SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4363 2025 – N. R.G. 00001732 2022 DEPOSITO MINUTA 15 09 2025 PUBBLICAZIONE 19 09 2025
N. R.G. 1732/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1732/2022 promossa da:
(P.I. ) , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME P.
NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliato nella sua sede municipale in San INDIRIZZO, giusta procura in atti,
ATTORE
contro
P.IVA ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, prof. ing. con sede legale in Padova, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Magenta (MI), INDIRIZZO giusta procura in atti; P.
(C.F.
) , rappresentato e difeso dall’avv.
NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Magenta (MI), INDIRIZZO giusta procura in atti;
C.F.
in concordato preventivo (p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore PCOGNOME
Convenuto contumace
(C.F. ) , in persona della curatrice dott.ssa , rappresentata e difesa, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Padova, con domicilio eletto lo studio di quest’ultimo in 35131 Padova, INDIRIZZO, giusta procura in atti; P.
(C.F./P.I. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME giusta procura in atti; P.
ING.
(C.F.
rappresentato e difeso dall’Avv. NOME
C.F.
COGNOME con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, INDIRIZZO giusta procura in atti;
CONVENUTI
(C.F. ) , in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore , , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso quello digitale dell’avv. NOME COGNOME all’indirizzo p.e.c. giusta procura in atti; P.
P.IVA ) , in persona di quale Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l’Italia, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Monza (MB) – INDIRIZZO ed ivi elettivamente P.
domiciliata, giusta procura in atti;
P.IVA: ) , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Monza (MB) INDIRIZZO ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti; P.
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il ha citato in giudizio il prof. Ing. ed ing. al fine di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal malfunzionamento del ‘dispositivo traslante adibito al trasporto di persone con difficoltà motorie ‘ (c.d. ovovia) situato sul INDIRIZZO in deducendo che le risultanze della perizia redatta dal consulente nominato dalla Corte dei Conti- che ha ascritto la causa del manca to funzionamento dell’ovovia ad errori ed omissioni del progetto definitivo affidato alla società e predisposto dall’ing. hanno quantificato il danno subito dall’Amministrazione in € 1.874.872,18, pari al costo complessivo dell’opera (doc. 16 del fascicolo di parte attrice); deducendo che, archiviata la fase dinnanzi alla Corte dei Conti, il ha introdotto ricorso ai sensi dell’art. 696 bis e 696 c.p.c. nei confronti di e Prof. e richiamando in questa sede gli esiti della perizia disposta dal Tribunale e la ripartizione dei profili di responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nelle lavorazioni. Parte attrice ha pertanto chiesto l’accertamento della responsabilità per gravi vizi dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., ed in subordine ex art. 2043 c.c., nonché la condanna al risarcimento del danno pari ad € 1874.872,18, costo dell’opera, oltre ad € 81.661,92 quale costo per la rimozione dell’opera ovvero la condanna a diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
Si costituiva ed il prof. Ing. contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice ed, in particolare, contestando le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo precisando, in particolare, che il progetto definitivo veniva elaborato dalla società sulla scorta delle indicazioni e prescrizioni ricevute dalla committenza e su sollecito delle Associazioni di categoria RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; in secondo luogo, precisando che ha predisposto il progetto nel 2004 e lo stesso è stato approvato nel gennaio 2005 ricevendo anche il compenso per l’attività svolta senza che vi siano state prima contestazioni da parte del fino alla comunicazione a mezzo pec del 08.05.2019; in relazione alla posizione dell’ing. ne viene eccepito il difetto la legittimazione passiva posto che non ha ricevuto alcun incarico diretto dal ma è unicamente il legale rappresentante della società ; deducendo che le gravi carenze e i gravi vizi sono emersi nella fase esecutiva soprattutto in relazione alle componenti elettromeccaniche, attività realizzata dalla società oggi incorporata per fusione in la quale ha peraltro apportato notevoli modifiche al progetto iniziale di ; eccependo l’intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione e del diritto sotteso alle domande attoree nonché l’infondatezza delle domande attoree e l’assenza di responsabilità della convenuta e del prof. e Prof. Ing. hanno pertanto chiesto il rigetto delle domande attoree ed, in via subordinata, la riduzione delle somme pretese.
