non risulta munito di mandato speciale a rinunciare (ex artt. 84, 2° co. e 390, 2° co. c.p.c.); la dichiarazione risulta pertanto inidonea ad integrare una rinuncia e a determinare l’estinzione del processo, ma comporta il diverso effetto della sopravvenuta inammissibilità del ricorso, giacché attesta il venir meno dell’interesse all’impugnazione (cfr. Cass. n. 25625/2020, Cass. n. 19907/2018 e Cass., S.U. n. 28182/2020);
non ricorrendo una rinuncia cui abbiano aderito le controparti, ma -come dettoun’ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse, deve provvedersi sulle spese di lite a carico della ricorrente;
non sussistono -trattandosi di inammissibilità sopravvenuta- le condizioni di cui all’art. 13 , comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate -per
ciascuna parte controricorrente- in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.
Roma, 30.11.2023