Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20834 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5598/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge per legge
– ricorrente –
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1271/2022 depositata il 31/08/2022.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7/04/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la Regione Puglia chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per avere la Regione accolto l’istanza di accreditamento non nell’anno 1998 , anno in cui essa era stata presentata, bensì soltanto nell’anno 2006, o, in subordine, per sentirla condannare al pagamento di indennizzo ai sensi d dell’art. 2041 c.c. , per arricchimento senza causa;
la Regione Puglia si costituì in giudizio e eccepì la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia e resistette alla domanda chiedendone il rigetto;
il Tribunale di Bari, omessa ogni attività istruttoria, dichiarò la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia , con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alle spese di lite;
l ‘RAGIONE_SOCIALE propose appello e la Corte d’appello di Bari, nel ricostituito contraddittorio con la Regione Puglia, ha accolto parzialmente l’impugnazione, riducendo l’importo delle spese di lite, confermando nel resto la sentenza in ordine alla declaratoria di carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia; la Corte territoriale ha così motivato la declinatoria di giurisdizione: « E’ in questo contesto che la causa petendi dell’azione risarcitoria deve rinvenirsi, non già nella lesione dei principi di correttezza e buona fede, ma nell’asserita illegittimità dell’azione amministrativa. Del resto, che la condotta causativa del danno sia il mancato rilascio del provvedimento amministrativo richiesto (vale a dire l’accreditamento provvisorio) emerge inequivocabilmente da una piana lettura dall’atto di citazione in giudizio. Come correttamente analizza la Regione, a pag. 19, Anthea afferma che ‘Il diritto dell’attrice di ottenere la rifusione dei danni patiti riposa, in primo luogo, nella violazione da parte della Regione
dell’obbligo di consentire ad RAGIONE_SOCIALE di operare quale struttura provvisoriamente accreditata in applicazione del d.lgs. n. 502/1992…omissis (cfr. pag. 19) E’ evidente, a questo riguardo l’illegittimità del comportamento della Regione che, di volta in volta, subordinava l’apertura del procedimento per il rilascio dell’accreditamento provvisorio ad un atto di indirizzo e coordinamento che proprio la giustizia amministrativa riconosceva essere stato già adottato con il DPR del 14 gennaio 2007..omissis’. concludendo, quindi:
« Ne discende per quanto sopra il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Infine correttamente il giudice di prime cure non ha valutato la domanda di indebito arricchimento proposta contro la Regione in via subordinata alla domanda di risarcimento del danno che non è stata decisa nel merito per difetto di giurisdizione, e neppure è stata oggetto di rinuncia: solo in caso di ritenuta infondatezza nel merito o rinuncia alla domanda principale, infatti, potrebbe esaminarsi la domanda alternativa di indebito arricchimento. »;
avverso la sentenza n. 1271 del 31/08/2022 della Corte d’appello di Bari ricorre per cassazione, con un unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE
risponde con controricorso la Regione Puglia;
il Procuratore generale non ha presentato conclusioni;
e ntrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 7/04/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Considerato che
l ‘unico motivo di ricorso è così formulato: art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 26 della legge n. 2248 del 1865, all. E, per erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di
risarcimento danni avanzata dalla ricorrente in relazione alla contestazione di illiceità della condotta tenuta dalla Regione Puglia che, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ha indotto RAGIONE_SOCIALE a confidare nel prossimo accreditamento istituzionale presso il Servizio Sanitario Regionale, con esecuzione di investimenti ed erogazione di prestazioni che diversamente non sarebbero state erogate;
il ricorso, pone, a quanto consta, una questione di (carenza di) giurisdizione sulla quale le Sezioni Unite di questa Corte non si sono ancora pronunciate, cosicché il Collegio ritiene che esso deve essere trasmesso, in base a ll’art. 370, primo comma, c.p.c., alla Prima Presidente, affinché ne valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Il Collegio dispone trasmettersi gli atti alla Prima Presidente affinché valuti di investire del ricorso le Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di