Si è costituito l’ing. contestando la ricostruzione prospettata da parte attrice ed, in violazione del ne bis in idem posto che la posizione dell’ing , RUP per il
particolare, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, unico giudice ai quali possono essere proposte azioni da parte dell’ente nei confronti del proprio dipendente; deducendo in ogni caso l’inammissibilità della domanda risarcitoria per è risultata esente da gravità della colpa ed, in ordine al medesimo fatto e alla medesima vicenda, vi è stata pronuncia di archiviazione della Corte dei Conti in data 01.04.2019; eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva posto che l’ing. avrebbe svolto funzioni di RUP dal 2003 al 2010 ; contestando l’opponibilità delle risultanze dell’atp non avendone preso parte; contestando la fondatezza della domanda risarcitoria ed in ogni caso
eccependone l’intervenuta prescrizione. L’ing. ha pertanto chiesto, in via preliminare, la dichiarazione di difetto di giurisdizione ovvero la dichiarazione di inammissibilità della domanda per violazione del principio di ne bis in idem; nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Si è costituito il eccependo, in via pregiudiziale, l’improponibilità della domanda per erronea scelta del rito ai sensi degli artt. 52 e 92 l.fall.; eccependo, nel merito, l’intervenuta decadenza dell’azione ex art. 1669 c.c., e l’infondatezza della stessa. ha pertanto chiesto il rigetto delle domande attoree proposte nei propri confronti.
Si è costituita anche per contestando tutto quanto dedotto da parte attrice ed, in particolare, eccependo, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo la società mai preso parte alla vicenda e chiarendo che la società prima incorporata a era già stata ceduta, unitamente al ramo di azienda relativo all’ingegneria e alla realizzazione di impianti e macchinari (comprensivo del contratto con il Comune e di ogni rapporto di debito-credito, oltre che delle certificazioni per la realizzazione dell’appalto) alla società ( ) il 14 dicembre 2016 ; in secondo luogo, contestando l’opponibilità delle risultanze dell’atp alla medesima in quanto non ha preso parte all’accertamento ed eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto e decadenza dell’azione. ha pertanto chiesto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di il rigetto delle domande attoree formulate nei propri confronti.
Nessuno compariva invece per
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa di e rispettivamente chiamati da e da ing. .
Successivamente all’autorizzazione alla chiamata dei terzi, si è costituita eccependo, preliminarmente, la decadenza dell’azione ex art. 1669 c.c. nei confronti di e di in quanto le contestazioni sono pervenute solo a il 28.05.2021 e ‘ Nessuna contestazione, invece, è mai stata formalizzata nei confronti di […
da parte del , nonostante lo stesso fosse stato notiziato formalmente del subentro contrattuale, avvenuto il 14.12.2016, dell’odierna terza chiamata nella posizione di ; eccependo altresì la prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. e l’inapplicabilità degli artt. 1176 c.c. e 1218 c.c. al caso in esame, eccependo il difetto di legittimazione passiva di in quanto difettando la legittimazione di ne comporterebbe il venir meno della posizione della anche della chiamata in causa da quest’ultima; contestando l’opponibilità delle risultanze dell’atp in quanto la società non era parte del procedimento; contestando poi nel merito la fondatezza delle domande del e le risultanze in fase di accertamento tecnico preventivo. ha pertanto chiesto il rigetto delle domande promosse nei propri confronti.
Si è costituita la terza chiamata eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva non svolgendo funzioni di compagnia assicuratrice bensì di intermediaria e avendo invece l’ing. stipulato la polizza assicurativa con nel merito, contestando la fondatezza delle pretese avanzate dal ha pertanto chiesto il rigetto delle domande proposte nei propri confronti aderendo alle posizioni assunte dall ‘ ing. .
Si è costituita la terza chiamata eccependo la non operatività della polizza n. 1742295, che avrebbe efficacia dal 30.06.2008 al 30.06.2010 con operatività della clausola ‘ c.d. claims made’ e, associandosi, in ogni caso , alle difese dell’ing. in ordine ai profili di rito e di merito.
ha pertanto chiesto il rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
Il fascicolo veniva successivamente assegnato alla scrivente che, a seguito di un tentativo di conciliazione che ha portato solo ad un parziale accordo in relazione alla posizione del il Giudice riteneva opportuno, alla luce della complessità della vicenda e del numero di parti coinvolte, procedere preliminarmente in modo da consentire la prosecuzione del giudizio e l’istruttoria con le sole parti interessate agli esiti del
nei confronti del all’esame delle posizioni dell’ing. e delle terze chiamate, nonché di giudizio.
Preliminarmente si osserva che deve dichiararsi l’estinzione a spese regolate tra le parti, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. , della posizione per intervenuta rinuncia del 6.11.2024 e accettazione del 26.11.2024.
In relazione alla posizione dell’Ig. , si osserva che l’eccepito difetto di giurisdizione trova accoglimento.
La giurisdizione in materia di responsabilità e rivalsa dell’ente pubblico nei confronti del dipendente, infatti, appartiene alla Corte dei Conti non potendo applicarsi le ordinarie regole del giudizio ordinario.
Come chiarito dalla Cassazione civile, Sezioni Unite con la sentenza 15288/2001, la giurisdizione della Corte dei Conti ‘ non si riferisce ai soli fatti inerenti al maneggio di denaro, ma si estende ad ogni ipotesi di responsabilità per pregiudizi economici arrecati allo Stato o ad altri enti pubblici da persone legate da vincoli di impiego o di servizio ed in conseguenza di violazioni degli obblighi inerenti a detti rapporti’.
Alla luce di quanto esposto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite dell’ing. dovranno essere rifuse dal in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nulla per la fase istruttoria non celebrata, secondo i valori mini per la fase decisionale, stante il richiamo agli atti, vanno liquidate in una somma pari ad € 3.153,00, oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, già decurtato del 50% per la pronuncia in rito ai sensi dell’art. 4 del DM citato.
13.1 L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale formulata da ll’ing comporta anche l ‘ accoglimento della medesima eccezione a cui hanno aderito le terze chiamate in manleva
e
.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite delle terze chiamate e dovranno essere rifuse dal secondo lo scaglione di riferimento individuato dalla parte, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nulla per la fase istruttoria non celebrata, dei valori mini per la fase
decisionale, stante il richiamo agli atti, vanno liquidate in una somma pari ad € 3.153,00, oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, già decurtato del 50% per la pronuncia in rito ai sensi dell’art. 4 del DM 55/2014, da intendersi complessivamente a favore delle due compagnie stante il tipo di difese sviluppate e la presenza dello stesso legale per entrambe le compagnie.
In relazione alla posizione di la documentazione allegata e la prospettazione fornita dalla stessa consentono di affermare che a partire dal 2016, per effetto della cessione del ramo di azienda effettuato da è subentrata nella posizione di quest ‘ ultima facendosi formalmente carico di tutti i debiti e avvantaggiandosi di tutti i crediti, ancorchè non presenti dell ‘ elenco della perizia di stima dell ‘ azienda, con subentro altresì in tutti i rapporti negoziali in cui era parte ragione per cui la non può essere considerata titolare passiva del rapporto con il
oggetto di causa, né ai sensi dell ‘ azione ex art. 1669 né dell ‘ azione ex art. 2043 c.c.. (si veda doc. 3 fascicolo di pagina 3).
Si osserva infatti che, anche a voler inquadrare la fattispecie sub art. 2043 c.c., ove se ne ravvisassero i presupposti, ciò che viene contestata è una condotta tenuta nell ‘ ambito di una precisa attività che, in ogni caso, risulta documentalmente ceduta a
La successiva incorporazione di del maggio 2021 non può coinvolgere i beni e le attività già cedute con l ‘ atto di cessione del 2016, nel quale compariva testualmente il contratto con il n. 15737 del 09.11.2010 (doc. 3 pagina 31 fascicolo .
pertanto è parte del presente giudizio, succedendo a e alla stessa sono estese le domande formulate dal nei confronti di
La complessità della vicenda societaria, tuttavia, assume rilievo in punto spese di lite e ne giustifica la compensazione tra ed il
Alla luce di quanto esposto ed esaminate le posizioni anzidette, appare necessaria la rimessione in istruttoria per le ulteriori determinazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA l ‘ estinzione della posizione ai sensi dell ‘ art. 306 c.p.c.
con spese regolate tra le parti;
DICHIARA il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario in favore della Corte dei Conti in relazione alle domande rivolte all ‘ ing. e per l ‘ effetto delle conseguenti domande di manleva rivolte ad e ;
RIGETTA le domande attoree formulate nei confronti di
COMPENSA le spese di lite tra il e
CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite a favore dell ‘ ing. liquidate in una somma pari ad € 3.153,00, oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge;
CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite in favore di
e
liquidate complessivamente in € 3.153,00, oltre rimborso forfettario pari al
15% oltre accessori come per legge;
RISERVA a separata ordinanza di rimessione sul ruolo le successive e ulteriori determinazioni.
Venezia, 15 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME